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Il 'dopo-flussi': il contratto di soggiorno e la conclusione della procedura
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Articolo di Claudia Moretti
1 gennaio 2008 0:00
 
L'art. 22 del Testo Unico sull'Immigrazione disciplina la procedura ed i tempi per la sottoscrizione del contratto di lavoro fra chi ha fatto domanda di autorizzazione all'assunzione di un lavoratore extracomunitario ed ha ottenuto il relativo nulla osta e quest'ultimo.

La teoria
Questi i passaggi e i tempi previsti dalla norma:
- nei 20 giorni dalla richiesta di rilascio di nulla osta all'assunzione, lo Sportello Unico trasmette l'incartamento al centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale, che provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.
- Trascorso detto termine senza che italiani o comunitari chiedano di poter lavorare per il datore di lavoro richiedente, e comunque non oltre 40 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico provvede a trasmettere all'ufficio consolare nel Paese di provenienza dello straniero, il relativo nulla osta (ovviamente solo in caso di esito positivo della stessa richiesta), per via telematica.
- Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Termine che nella pratica puo' esser non rispettato, ma che non produrra' conseguenze per il datore di lavoro istante, visto che le lungaggini procedurali non possono penalizzare il cittadino utente dell'amministrazione.
- Nessun termine e' posto dalla norma in questione all'autorita' diplomatica italiana all'estero per il rilascio del visto. In ogni caso il termine massimo e' da considerarsi quello generale di 90 giorni, previsto all'art. 5 comma 8 del DPR 31-8-1999, n. 394 (c.d. Regolamento attuativo del T.U. Immigrazione).
- Entro 8 giorni dall'ingresso con il visto per motivi di lavoro, lo straniero si reca presso lo Sportello Unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno.
Il tutto, dunque, in un termine massimo di circa sei mesi.

La pratica
Ma chi ha avuto esperienza di flussi di ingresso sa bene che non e' cosi', e che le domande sono evase con molti mesi di ritardo rispetto a quanto previsto per legge.
Che fare?
La cosa migliore e' che, non ancora trascorsi i termini via via indicati, il datore di lavoro monitori la propria pratica tramite richiesta scritta allo Sportello Unico competente o all'Ambasciata, a seconda della fase in cui la procedura si trova o si dovrebbe trovare. Lo si puo' fare sia a mezzo fax (soprattutto con i rapporti con le Ambasciate), sia con raccomandata ar, l'importante e' che ne rimanga traccia (noi consigliamo comunque quest'ultimo mezzo, che fornisce prova certa dell'avvenuta ricezione). Occorre chiedere a che punto e' la pratica, se vi siano eventuali integrazioni documentali da effettuare, e, in caso di mancata risposta, chiedere di poter visionare il fascicolo in possesso dell'amministrazione.
Una volta trascorsi i termini previsti dalla norma di legge, si puo' procedere con raccomandata ar di messa in mora chiedendo, oltre alle informazioni appena indicate, anche il rilascio del provvedimento richiesto (nulla osta), pena il rimedio giudiziario (in questo caso, una causa al Tar per il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione):
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Attenzione!

Gli enormi ritardi che si sono verificati negli ultimi anni, hanno prodotto situazioni di incertezza in merito al rapporto di lavoro per il quale si era fatto istanza, o per il quale si sperava, come straniero, di esser messo in regola. Dalla data della presentazione della domanda, infatti, a quella dell'assunzione puo' passare oltre un anno. Cio' significa che se io, datore di lavoro, chiedo, tramite la procedura dei flussi di ingresso, di assumere una badante per un parente in fin di vita, e' possibile che fra un anno e mezzo, quando finalmente quest'ultima potra' lavorare alle mie dipendenze, che io possa anche non averne piu' bisogno.
Cosa accade allo straniero extracomunitario che ha ricevuto la chiamata per l'assunzione se il suo datore di lavoro nei mesi successivi non lo assume? E cosa puo' fare per veder rispettato l'impegno in questione?
La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 22 Dlg.vo 286/98 non consente al lavoratore che entra con regolare visto di ingresso di ingresso per lavoro subordinato, di rinnovare il proprio permesso di soggiorno se non e' stato assunto dal datore di lavoro che ha fatto domanda di assunzione e cio' anche se nel caso in cui non vi sia piu' interesse di quest'ultimo all'assunzione (Tar Piemonte n.1971/2006; tar Emilia Romagna n. 693/2006; Tar Umbria n.333/2006).
Noi crediamo, tuttavia, che chi ha chiamato un cittadino straniero a lavorare in Italia, dichiarando il proprio impegno all'assunzione, non possa, se non in articolari circostanze, revocarlo a suo piacimento, ma che detta dichiarazione debba costituire un vincolo contrattuale vero e proprio, che possa, dunque, esser fatto valere in giudizio da parte del lavoratore chiamato. Del resto, sono fatti notori gli abusi nei confronti degli stranieri che, nella speranza di regolarizzarsi, hanno pagato cifre esorbitanti a sedicenti datori di lavoro, che dopo la domanda si sono poi dileguati.
Crediamo che in casi simili, il cittadino extracomunitario possa procedere con raccomandata ar di messa in mora chiedendo il rispetto dell'impegno:
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da inviare immediatamente allo Sportello Unico per conoscenza, chiedendo la possibilita' di essere assunto da altro datore di lavoro. Esiste infatti un orientamento che ammette, in caso di incolpevolezza dello straniero, e se la mancata costituzione del rapporto di lavoro non e' da lui dipesa, che quest'ultimo possa comunque concludere la procedura dei flussi ed ottenere il permesso di soggiorno (Tar Emilia Romagna, n. 3080/2006).
 
 
 
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