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Il cittadino italiano minorenne ed il divieto di espulsione dei congiunti
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Articolo di Elisa Fontanelli, Antonella Porfido
4 giugno 2009 0:00
 
L’istituto del ricongiungimento familiare ha fondamento nel diritto soggettivo all’unita' familiare, stabilito dall’art. 28 del D.Lgs. 286/98 (T.U.Immigrazione), e nella particolare priorita' dell’interesse del fanciullo. La tutela del diritto all’unita' familiare c'e' anche nel divieto di espulsione posto dall’art. 19 comma 2 lettera C del testo unico, riservato agli "stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana".
L’attuale normativa considera la parentela entro il quarto grado, computata sia in linea retta che collaterale (1), ma in futuro il grado di parentela potrebbe restringersi fino al secondo grado a causa della previsione contenuta nel ddl sicurezza in corso di approvazione in Parlamento.
Questo articolo 19 comma 2 lett. C pone non pochi dubbi sui requisiti per l’ottenimento del titolo di soggiorno, e non ultima la condizione del "soggetto italiano", parente entro il quarto grado grazie al quale lo straniero puo' ottenere il ricongiungimento familiare.
Ripercorriamo i termini del problema con l’aiuto della giurisprudenza che, essendo contrastante, fa si' che le Questure diano interpretazioni ed applicazioni differenti che, in alcuni casi, si risolvono in un diniego del ricongiungimento.
A livello interpretativo ci sono problemi sulla corretta individuazione dell’eta' del parente italiano entro il quarto grado con cui si chiede di ricongiungersi: tacendo sul punto la legge, la giurisprudenza si e' chiesta se questi debba essere maggiorenne o minorenne.
Un primo orientamento. La sentenza della Corte di Cassazione 15246/2006, pur se relativa ad un caso di espulsione, stabilisce che il parente considerato convivente debba essere maggiorenne: quest’ultimo deve volere la convivenza in modo espresso e, di conseguenza, deve possedere quella capacita' d’agire -tipica della maggiore eta'- per esprimere la volonta' di instaurare una comunione di vita con lo straniero che richiede il ricongiungimento.
Un secondo orientamento. Sono due sentenze del Tribunale di Piacenza, di ottobre e novembre 2008 (n. 882/08 e n. 527/08) che fanno da riferimento prescindendo dall'eta': vi si considera l’effettivo requisito della convivenza, cioe' il solo fatto che si realizzi o meno la comunione di vita richiesta. L’eta' del parente entro il quarto grado non e' discriminante, basta l’oggettiva realizzazione della convivenza e la manifestazione di volonta' di mantenerla, espressa anche dai genitori che lo rappresentano. In particolare, se l’ordinamento giuridico consente ai genitori del minore di esprimere la sua volonta' in relazione ad alcuni diritti personalissimi (ad esempio il diritto alla salute), non si vede perche' tale possibilita' debba escludersi quando si tratti di esprimere la volonta' di mantenere la convivenza con il parente entro il quarto grado.

 
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