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Immigrati. Matrimonio, residenza, unita' familiare e permesso di soggiorno: i chiarimenti del ministero
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Articolo di Claudia Moretti
29 settembre 2009 9:21
 
All'indomani dell'entrata in vigore delle norme contenute nel pacchetto sicurezza, il ministero dell'Interno ha emanato due circolare per chiarire agli operatori le linee guida sul come operare nei confronti di quegli stranieri che, trovandosi coinvolti e travolti dalle nuove disposizioni, intendano vivere in Italia, sposarsi, risiedere e ricongiungersi ai propri parenti nel nostro territorio.
 
Con una prima circolare, emanata il 7 agosto scorso, si affrontano le imponenti modifiche in materia di matrimonio dello straniero in Italia. La riforma in questione la si presentiva, ancor prima che fosse normativamente elaborata: in Italia o si e' regolari o non ci si puo' sposare. Alcuni lettori di Aduc-Immigrazione hanno segnalato Comuni e Uffici anagrafe che, pur non essendo previsto, chiedevano ai nubendi il permesso di soggiorno, pena l'improcedibilita' delle nozze. Adesso e' ufficiale. Per sposarsi occorre presentare il titolo che dimostra la propria regolarita' sul territorio. Il Ministero chiarisce che:
Tale condizione deve sussistere all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l’ufficiale dello stato civile non puo' compiere gli atti richiesti. I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono:
- permesso di soggiorno;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.
Per i soggiorni di breve durata,disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n. 68 non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarita' del soggiorno del nubendo puo' essere attestata dall’impronta del

- timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall’Autorita' di frontiera o dalla copia della
- dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive”.
Stanti i ritardi ormai endemici alle procedure relative ai permessi di soggiorno e di primo rilascio, il Ministero chiarisce anche quali siano i documenti atti a dimostrare la propria regolarita' nell'attesa dei provvedimenti richiesti.
Lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato potra' sposarsi esibendo:
a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l’immigrazione;
b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l’immigrazione;
c) la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovra' esibire:
a) il visto d’ingresso;
b) la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell’immigrazione;
c) la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante ‘‘avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovra' esibire:
a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei termini di legge.
Per fortuna, per effettuare tutte le modifiche allo stato civile, quali le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile), non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. Dunque chi, straniero irregolare, dara' alla luce un figlio, potra' riconoscerlo e dichiararne l'esistenza agli uffici dello stato civile del Comune.
Ulteriori chiarimenti arrivano sul fronte delle modifiche alla normativa regolante l'anagrafe e gli obblighi inerenti alla residenza anagrafica.
In primo luogo l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Dunque, i controlli gia' esistenti con ogni probabilita' si intensificheranno.
In secondo luogo si riduce da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, il termine a decorrere dal quale e' possibile avviare il procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero. Gli stranieri non decadono pero' dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso del soggiorno.
 
Una seconda circolare ministeriale del 31 agosto scorso si chiarisce, o meglio si danno dritte agli operatori pratici, la modifica in merito ai soggetti peri i quali e' prevista l'inespellibilita' ai sensi dell'art. 19 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/98 ossia gli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.
La legge 94/09 (pacchetto sicurezza approvato), infatti, modifica l'articolo di legge, riducendo i benefici di cui alla previsione normativa ai soli parenti entro il secondo grado.
La circolare, anche qui affronta i problemi inerenti ai ritardi permanenti delle procedure di rilascio e rinnovo dei relativi permessi di soggiorno, per i parenti del terzo e del quarto grado non piu' coperti dalla norma previgente e destinati, in assenza di chiarimenti, a subire revoche o rifiuti di rinnovo o di rilascio.
Pare che in merito abbia prevalso la linea morbida, e si sia ritenuto opportuno salvare le vecchie posizioni rispetto alle nuove, considerando ormai diritto acquisito la regolarita' del parente di terzo e quarto grado che ha ottenuto o e' in attesa di ottenimento del permesso di soggiorno.
Si legge: “Nell’osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattivita', si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio.Analogamente, si e' del parere che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, prodotte dopo l’entrata in vigore della legge di modifica dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalita' italiana, debbano essere valutate secondo il medesimo orientamento”.
 
 
 
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