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Quanto conta il diritto all'unità familiare di un cittadino italiano? E di uno straniero? Ecco cosa ne pensa la Corte Costituzionale
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Articolo di Claudia Moretti
26 aprile 2006 0:00
 
Sapevamo già che non basta esser sposati con cittadino straniero regolarmente soggiornante sul nostro territorio per veder regolarizzata la propria posizione di straniero irregolare. Occorrono altri requisiti, quali il visto per ricongiungimento familiare ottenibile dopo mesi di trafile burocratiche italiane ed estere, una casa decisamente "comoda", non sempre alla portata di tutti (italiani e stranieri), un buon reddito ecc.Tuttavia, ci eravamo un po' abituati al fatto che, insomma, la famiglia è la famiglia, sia essa straniera, italiana o mista!
Lo deducevamo da un certo orientamento giurisprudenziale che anteponeva alle esigenze di gestione degli irregolari, altre esigenze quali il diritto all'unità familiare. Se, infatti è pur vero che il testo unico sull'immigrazione ha come scopo la reiezione degli irregolari dal territorio e dalla possibilità, una volta espulsi, di far parte delle procedure di sanatoria o ingresso per quote annuali, è altresì vero che essa riconosce allo straniero irregolare la possibilità di radicarsi sul territorio grazie al legame con i propri familiari. Ad esempio, in favore del minore che si trova sul nostro territorio a qualsiasi titolo e per il suo esclusivo interesse, la legge consente al Tribunale dei Minorenni di autorizzare all'ingresso o alla permanenza il genitore, qualora siano in gioco le sue esigenze psico-fisiche, ossia sempre al di sotto di una certa età (Art. 32 testo unico sull'immigrazione). Altro esempio lo si ravvisa nella possibilità che chi si trovi con permesso già scaduto da non più di un anno, possa comunque procedere al ricongiungimento familiare con il coniuge regolarmente residente in Italia. Ciò in deroga la principio generale che, salvo sanatorie, chi in Italia è irregolare non può da lì sanare la propria posizione.
Insomma, ci sembrava che, in ossequio ad un sano buon senso, pur senza attaccare le fondamenta del sistema immigrazione, la rigidità che lo caratterizza, venisse meno proprio laddove si scontrasse con principi, universalmente riconosciuti e su cui l'Italia di questi tempi aspira a fondarsi: il matrimonio, la famiglia, la potestà genitoriale.
Così è, ma solo laddove siano coinvolti cittadini italiani! Solo il coniugio o la parentela con un italiano garantisce allo straniero quei diritti inviolabili su cui il nostro stato si fonda! La Corte Costituzionale, con una ordinanza, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio, così riassumibile: "possibile che un cittadino straniero venga espulso anche se ha famiglia composta da stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, mentre è in espellibile lo stesso straniero se i membri della sua famiglia sono italiani?". La Corte ha ritenuto che non possano ravvisarsi gli estremi di disparità di trattamento, a fronte di situazioni che non sono assimilabili ma diverse.
Ma che differenza c'è se mia moglie è italiana o straniera? Sono o non sono, se pur straniero, titolare di un diritto a mantenere l'unità familiare? Evidentemente no: il diritto lo ha solo il cittadino italiano. Solo nella misura in cui l'espulsione di uno straniero mina il diritto di un italiano a mantenere unita la propria famiglia senza dover emigrare, tale espulsione è illegittima. Se invece mina quello di stranieri regolarmente soggiornanti, beh, che emigrino pure tutti insieme! Con questa pronuncia, siamo costretti a riformulare la gerarchia dei valori nel nostro ordinamento. Se pur lo stesso testo unico preveda in linea di principio parità di trattamento per gli stranieri e gli italiani (sul lavoro, sull'assistenza sanitaria, sui contributi pensionistici e assicurativi ecc.) ciò viene meno di fronte all'esigenza di espellere lo straniero, anche quando l'espulsione non sia motivata da ragioni di ordine pubblico, ma la conseguenza estrema di una -a volte temporanea- irregolarità.
Ricordiamo che in una recente pronuncia, la Cassazione (n. 16571 del 2005) aveva ribadito il principio che anche in assenza del titolo di soggiorno previsto dall'ordinamento di tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea non si può dar corso alla misura espulsiva di uno straniero "ostino ragioni di protezione, umanitarie o di coesione familiare". Allo stesso modo, un recentissimo rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, si legge: ".I migranti economici possono aver violato le norme sull'immigrazione, ma non per questo devono essere considerati criminali, o trattati come tali".
Speriamo che anche su questi temi gli accordi internazionali ci riportino sulla retta via.
 
 
 
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