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IMMIGRAZIONE. LE PRASSI ILLEGITTIME DELLE AMBASCIATE ITALIANE SUI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
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Comunicato 
13 maggio 2006 0:00
 

Firenze, 13 Maggio 2006. I cittadini italiani, comunitari ed i loro coniugi possono effettuare il ricongiungimento familiare con qualsiasi familiare straniero con essi convivente o a carico:
-coniuge
-figli di eta' inferiore ai ventuno anni
-ascendenti e discendenti
- "ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge."
E' questa la corretta interpretazione dell'art. 3 del D.p.r. 54 del 2002 che disciplina l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini comunitari, e dei loro familiari, in Italia. Di conseguenza, e' illegittima la prassi delle ambasciate italiane, che rilasciano il visto per motivi familiari solo ai soggetti individuati all'art. 29 della Bossi-Fini (figli minori a carico; figli maggiorenni gravemente invalidi che non possono provvedere al proprio sostentamento; genitori ultrasessantacinquenni i cui figli che vivono nel loro paese non possono mantenerli per gravi motivi di salute; genitori a carico che non abbiano altri figli nel proprio Paese).
Cosi' come sono fuorvianti le informazioni fornite sul sito del Ministero degli esteri, che nell'indicare i casi in cui puo' essere rilasciato il visto per ricongiungimento familiare a cittadini comunitari indica fra i beneficiari solo i soggetti di cui all'art. 29 del testo unico, tacendo le altre categorie. La segnalazione ci è pervenuta da un utente dell'Aduc, che dopo un lungo periodo di battaglie a suon di diffide con l'ambasciata italiana in Ecuador, ha finalmente ottenuto il visto per motivi familiari per il figlio maggiorenne di sua moglie.
Per chi volesse saperne di piu', qui un articolo con approfondimento:
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Emmanuela Bertucci, legale Aduc

L'Aduc edita una specifica rubrica in materia: www.aduc.it/dyn/immigrazione
 
 
 
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