Il giudice di pace di Trento ha sospeso
l'espulsione di una cittadina straniera clandestina “colpevole” di aver chiesto le pubblicazioni di matrimonio con il suo compagno italiano e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale affinche' valuti se il divieto di contrarre matrimonio con un clandestino sia legittimo o meno.
Ci eravamo gia' occupati dell'argomento l'estate scorsa, all'indomani dell'entrata in vigore del cosiddetto pacchetto sicurezza (legge 94/09) definendo il divieto di matrimonio con straniero irregolare una norma da legge razziale. Secondo questa legge, per sposarsi in Italia lo straniero, al momento della richiesta di pubblicazioni, deve esibire “un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano”. Dunque
gli stranieri extracomunitari devono allegare copia del permesso di soggiorno, o della ricevuta (della Posta o della Questura) per il suo rilascio, o ancora, se in Italia per periodi inferiori a 3 mesi, copia della dichiarazione di presenza depositata in Questura entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano.
Auspicavamo, un anno fa, che la Corte Costituzionale venisse investita della questione, poiche' il diritto di
sposarsi e' un
diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello internazionale che dalla Costituzione italiana. Ci ha pensato il Giudice di pace di Trento, con ordinanza n. 1680 del 16 giugno 2010. Ad avviso del giudice, e come da noi auspicato un anno fa
“il diniego di esercizio del diritto a contrarre matrimonio in virtu' del suo status di irregolare appare palesemente in contrasto con l'art. 29 comma 1 della nostra Costituzione, strettamente connesso all'art. 2 in quanto i costituenti hanno inteso garantire all'individuo, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, l'esercizio di questo diritto umano fondamentale”. Non si puo' dunque vietare la celebrazione del matrimonio in assenza di esibizione del permesso di soggiorno, ma e' necessario verificare -caso per caso- se l'impedimento sia determinato da motivi contrari all'ordine pubblico che devono essere bilanciati con i diritti umani fondamentali, quali il diritto in questione, tutelati non solo dalla Carta Costituzionale, ma anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (articoli 8 e 12). Ancora, secondo il giudice,
“la mera situazione amministrativa di irregolarita' del soggiorno sul territorio nazionale non puo' impedire di fatto l'esercizio di un diritto umano fondamentale quale e' quello di costituire una famiglia ed introduce pertanto una gravissima forma di discriminazione”
Ora la parola passa alla Consulta. La liberta' di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge autonomamente, riguarda la sfera dell'autonomia e della individualita': una scelta sulla quale lo Stato non puo' interferire. La norma in questione e' stata introdotta, a nostro avviso, con lo scopo di evitare matrimoni di comodo, fittizi, il cui solo scopo era quello di ottenere un permesso di soggiorno, ma lo strumento scelto ha invece l'effetto di negare un diritto fondamentale:
una medicina peggiore del male.
Qui l'ordinanza del giudice di Trento