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Immigrazione. Visto e permesso di soggiorno per residenza elettiva
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Articolo di Claudia Moretti
27 ottobre 2009 9:30
 
Nel testo inserito dall'art. 11 del regolamento approvato con D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e' stato inserito un permesso di soggiorno che consente, a chi lo possiede, di soggiornare senza svolgere alcuna attivita' lavorativa e di vivere di redditi anche creati o accumulati altrove, oltre che quelli derivanti da pensione. La legge non ne parla, la materia e' disciplinata dal regolamento attuativo al T.U. sull'Immigrazione e dal decreto del Ministero degli Affari Esteri con cui si definiscono le varie tipologie di visto di ingresso.
Chi intenda fare ingresso per motivi di residenza elettiva dovra' chiedere all'ambasciata italiana di riferimento nel proprio Paese indicando l'abitazione ove intende stabilirsi sul nostro territorio con la prova della disponibilita' della stessa (contratto di acquisto, di locazione, di comodato ecc...) nonche' prova delle risorse (presumibilmente rinnovabili o tali da non costituire un problema di cessazione per il futuro) con cui si manterra': rendite di varia natura, pensioni, redditi da attivita' commerciale ecc...
Generalmente questi permessi sono rilasciati a stranieri benestanti che intendano vivere tutta o parte della loro vita in Italia. Lo stesso permesso puo' essere rilasciato al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, qualora le capacita' finanziarie siano adeguate. L'adeguatezza delle risorse e' valutata molo discrezionalmente dalle nostre autorita' consolari, proprio per la poca normazione in merito.
Esiste pero' anche la possibilita' di ottenere un permesso di soggiorno per residenza elettiva anche in altre circostanze. Ossia quando lo straniero, gia' residente in Italia ad altro titolo (lavoro, famiglia...), in conversione del permesso precedente, cessa l'attivita' lavorativa, oppure cambia la propria fonte di sostentamento. Cosi' come e' possibile ottenerlo da parte di chi fruisce in Italia di una pensione di vecchiaia o di anzianita' o di una pensione da invalidita' da lavoro ovvero al familiare che percepisce una pensione da superstite ovvero a chi percepisca comunque una pensione di invalidita' civile o una pensione sociale. Per tale rilascio non e' previsto un importo minimo della pensione percepita.
La presentazione della domanda va effettuata tramite kit postale e al momento del rilascio occorrera' portare la prova della stipula di una assicurazione sanitaria privata o dell'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, pagandone i relativi oneri.
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva non e' convertibile in altro permesso e con lo stesso non si puo' lavorare. Generalmente ha durata annuale rinnovabile se sussistono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
E' infine previsto che questo permesso sia anche il titolo di soggiorno rilasciato ai familiari extracomunitari di cittadino comunitario che non fanno parte del nucleo familiare per cosi' dire ristretto dello stesso; ossia i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Gli “altri familiari”, ossia tutti gli altri parenti del soggetto comunitario, se extracomunitari potranno beneficiare di questo titolo di soggiorno. La legge per loro prevede che siano agevolati gli ingressi degli stessi in ragione del rapporto di parentela con il cittadino Ue: una volta ottenuto il visto, la tipologia di permesso di soggiorno da richiedere sara' dunque quella per residenza elettiva.
Chi abbia ottenuto un permesso per residenza elettiva potra' ottenere, in presenza degli altri requisiti, il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.
 
* Il presente articolo trae spunto dalla pubblicazione della scheda pratica a cura di Lara Olivetti e Paolo Bonetti pubblicata sul sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione che si ringrazia.
 
 
 
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