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Al coniuge di cittadino italiano spetta il permesso o la carta di soggiorno?
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Articolo di Claudia Moretti
29 luglio 2006 0:00
 
Molti dei nostri lettori che ci scrivono, e molti di coloro che in questi anni sono venuti al servizio Aduc Immigrazione, ci segnalano una -anzi piu'- prassi relativa al coniuge extracomunitario di cittadino italiano, una volta (faticosamente) giunto in Italia.
In particolare ci risulta che molte questure, a fronte della richiesta di un titolo di soggiorno fatta da questi soggetti -che la legge privilegia rispetto ai coniugi di stranieri regolarmente residenti- anziche' rilasciare la carta, come per legge, valida in via definitiva (salvo rinnovo fisico ogni 5 anni del documento) ai sensi dell'art. 9 secondo comma dell'attuale Testo Unico sull'Immigrazione, rilasciano il solo permesso per motivi di famiglia, valido per due anni e di volta in volta da rinnovare. Chi ha provato cosa significhino le file di fronte alla questura sa bene che non si tratta di un problema da poco.
A dire il vero, abbiamo riscontrato prassi diverse, talvolta bizzarre e fantasiose. Ne elenchiamo alcune fra le piu' gettonate. C'e' chi ottiene un permesso per motivi di famiglia e se lo tiene fintanto che non scopre di aver diritto alla carta di soggiorno. C'e' chi, invece, pur edotto dei propri diritti e spettanze, ottiene un primo permesso e solo dopo qualche mese ottiene la possibilita' o l'appuntamento per la presentazione della domanda di carta. C'e' infine chi, in deroga a qualunque logica propria del testo unico, ottiene persino un permesso di soggiorno quinquennale! Insomma, a fronte della chiarezza e inequivocabilita' della normativa, esiste una vera e propria giungla applicativa. Perche'?
Proviamo a sintetizzare in breve i motivi che possono spingere le amministrazioni a filtrare i rilasci di carta dovuti per legge, per arrivare comunque a concludere che trattasi ancora una volta di prassi contra legem, cioe' illegali.

1. Il motivo apparentemente piu' ragionevole e' quello che vede la questura alle prese con "nuovi" matrimoni da verificare. Spetta infatti all'amministrazione la verifica della convivenza, requisito necessario al rilascio del documento di soggiorno. Dunque, potrebbe sembrare ragionevole procedere per gradi: prima il permesso, poi la carta. In realta' l'argomento non regge per due motivi. Primo, anche il permesso rilasciato per motivi di famiglia necessita della verifica suddetta (art. 19 e 28 t.u. immigrazione) e non puo' esser rilasciato in assenza o prima della stessa. Semmai fosse rilasciato, dovrebbe esser revocato. Secondo, la carta di soggiorno -generalmente irrevocabile (revocabile solo per gravi motivi di ordine pubblico o per certe condanne penali), e dunque da rilasciare con maggior parsimonia e approfondimento, nel caso in cui manchi l'effettiva convivenza- e' revocabilissima, esattamente come il permesso per motivi familiari (art. 9 t.u. immigrazione).

2. Una seconda ragione, ma anch'essa apparente, e' quella per cui si e' creata sovrapposizione di normativa fra il testo unico sull'immigrazione ( Dlg.vo 286/98 ) e la legge n. 54 del 2002 che regola i diritti dei congiunti di cittadini appartenenti all'Unione Europea. Poiche' la categoria dei familiari che possono seguire un cittadino Ue e' -almeno sulla carta- piu' amplia rispetto a quella prevista per i familiari del cittadino italiano, nel dubbio intanto si rilasciano permessi (anziche' carte) e poi si vedra'. Anche questo argomento non regge affatto. Non e' incerto ne' dubbio che al coniuge, sia di cittadino italiano, sia di cittadino UE, spetti, ai sensi di entrambe le leggi (al contrario ad esempio dei familiari del coniuge), la carta di soggiorno.

3. Un terzo motivo potrebbe esser che la carta di soggiorno ha procedure istruttorie diverse dal permesso, maggiori controlli procedimentali o documentali. Ma non e' cosi'. Lo straniero coniugato con cittadino italiano deve presentare, assieme al coniuge, la documentazione relativa al matrimonio (tradotta e legalizzata se contratto all'estero) e il passaporto. E' esentato dall'onere di presentazione del reddito e dei requisiti dell'alloggio. Sia che richieda -o gli sia imposto di richiedere- il permesso, sia che richieda e gli sia consentito richiedere la carta di soggiorno, l'istruttoria e i tempi del rilascio del documento sono i medesimi.

Ci permettiamo allora, maliziosamente, questa ipotesi: alcune questure, a nostro avviso, sono refrattarie al rilascio di carte di soggiorno. Forse deriva dalla loro connaturale funzione di salvaguardia dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e della sicurezza, che con la carta viene drasticamente ridotto. Forse non hanno simpatia per la facilita' con cui uno straniero si guadagna il soggiorno definitivo in un batter d'occhio, sposandosi con un italiano. Davvero non sapremmo dire. Pero', rimane il fatto che migliaia di stranieri in tutta Italia devono attendere mesi e mesi solo per prendere un appuntamento per presentare domanda di carta di soggiorno. Soprattutto, e' evidente che, a fronte di una norma cosi' chiara come quella che prevede che al coniuge straniero di cittadino italiano spetti la carta, molte, troppe questure, in violazione della stessa, rilasciano solo permessi di soggiorno.
Ma, infondo, il rilascio delle carte come previsto dalla legge non sarebbe un modo per snellire l'enorme mole di lavoro di cui, a giusta ragione, gli operatori si lamentano da anni?
 
 
 
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