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IMMIGRAZIONE. POSSO CHIEDERE LA CARTA DI SOGGIORNO? SI'... MA TORNA FRA UN ANNO!
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Comunicato 
17 maggio 2006 0:00
 

Firenze, 16 maggio. Vi ricordate la storia di Ivan (clicca qui)? Quel ragazzo croato vissuto da sempre in Italia a cui la Questura di Venezia aveva dato un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno dopo un anno e mezzo dalla richiesta? Grazie all'interessamento dei legali dell'Aduc e di Radio 1 che ha dedicato al caso un'intera puntata di La Radio Ne Parla la questione si era risolta in breve tempo con il rilascio del permesso di soggiorno (clicca qui).
Ci risiamo! Stavolta un utente dell'Aduc, la Sig.ra M, che ha chiesto alla Questura di Firenze un appuntamento per la presentazione dell'istanza di rilascio di carta di soggiorno nel giugno del 2005, si e' vista "concedere" l'agognato appuntamento addirittura al 30 maggio 2006, ben 11 mesi dopo! E, ribadiamolo, solo per la presentazione dell'istanza. A questo tempo vanno poi aggiunti i mesi necessari all'istruttoria e al rilascio - o al rifiuto - della carta. Ma le vicende della vita non aspettano i tempi della burocrazia, e la Sig.ra M. da circa un mese ha trasferito la propria residenza in provincia di Arezzo. Cosa succede a questo punto? Puo' la signora recuperare questa lunga attesa di fronte alla Questura di Arezzo? Certo che no. Dovra' procedere nuovamente, sperando che la Questura di Arezzo non le fissi altro appuntamento fra x mesi, anziche' accettare immediamente l'istanza.
Come abbiamo piu' volte detto, questa prassi delle Questure di rinviare l'accoglimento delle istanze, siano esse di rinnovo del permesso o di rilascio della carta, e' palesemente illegittima. Non e' infatti legale differire alcun procedimento amministrativo che inizi con una istanza di un utente, rinviando ad libitum il giorno della presentazione dell'istanza stessa. Anche laddove risponda ad esigenze di servizio, cio' non puo' esser fatto ricadere sull'utente. Lo stesso, infatti, non solo e' inibito in un diritto, quello di presentare ad un ufficio pubblico, in orari di apertura al pubblico, una istanza, sia essa in futuro accolta o meno, ma si profila persino il reato di omissione d'atti d'ufficio (Art. 328 c.p.) nella misura in cui non viene consentito l'accesso all'ufficio stesso per la presentazione dell'istanza, ma si viene messi alla porta con il consiglio di prendere appuntamento telefonico. Comprendiamo le ragioni di servizio e la volonta' di tentare di snellire le code davanti alle Questure, ma cio' non puo' tradursi in una omissione costante dei doveri del proprio ufficio e della normativa in materia di procedimento amministrativo.
Ricordiamo che sul nostro sito clicca qui e' disponibile un modello di raccomandata A.R. di messa in mora e diffida ad adempiere nei confronti della Pubblica Amministrazione, affinche' accettino immediatamente l'istanza.

Emmanuela Bertucci - Claudia Moretti, legali Aduc
 
 
 
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