Molti ci chiedono cosa rischia un cittadino che ospita, alloggia o aiuta un extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno. Ci chiedono se vi siano obblighi di denuncia di detta irregolarita' alle questure o quale altro adempimento debba esser effettuato affinche' l'aiutare il soggetto clandestino non si traduca in un comportamento contrario alla legge.
Anche gli immigrati stessi spesso ci chiedendo come poter rassicurare quei soggetti con i quali sono entrati in contatto e che pero' temono di perdere proprio perche' spaventati dalle conseguenze derivanti direttamente dalla propria condizione di clandestinita'. In primo luogo chiariamo subito che chi si trova ad avere un qualunque tipo di relazione con un irregolare non ha -per il solo fatto di sapere della sua condizione- obblighi di denuncia alla questura.
Ospitalita'.
Chi, ad esempio, ospita nella propria casa un clandestino, e' soggetto si' all'obbligo di comunicazione alla Polizia dell'avvenuta cessione di fabbricato -obbligo per chiunque ospiti chiunque altro- nelle 48 ore dall'ingresso dello straniero nel proprio domicilio, ma si tratta di una norma di pubblica sicurezza che -almeno in teoria- non dovrebbe avere ripercussioni dirette nella "caccia" agli irregolari.
Dunque, a ulteriore chiarimento, chiunque puo' ospitare un soggetto non in regola con il permesso di soggiorno. E cedergli una casa o una stanza in affitto? Locazione di immobili.
Al di la' dei problemi pratici e giuridici identificativi cui puo' dar luogo un contratto di locazione concluso con uno straniero irregolare (molti clandestini sono privi anche di documenti di identita') e' di per se' possibile -nel senso che e' un contratto valido e vincolante a tutti gli effetti- affittare un immobile o parte di esso ad un soggetto clandestino, nonche' registrare il contratto come da normativa fiscale e di registro.
La giurisprudenza ha chiarito come il locatore in procinto di contrarre con un conduttore irregolare non ha alcun obbligo di chiedere il permesso di soggiorno, che, come detto, e' irrilevante ai fini civilistici. Dov'e' allora che scatta il penale? L'art. 12 del testo unico sull'immigrazione (D.lgs 286/98) prevede come fattispecie di reato il procurato ingresso e la permanenza illegale degli stranieri irregolari.
Oltre alle ipotesi relative ai "trafficanti" o cosiddetti "scafisti" che organizzano gli ingressi illegali nel nostro territorio, e' prevista una norma residuale a copertura di tutto cio' che non rientra in questi casi piu' gravi: "5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni."
Fra le condotte di favoreggiamento e di agevolazione della permanenza illegale di un clandestino in Italia, ben puo' in astratto rientrarvi il concedergli un alloggio dietro canone di locazione. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito definitivamente che non e' sufficiente ad integrare il reato in questione il mero affitto di un immobile (al nero o regolare che sia). Occorre che il locatore abbia pattuito condizioni tali e sproporzionate -e comunque dovute alla debolezza contrattuale del clandestino- proprio perche' irregolare, ossia approfittando del fatto che il soggetto non in regola non trovera' probabilmente -per questa sua irregolarita'- altro alloggio a condizioni piu' vantaggiose. Per fare un esempio, se affitto una stanza a 500 euro a tre soggetti, di cui uno irregolare, non incorrero' nel reato in questione perche' non ho differenziato le cifre in ragione della condizione di quest'ultimo.