Secondo i dati del Viminale, alla data dell'8 marzo 2022,
21.095 persone che fuggono dalla guerra in Ucraina hanno finora raggiunto l'Italia. Se la macchina della prima accoglienza è già all'opera, manca però ancora una pianificazione di medio periodo.
Il
Consiglio dell'UE ha già provveduto, con una decisione del 4 marzo scorso, che autorizza gli Stati Membri a rilasciare a chi fugge dalla guerra un
permesso di soggiorno per protezione temporanea di un anno, rinnovabile per due ulteriori semestri (ferma la possibilità per il Consiglio di prolungare la protezione fino a tre anni)
che consente accesso al sistema sanitario, alle misure di assistenza sociale, all'educazione scolastica per minori e adulti e all'accesso al mercato del lavoro.
Ora tocca agli Stati membri provvedere di conseguenza:
in Italia, ciò deve avvenire con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (lo prevedono gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 85/2003) che ad oggi manca.
La Protezione civile ha infatti già preso i primi provvedimenti di propria competenza con le
Ordinanze di protezione civile nn. 872 del 4 marzo 2022 su accoglienza e primo soccorso e
n. 873 del 6 marzo 2022 sulle disposizioni sanitarie da attuare con riferimento al Covid19 (tamponi, autosorveglianza, vaccinazioni, green pass). Il
Ministero dell'Interno ha emanato poi una prima circolare che riassume il contenuto delle ordinanze di protezione civile e – come queste – richiama una generica possibilità di richiedere un permesso di soggiorno che consenta, sin dal momento della richiesta, lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Tutti questi atti però – e non potrebbe essere altrimenti –
rimandano ad un prossimo DPCM che, in esecuzione della decisione del Consiglio dell'UE,
consenta la richiesta e il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Finchè tale DPCM non sarà emanato, le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina, presenti in Italia, saranno equiparati a semplici turisti, che possono trascorrere in UE fino a 90 giorni *.
E' quindi indispensabile che il Consiglio dei Ministri provveda quanto prima a colmare questa grave lacuna, autorizzando sia il rilascio di
permessi di soggiorno per protezione temporanea che consentendo il
ricongiungimento familiare in deroga ai requisiti di legge.
* Resta ferma la possibilità di presentare una richiesta di asilo politico che però comporterebbe la competenza territoriale del Paese di primo ingresso – prevalentemente la Polonia – in cui il richiedente sarebbe trasferito.
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