- Ingresso in Italia e permesso di soggiorno - Quali sono i termini e le procedure?
- Ingresso in Italia - Che fine ha fatto la richiesta di nulla osta al lavoro (Flussi)?
Se non si ha notizia in merito alla richiesta di nulla osta al lavoro, consigliamo che il datore di lavoro si rechi allo Sportello Unico per l'immigrazione e chieda a che punto e' lo stato della pratica, anche depositando richiesta di informazioni scritta e inviando per raccomandata una vera e propria diffida ad adempiere.
I termini massimi del procedimento, infatti, sono quelli generali previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo (legge 241/90).
- Ingresso in Italia - Motivi di lavoro
L'ingresso per lavoro e' regolato numericamente da un decreto ministeriale che stabilisce anno per anno il numero di stranieri extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. All'indomani della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, i datori di lavoro che intendono assumere uno straniero devono procedere alla richiesta di nulla osta all'assunzione mediante invio postale, in tempi rapidissimi (i primi minuti dall'apertura delle Poste il giorno prestabilito), del relativo Kit contenente la domanda. E' una procedura lunga e non ha esiti certi e presuppone che lo straniero si trovi nel suo paese o all'estero durante tutto l'iter fino all'ingresso con il visto per lavoro.
- Ingresso in Italia - Cure mediche: requisiti
Per ottenere il relativo visto di ingresso l'interessato deve farne istanza all'ambasciata italiana competente per territorio, allegando i seguenti documenti: - dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio, la durata presunta della stessa e la durata dell'eventuale degenza prevista; - attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma, a titolo cauzionale, pari al 30% del costo presumibile delle prestazioni richieste effettuata in Euro o in Dollari USA; - documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti a coprire sia le spese sanitarie che quelle di vitto ed alloggio fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore; - certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali tradotta in lingua italiana. Ottenuto il visto di ingresso, un volta giunta in Italia, la persona dovra' chiedere in Questura il rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, la cui durata sara' pari alla presunta durata del trattamento terapeutico.
- Ingresso in Italia - Visto turistico
- Stranieri clandestini - Regolarizzazione
Questi i modi di regolarizzazione per un cittadino straniero clandestinamente presente in Italia: - matrimonio con cittadino italiano; - matrimonio con cittadino straniero (solo in caso il precedente permesso di soggiorno sia scaduto da meno di un anno) ; - ottenimento di permesso di soggiorno per cure mediche in caso di gravidanza (permesso non rinnovabile); - autorizzazione alla permanenza da parte del Tribunale per i minorenni (solo nel caso di presenza sul territorio italiano di figli minorenni); - sanatoria decisa dal governo (attualmente non ci sono sanatorie in corso).
- Conversione del permesso - da motivi di studio in lavoro
In generale non e' consentito trasformare liberamente un permesso di soggiorno per studio in lavoro, ma occorre attendere il decreto dei flussi che apre le quote di ingresso anche per coloro che intendono convertire. L'unica eccezione a questo principio e' che si sia conseguita la laurea o una specializzazione post laurea. In quest'ultimo caso, il regolamento attuativo del testo unico sull'immigrazione consente di chiedere, fuori dai limiti numerici previsti annualmente dal ministero, una quota per lavorare e trasformare il proprio permesso. In quest'ultimo caso si rivolga allo Sportello Unico presso la Prefettura del luogo dove e' domiciliato o risiede.
- Permesso CE di lungo periodo - Quale e' il reddito minimo per ottenerlo?
Con la recente modifica normativa e' sparita la carta di soggiorno, sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenerlo e' necessario dimostrare di avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2007 pari a 5.061,68 euro).
- Cittadini neocomunitari - Ingresso per lavoro di rumeni e bulgari
Le seguenti categorie di lavoratori possono entrare direttamente in Italia per lavoro subordinato, senza alcuna autorizzazione preventiva: agricolo e turistico alberghiero; - lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti); - edilizio; - metalmeccanico; - dirigenziale e altamente qualificato (ex art. 27 Testo unico sull'immigrazione); -lavoro stagionale. A tutte le altre categorie di lavoratori subordinati si applichera', per un anno (dunque fino al gennaio 2008) un regime transitorio in base al quale il futuro datore di lavoro dovra' preventivamente richiedere, ed ottenere, alla competente direzione provinciale del lavoro, un nulla osta all'ingresso. I lavoratori autonomi possono entrare in Italia direttamente, senza alcuna autorizzazione preventiva.
- Cittadini comunitari - e' possibile ottenere la residenza senza la carta di soggiorno?
Si, lo prevede espressamente la circolare del ministero n. 38 del 18 ottobre 2006
- Cittadinanza - Ritardo nel riconoscimento della cittadinanza per coniuge del cittadino italiano
Il coniuge straniero di cittadino italiano ha diritto ad ottenere la cittadinanza quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Se entro due anni dalla presentazione della istanza il Ministro dell'Interno non ha rigettato la stessa, essa si intende accolta. In questo caso ci si puo' rivolgere al giudice ordinario affinche' dichiari il coniuge straniero cittadino italiano.
- Cittadinanza - Reddito minimo per richiederla
Sebbene la legge sulla concessione della cittadinanza non preveda espressamente la presentazione di certificati attestanti il proprio reddito, il Ministero nell'esercizio del proprio potere discrezionale richiede le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio. Per giurisprudenza consolidata tali redditi devono essere superiori all'importo di euro 8.300, che e' l'importo sotto il quale si ottiene l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art. 3 d.l. 382 del 1989). Tutta la materia della cittadinanza e' attualmente in fase di riforma e, nelle more dell'approvazione della nuova legge, il Ministero dell'interno ha provveduto a specificare che tale reddito va valutato non piu' singolarmente, ma in relazione all'intero nucleo familiare. Per ulteriori approfondimenti, si puo' leggere il nostro articolo sull'argomento.