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Immigrazione. Sparisce la "Carta di soggiorno" sostituita dal "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"
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Articolo di Claudia Moretti
27 febbraio 2007 0:00
 
Costretti ancora una volta, e in ritardo sulla tabella di marcia, l'Italia ha finalmente ottemperato alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, emanando con decreto legislativo n. 3 dell' 8 gennaio 2007 le modifiche necessarie all'adeguamento della normativa agli obblighi comunitari. In particolare si e' provveduto alla modifica dell'art. 9 del testo unico sull'immigrazione, con cui si introduce il nuovo titolo di soggiorno, e all'introduzione di un nuovo articolo, l'art. 9 bis, con cui si disciplina il riconoscimento del titolo medesimo rilasciato in altri Paesi CE.
Vediamo, in breve, le novita'.

DIFFERENZE
1. La carta di soggiorno, che veniva rilasciata ieri ai cittadini extracomunitari, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo residenti da almeno sei anni sul nostro territorio, oggi non esiste piu'. Per il nuovo titolo di soggiorno basteranno cinque anni di presenza regolare sul nostro territorio.
2. Non sara' necessario, come accadeva per il rilascio della vecchia carta, possedere un permesso di soggiorno per un motivo "che consenta un numero indeterminato di rinnovi", bastera' un permesso di soggiorno di lunga durata (ad esempio per lavoro subordinato, anche a tempo determinato, autonomi, per motivi familiari). Questa modifica e' molto opportuna se si pensa che alcune questure, a nostro avviso illegittimamente e travisando la norma, rifiutavano la carta di soggiorno al richiedente che non avesse, al momento dell'istanza, un lavoro a tempo indeterminato.
3. Anche il permesso CE per lungo-soggiornanti non potra' esser rilasciato e, se rilasciato potra' esser revocato "agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato". Ma a differenza della carta, la valutazione sulla pericolosita' in questione sara' valutata in concreto, e non piu' sulla base dell'applicazione automatica e "burocratica" delle esclusioni per quei soggetti condannati, anche con condanne non definitive, per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 codice di procedura penale. Riemergono cosi' vecchie istanze della migliore dottrina e giurisprudenza che, anche in merito al semplice permesso di soggiorno, cosi' come ai ricongiungimenti familiari, chiedono all'amministrazione una valutazione obiettiva, attuale e concreta che tenga conto anche della durata del soggiorno sul nostro territorio, dell'inserimento socio familiare e lavorativo del soggetto. Il quest'ottica, i reati costituiranno uno degli elementi da tener in considerazione nel bilanciamento degli interessi a cui sono chiamate le Questure.
4. Sono stati definiti in 6 mesi consecutivi e 10 mesi complessivi i termini massimi di assenza dal territorio nazionale entro i quali si puo' comunque aspirare allo status di soggiornante di lungo periodo. Tale chiarimento e' in linea con le disposizioni ministeriali in materia di cittadinanza e mira a limitare la discrezionalita' amministrativa e le interpretazioni rigide del passato (si veda: clicca qui).
Allo stesso modo, si quantifica in 12 mesi consecutivi il termine massimo di assenza dal territorio nazionale che giustifica la revoca del titolo.

SOMIGLIANZE
1. Rimangono inalterati i parametri richiesti per l'"idoneita igenico sanitaria dell'alloggio", per il reddito (art. 29 comma 3 "...reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente."), e per il rilascio del titolo anche per i familiari di cui all'art. 29 comma 1 T.U. Immigrazione (coniuge; figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza).

I LUNGO SOGGIORNANTI DEGLI ALTRI PAESI CE
Coloro che godranno maggiormente delle innovazioni della presente normativa sono i cittadini extracomunitari che hanno risieduto per lungo periodo in altro paese comunitario e si vogliono trasferire per oltre tre mesi in Italia, soli o con i propri congiunti, per lavoro, studio o altra attivita'. Fino ad oggi, infatti, una carta di soggiorno francese o spagnola, non esimeva il suo titolare, cittadino extraUE, dalla richiesta di autonomo e separato titolo di soggiorno alle autorita' italiane. A nulla valeva la circostanza di aver risieduto in Europa da anni e anni, doveva rifare la disperante trafila dei flussi di ingresso per poter lavorare nel nostro Paese.
Naturalmente occorre che anche il Paese dove lo stesso ha conseguito lo status di soggiornante di lungo periodo abbia recepito la direttiva 2003/109/CE, come con questa normativa ha fatto l'Italia.
Coloro, dunque, che saranno in possesso di tale titolo rilasciato da altro stato dell'UE, potranno richiedere il rilascio di un equivalente titolo italiano. Possono ottenere anche un permesso di soggiorno per i propri familiari.
Non e' chiaro tuttavia se i familiari in questione, i medesimi di cui all'art. 29 comma 3 su riportato, devono aver risieduto gia' nel paese dove il titolo e' stato rilasciato, come parrebbe dalla lettura del comma 3 dell'art. 9 bis "Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE...previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3",, oppure e' sufficiente mostrare la certificazione attestante la parentela, come invece parrebbe dalla lettura della Circolare del Ministero dell'Interno n. 400/A/2007/463/P/10.2.2. del 16 febbraio 2007 emanata ad esplicazione della normativa introdotta: "...il predetto diritto di soggiorno e' esteso anche ai familiari... .previa dimostrazione del rapporto familiare".

ESCLUSIONI
Infine, si fa presente che la normativa in questione non si applica nei confronti dei cittadini dei paesi terzi "lungo soggiornanti" nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca, nonche' nei confronti dei cittadini neo comunitari.
Occorre ricordare, comunque, che per questi ultimi soggetti vigono le regole disposte dalla legge 54/2002 che disciplina tutt'oggi il soggiorno in Italia degli appartenenti all'Unione Europea e la relativa ed autonoma Carta di soggiorno UE, da tenere distinta dal neonato permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
 
 
 
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