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Aborto e donne comunitarie. Il diritto c'e'. Le Regioni si adeguino
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Articolo di Emmanuela Bertucci
18 marzo 2008 0:00
 
Il Ministero della Salute, con una nota del 19 febbraio 2008 (1) ha finalmente messo fine ad una grave situazione di illegittimita', specificando con chiarezza che l'interruzione volontaria di gravidanza rientra fra le prestazioni mediche essenziali e urgenti e che deve essere garantita anche a chi non possa permettersi di pagare la prestazione. Il problema e' nato piu' di un anno fa da una direttiva dello stesso Ministero (2) che, all'indomani dell'ingresso nell'Unione Europea di Bulgaria e Romania, negava -illegittimamente- il diritto alla interruzione volontaria di gravidanza gratuita alle cittadine neocomunitarie non iscritte al Servizio Sanitario Nazionale, o non in possesso della specifica certificazione comunitaria, cosiddetta "Team". I cittadini comunitari, infatti, hanno un particolare regime per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (3) e dunque usufruire delle relative prestazioni. Chi non abbia i requisiti per l'iscrizione ha comunque diritto alle prestazioni sanitarie gravi e indifferibili. Ma fra queste prestazioni era stata esclusa l'interruzione di gravidanza, a meno che non fosse ritenuta "medicalmente necessaria".
La gravidanza veniva dunque tutelata -e le necessarie prestazioni sanitarie fornite a titolo gratuito- solo se la donna decideva di portarla a termine. In caso contrario, avrebbe dovuto pagare, nella maggior parte dei casi, somme che non possedeva. Un inquietante incitamento agli aborti clandestini. E poi, quando, a rigor di logica, una interruzione di gravidanza (volontaria) poteva esser ritenuta "medicalmente necessaria"? Ne' il Ministero ne' le Regioni, cui e' poi spettato il compito di tradurre in legge la direttiva, si sono poste questo quesito, e si sono limitate ad una interpretazione molto restrittiva delle parole "cure urgenti ed essenziali" secondo cui sono tali solo quelle cure "che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona o relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita". Beh, in quest' ottica una interruzione volontaria di gravidanza non avrebbe mai le caratteristiche di urgenza richieste dalla legge, tranne nel caso in cui arrivi in ospedale una donna e minacci di suicidarsi se non le consentono l'aborto.
Si consideri inoltre che, a differenza delle donne comunitarie, quelle extracomunitarie ricevono invece assistenza gratuita anche per l'interruzione volontaria di gravidanza. Una discriminazione inspiegabile, ed inspiegata, in grave e palese violazione delle norme. Infatti:
- L'art. 10 della legge sulla tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge 194/78) prevede che le prestazioni relative alla gravidanza, al parto e all’interruzione volontaria di gravidanza siano gratuite: "L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386. Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica” ;
- L'art. 35, comma 3, del testo unico in materia di immigrazione (D. lgs. 286/98) prevede fra i trattamenti sanitari che debbono essere comunque garantiti, anche agli stranieri clandestini, l'interruzione di gravidanza: Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch e' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le cittadine italiane (...)";
- L'art. 35 comma 4 della stessa legge prevede che cio' debba avvenire, in assenza di risorse economiche, gratuitamente: "Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti (...)";
- L'art. 1, comma 2, del testo unico prevede che queste norme si applichino anche ai cittadini comunitari, se piu' favorevoli: "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli (...)"
- La Costituzione italiana garantisce le cure mediche agli indigenti (art. 32): "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti"
Cio' ha comportato una irragionevole disparita' di trattamento fra cittadine extracomunitarie e comunitarie, disparita' vietata dalla nostra Costituzione, art. 3, comma 1: "Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (...)". Una violazione gravissima dei diritti fondamentali della persona, fra l'altro autorevolmente ribaditi da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 252 del 2001) per cui le cure urgenti ed essenziali "costituiscono attuazione del “nucleo irriducibile” del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, da riconoscersi ad ogni individuo, rispetto al quale non sono ammessi bilanciamenti con altri valori, quali il contenimento della spesa pubblica, ne' discriminazioni, in ragione della regolarita' o meno del soggiorno".
 
Questa situazione di illegittimita' e' durata un anno. Nel frattempo il Ministero della salute si e' ravveduto, ricomprendendo fra le cure essenziali e urgenti anche l'interruzione volontaria di gravidanza, ma purtroppo il percorso e' ancora lungo. Infatti, ad oggi, l'unica regione italiana che si e' conformata alla precisazione ministeriale e' quella del Lazio (4). Altre regioni, come le Marche, non si sono ancora adoperate per modificare la propria disciplina (5). Altre, infine, hanno deliberatamente ignorato la determinazione del Ministero della Salute, come la Regione Toscana che, con una decisione del 3 marzo 2008 (6) e una nota del 8 marzo 2008 (7), continua a consentire l'interruzione volontaria di gravidanza a titolo gratuito solo se "medicalmente necessaria".
 
Ne deriva una ingiustificata disparita' di trattamento per le donne che intendano interrompere una gravidanza, a seconda della regione in cui vivono. Una disparita' che deve essere eliminata dalla immediata adozione, da parte di tutte le regioni italiane, di una regolamentazione conforme alla legge.
 
 
(1) Nota del Ministero della Salute Prot. DG RUERI/II/3152-P/1.3.b/1:
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(2) Direttiva del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 (Protocollo DG RUERI/II/ 12712 11.3.b):
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3) Si veda il nostro articolo su "L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini dell'Ue": clicca qui
(4) Regione Lazio: clicca qui
(5) Regione Marche, Prot. N. 13/07/sal/ass del 4 gennaio 2008:
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(6) Regione Toscana, Delibera N .152 del 03-03-2008: OGGETTO D.G.R. 717/2007 Assistenza sanitaria per cittadini di paesi neocomunitari. Proroga per l'anno 2008:
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(7) Nota prot. Q.080.150.68511 del 7 marzo 2008:
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