I presenti emendamenti al Disegno di legge n. 733, riguardano due argomenti che il governo ha deciso di inserire nell'ambito della sicurezza. Per quanto non condividiamo la scelta di inserire modifiche alla gia' articolata materia sugli stranieri in un disegno di legge sulla sicurezza, cio' non di meno cogliamo l'occasione per intervenire sul tema. Proponiamo due modifiche al ddl, una relativa alla cittadinanza (art. 3), una all'introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato (art. 9).
Per capire bene le modifiche all'art. 3 che proponiamo, occorre fare una breve premessa. Attualmente i tempi legali del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/90) di concessione di cittadinanza, previsti dall'art. 3 del D.p.r. n. 364 del 1994, ossia il Regolamento che attua le procedure della Legge 91 del 1992, sono di due anni circa (settecentotrenta). Non solo, ma dalle esperienze dei lettori che scrivono al sito di Aduc-Immigrazione raccontano, sembra che le procedure di fatto durino anche molto tempo in piu', persino quattro o piu' anni, senza che sia data alcuna giustificazione del ritardo. Riteniamo che due anni, senza che sia in alcun modo dettagliata l'istruttoria che si va compiendo, siano un tempo troppo lungo per l'amministrazione. Per questo, con l'introduzione del terzo comma all'art. 3 del ddl, cogliamo l'occasione per modificare il termine in via generale (e non solo per le pratiche di cittadinanza derivanti da matrimonio con cittadino italiano) e ridurload anni uno (trecentosessantacinque giorni). Cio' non significa che non sia possibile per il Ministero, come previsto dalla normativa generale in termini di procedimento amministrativo (legge 241/90), e dandone adeguata motivazione, prorogare detti termini laddove l'istruttoria lo necessiti.
Con le modifiche al primo comma, invece, intendiamo ristabilire un principio di diritto fondamentale nei rapporti con la pubblica amministrazione: la certezza dei tempi di ottenimento del decreto di cui all'art. 7 della legge 91/92 e delle conseguenze che ne derivino. La proposta del Governo, infatti, stabilisce che per l'esito positivo dell'istanza di concessione di cittadinanza, non sia intervenuta separazione personale o divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio alla data di emissione del decreto stesso. Come visto, i casi di ritardo dell'Amministrazione, sono a volte eclatanti e non vi sono, si sa, rimedi giudiziali adeguati per spingere il Ministero a pronunciarsi nei termini di legge. Il ricorso al Tar per il silenzio inadempimento della P.a., in materia di cittadinanza (un provvedimento discrezionale dell'amministrazione), non rappresenta nei fatti che un ennesimo e costoso tassello per il cittadino straniero. Dunque, ancorare la situazione di fatto utile per la concessione della cittadinanza al momento dell'emissione del decreto significa esporre l'istante alla merce' dei tempi e delle inefficienze del Ministero. E comunque rendere del tutto incerta, contrariamente ad ogni principio di diritto, il se e il quando dell'istanza stessa, a tempi futuri.
Per questo proponiamo che i tempi entro i quali l'Amministrazione valuta la situazione di fatto e entro cui la stessa si cristallizza ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 5 della legge 91/92.
In merito all'art. 9 ne proponiamo l'abrogazione, ritenendola una vera e propria follia del legislatore, che pensa di risolvere il fenomeno immigrazione o, peggio ancora, di tutelare la sicurezza, a colpi di dibattimenti penali. La norma penale mira in generale a sanzionare un comportamento, prevalentemente doloso, in offesa si' ad un precetto scritto, ma soprattutto ad un "bene sostanziale" comunemente sentito come importante e inviolabile. Chi di noi, parlando con un cittadino africano o asiatico o latino americano, non ha sentito una fitta al cuore sentendosi raccontare storie di vita inaudite, di poverta', di violenze, di negazione di liberta' e di futuro? E chi di noi non ha pensato dentro se' sentito al contempo pieta' e ammirazione, chi, come hanno fatto i popoli di tutto il mondo da sempre, al suo posto avrebbe tentato la sorte fuggendo?
Molti di loro vorrebbero essere regolari e lavorare alla luce del sole, viaggiare liberamente e non dover sempre nascondersi. Ad oggi, con la politica dei flussi di ingresso contingentati e' di fatto quasi impossibile, e comunque altamenteimprobabile(si ottengono difficilmente visti per turismo, molte le domande inoltrate e mai evase, quote senza speranza ecc....). In una situazione di fatto e di diritto del genere ce la sentiamo di introdurre il reato in questione, con la reclusione fino a quattro anni!?
Il diritto penale dovrebbe essere una vicenda personale e individuale, e mirare a sanzionare una "ribellione" (vera e offensiva) di una singola persona verso il comune e pacifico spirito di convivenza, non certo a fingersi panacea per un fenomeno collettivo che non si intende altrimenti gestire! Ma ancor piu' gravi sono gli effetti che la previsione in questione produrrebbe sulla gia' disastrata e fatiscente situazione della giustizia italiana. Prima di introdurre previsioni a tappeto quale questa, dovremmo ricordare a tutti coloro che frequentano le aule di tribunale, o raccontare a chi non ne ha mai vista una, cosa significa avere sulle scrivanie dei giudici miriadi di fascicoli per incriminazioni a nostro avviso ridicole, che non meriterebbero certo un accertamento processuale, quali quelle per violazione dell'art. 6 Dgl.vo 286/98 per mancata esibizione del documento di identita' da parte dello straniero, oppure per non essersi presentato a regolarizzare la propria posizione (art. 650 c.p.) oppure ancora per non aver ottemperato all'ordine del Questore di lasciare l'Italia (art. 14 Dgl.vo 286/98). C'e' davvero bisogno di un dibattimento penale, di aule, giudici, cancellieri e avvocati per accertare una irregolarita' sul territorio? Il sistema giudiziario e carcerario possono davvero sopportare gli effetti di una simile norma? Crediamo davvero di no.
Emendamenti al Ddl 733 presentati dai senatori Donatella Poretti e Marco Perduca (Radicali-Pd)
Art. 3 del ddl
All'art. 3 comma 1, dopo le parole “comma 1,” sono aggiunte le seguenti parole: “e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza”.
All'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 3:
“L'art. 3 del D.p.r. n. 364 del 1994 e' sostituito dal seguente:
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e' di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.