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Ingresso e soggiorno in Italia. Termini e procedure
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Articolo di Elisa Fontanelli, Antonella Porfido
2 marzo 2009 0:00
 
Una guida su tempi e procedure per fornire uno strumento di conoscenza e comprensione degli adempimenti legislativi per lo straniero e la pubblica amministrazione.

A) Ingresso in Italia per i cittadini di Stati extra Ue
 
1) VISTO DI INGRESSO
Viene rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Termini per il rilascio(art. 5 d.lgs. 286/98): deve essere rilasciato o negato entro 90 giorni dalla richiesta (art. 5 comma 8 d.p.r. 394/99).
Tipologie:
- per soggiorni di breve durata: inferiore ai 3 mesi
- per soggiorni di lunga durata: superiore a 3 mesi, con la concessione di un permesso di soggiorno con motivazione identica a quella del visto.
 
Note 
Visto per ricongiungimento familiare. Viene rilasciato quando l'autorita' consolare italiana riceve il nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura (il rilascio del nulla osta viene richiesto da chi, trovandosi in Italia, chiede il ricongiungimento). Il rilascio o il diniego del nulla osta deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta e ne deve essere data comunicazione all'autorita' consolare. Trascorso questo termine, l'autorita' consolare puo' comunque rilasciare il visto entro 30 giorni da quando riceve la copia della domanda di rilascio del nulla osta che era stata presentata in origine allo Sportello Unico. Di tale rilascio l'ambasciata deve informare lo Sportello Unico.
 
Visto per motivi di lavoro.E' concesso per quello subordinato, autonomo o stagionale, nell'ambito delle quote previste annualmente dal decreto flussi. Il datore di lavoro interessato all'assunzione di un lavoratore straniero che risiede all'estero, dovra' ottenere un nulla osta al lavoro. A partire al 2007 le richieste possono essere inviate esclusivamente per via telematica, previa registrazione sul sito del Ministero dell'Interno.
Iter amministrativo e sua durata. Le domande di nulla osta vengono valutate dagli Sportelli Unici per l'immigrazione presso le Prefetture che stilano una graduatoria in base al giorno e all'ora di spedizione.
In caso di lavoro subordinato (art. 22 d.lgs. 286/98), lo sportello unico per l'immigrazione, nel termine di 40 giorni convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Una volta firmato questo contratto e ritirato il nulla osta originale, il datore di lavoro deve farne copia e inviare l'originale al lavoratore nel Paese estero di residenza.
Il lavoratore dovra' poi recarsi al Consolato italiano per presentare la richiesta di visto di ingresso per lavoro.
Nel caso di lavoro autonomo (art. 26 d.lgs. 286/98), la rappresentanza diplomatica o consolare accerta il possesso dei requisiti e, una volta acquisito il nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, nei limiti numerici stabiliti dal decreto flussi. In questa ipotesi, il rilascio del nulla osta deve avvenire entro 120 giorni.
Cosa fare una volta entrati in Italia
Ottenuto il visto di ingresso per lavoro subordinato o autonomo il lavoratore puo' far ingresso in Italia e, entro 8 giorni tassativi, deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione a sottoscrivere il contratto di soggiorno.In questa sedeverra' consegnato al lavoratore il kit postale gia' compilato da presentare ad un ufficio postale abilitato e verra' prenotato un appuntamento presso gli uffici della Questura per i rilievi fotodattiloscopici, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
L'Ufficio postale rilascia una "speciale" ricevuta postale che rappresenta per lo straniero l'unico titolo valido per soggiornare nel territorio italiano fino al rilascio del definitivo permesso di soggiorno.
E' solo da questo momento che il datore di lavoro puo' procedere alla formale assunzione del lavoratore facendo la comunicazione al Centro per l'impiego.
 
Nota
E' importante ricordare che l'aver ottenuto un visto di ingresso non costituisce di per se' garanzia per l'ingresso dello straniero, poiche' lo stesso potra' essere respinto dall'Autorita' di frontiera in quanto' privo di mezzi di sostentamento o perche' non in grado di fornire esaurienti indicazioni sulle modalita' del proprio soggiorno in Italia, oltre che per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
In caso di assoluta necessita' ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno puo' essere rilasciato direttamente dalle Autorita' di Frontiera (Art.1, Regolamento 415/2003 del 27.2.2003).
 
2) IL PERMESSO DI SOGGIORNO (art. 5 d.lgs. 286/98 e art. 9 d.p.r. 349/99)
Quando va richiesto: entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Eccezioni: questa regola non vale per i soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze (art. 10 d.p.r. 394/99).
Dove: alla Questura della Provincia o -in caso di permesso per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura.
Termini per il rilascio: entro 20 giorni dalla richiesta. Eccezione: permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, entro 90 giorni dalla richiesta (art. 9 d.lgs. 286/98)
Durata:
a) per motivi di lavoro (subordinato, autonomo o stagionale): e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare:
- la durata complessiva di nove mesi per uno o piu' contratti di lavoro stagionale;
- la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- la durata di due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) per altri motivi: e' quella prevista dal visto d'ingresso, ma non puo' comunque essere:
- superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
- superiore ad un anno, per studio o per formazione debitamente certificata, ma e' rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- superiore a due anni per ricongiungimento familiare;
- superiore alle necessita' specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal testo unico o dal regolamento di attuazione.
c) permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo: a tempo indeterminato.
 
3) RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (art. 5 d.lgs. 286/98 e art. 13 d.p.r. 394/99)
Dove: alla questura della provincia in cui lo straniero dimora.
Quando:
- almeno 90 giorni prima della scadenza nei casi di permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- almeno 60 giorni prima della scadenza nei casi di permesso per lavoro subordinato a tempo determinato;
- almeno 30 giorni prima della scadenza nei restanti casi.
Termini per il rilascio del permesso rinnovato: entro 20 giorni dalla richiesta.
 
Note
- il permesso e' rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale;
- il permesso per turismo non puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali;
- il permesso non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
 
4) CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (art. 6 d.lgs. 286/98 e art. 14 d.p.r. 398/99)
Termini: entro 20 giorni dalla richiesta (art. 5 d.lgs. 286/98).
Il permesso rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari, puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso, ma con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso per l'attivita' effettivamente svolta.

Note
- il permesso per motivi di studio e formazione, per il periodo di validita' dello stesso, consente di lavorare fino a 20 ore settimanali e puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo, nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. Se prima della scadenza lo straniero ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, la conversione puo' avvenire senza richiedere la partecipazione allo quote stabilite dal decreto flussi;
- attenzione, i permessi rilasciati ex art. 19 d.lgs. 286/98, alla scadenza non sono convertibili, se non e' intervenuto altro motivo che giustifichi il rilascio di un diverso permesso.

 
B) Ingresso in Italia dei cittadini UE (d.lgs. 30/07)
Il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
I familiari ammessi:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
Nonche' (art. 3 c. 2 d.lgs. 30/07):
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza se e' a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente. Per questi soggetti e' consentito l'ingresso ed il soggiorno fino a 3 mesi, ma non hanno diritto ad ottenere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione per periodi prolungati (si veda l'art. 7 c. 2 e l'art. 10 c. 1d.lgs 30/07);
- il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

Note
- i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 d.lgs. 30/07 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto;
- i cittadini dell'Unione, ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita'. Trascorsi 3 mesi dall'ingresso nel territorio italiano, il cittadino Ue deve effettuare l'iscrizione anagrafica, cui consegue il rilascio di un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta. Una volta iscritti o se gia' iscritti, si procede alla dichiarazione di soggiorno vera e propria (quella contenente i motivi di soggiorno e la documentazione che li comprova);
- il cittadino dell'Unione, o un familiare extra Ue, che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, ha diritto al soggiorno permanente. L'attestazione del diritto permanente e' rilasciata dai Comuni, dietro richiesta dell'interessato (puo' essere sostituita da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica);
- i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, devono richiedere alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione(art. 10 d.lgs. 30/07). Al conseguimento del diritto al soggiorno permanente, viene loro rilasciata una Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei dalla Questura competente. La richiesta deve essere presentata prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 d.lgs. 30/07 ed e' rilasciata entro 90 giorni. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

 
C) Procedura di acquisto della cittadinanza italiana (Legge 91/1992)
Chi la puo' richiedere:
- il cittadino non comunitario che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni;
- il cittadino membro di uno Stato della Comunita' europea che risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- l'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- lo straniero figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e che, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da 3 anni, o due anni nel caso in cui, al raggiungimento della maggiore eta', risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiari, entro un anno dal raggiungimento della stessa, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- chi e' nato in Italia e vi risiede legalmente da 3 anni;
- lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da 5 anni, successivi all'adozione;
- lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorita' consolare);
- il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, o dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi e' stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Chi la concede
E' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno. La domanda deve essere presentata alla Prefettura del luogo di residenza del richiedente. Tale decreto perde effetto se il suo destinatario non presta, entro sei mesi dalla notifica dello stesso giuramento, di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza.
L'acquisto della cittadinanza avviene il giorno successivo al giuramento. Durata e conclusione dell'iter amministrativo
La legge prevede la durata massima del procedimento in questione solo in relazione all'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio, stabilendo il termine in 730 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Il decreto di concessione della cittadinanza italiana viene firmato dal Presidente della repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e poi notificato al destinatario dalla Prefettura di competenza.
 
Nota conclusiva
In pratica, nella maggior parte dei casi, i termini legali indicati nelle norme di legge relative alle singole procedure non vengono rispettati dagli uffici amministrativi, e ottenere un titolo di soggiorno, oppure la conclusione della propria pratica in materia di flussi, pur essendo rientrati nelle quote, diventa una vera e propria odissea.
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