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Immigrazione. Curatela internazionale. Il caso Bielorussia- 3
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Articolo di Isabella Cusanno
22 marzo 2012 16:51
 
In forza di quanto scritto negli articoli precedenti, torniamo ad analizzare in specifico la nostra iniziativa in Bielorussia per la costituzione ed il recepimento delle curatele internazionali in favore di minori Bielorussi ed a carico di cittadini italiani residenti in Italia.
Abbiamo lasciato la questione al momento del recepimento in Bielorussia della curatela speciale istituita in Italia.
Precisiamo allora alcuni elementi di base.
Che cosa è la curatela speciale in Italia? La curatela speciale viene istituita dal notaio su precisa disposizione del soggetto che dona un bene ad un minore.
La curatela speciale, in Italia, nasce in forza della disposizione di un privato che tutela in questo modo sia il minore che il bene donato e si garantisce il risultato concreto per il quale ha deciso di compiere l’atto di liberalità. E’ una disposizione che nasce da un privato ed è un istituto di diritto privato, come è un istituto di diritto privato la donazione stessa.
Non è la curatela ad acta per mezzo della quale il notaio che redige un atto di donazione ottiene il consenso del minore.
Quest’ultima viene istituita con procedimento davanti al giudice tutelare ed è prodromica all’accettazione dell’atto di donazione.
Non è la tutela o la curatela che viene introdotta da un certificato di morte o da una apertura testamentaria, ma che rimane vincolata ad un procedimento civile da incardinarsi avanti al giudice tutelare ed alla specifica procedura di valutazione delle idoneità e di acquisizione dei pareri e dei consensi.
Esiste una procedura similare alla curatela speciale in Bielorussia? Certo, esiste la possibilità in Bielorussia di nominare un secondo e diverso tutore il cui compito è finalizzato alla cura ed alla gestione di alcuni specifici beni di proprietà o nella disponibilità nominale del minore oggetto della tutela.
Diversamente dalla curatela speciale italiana si istituisce allo stesso modo di una qualsiasi altra tutela di diritto pubblico, tramite gli stessi organi e sostanzialmente tramite le medesime procedure attuate per la tutela principale.
Riuscire ad ottenere per un minore bielorusso la presenza attiva di un curatore italiano e legarlo negli interessi ad un mondo lontano da lui tremila chilometri è il primo passo per incidere sul suo futuro. La Convenzione dell’Aja sulla protezione minori è ancora una volta illuminante. Lo sono le norme italiane in materia e le direttive comunitarie.
Il secondo passo è ovviamente il recepimento da parte dell’autorità Bielorussa preposta di questa curatela italiana, di questo soggetto estraneo che entra nella vita del bambino con la forza della legittimità.
La curatela speciale italiana, recepita in Bielorussia, la rende idonea all’uso per la quale è stata destinata, e cioè alla gestione del patrimonio del minore in funzione dei suoi bisogni concreti e quindi la rende adatta a realizzare una costante ed attenta attività a garanzia del bambino. Ovviamente, come abbiamo sempre detto non sostituisce la tutela bielorussa, si affianca ad essa ed entrambi collaborano per il bene del minore.
La legislazione italiana non può dare ad un minore bielorusso un diverso ed esclusivo tutore, la legislazione esclusiva per il minore è quella del suo Stato di residenza, e quindi la legislazione che protegge un minore bielorusso è la legislazione bielorussa.
Ma il minore che ha in Italia un curatore speciale ed un interesse economico specifico, piccolo o grande non importa, ha ora un legame forte anche fuori dalla Bielorussia. Un legame che si configura con rapporto qualificato e recepito in Bielorussia, un rapporto che deve essere il presupposto di vincoli migliori e meglio consolidati.
Un curatore italiano, anche se fermiamo l’iter a questo punto, è comunque la garanzia per il minore che il suo futuro è cambiato, perché qualcuno di sua iniziativa ha interposto la sua persona tra lui ed il vuoto del suo futuro. Il curatore che gestirà il patrimonio personale del bambino è colui che gli garantisce sicurezza e gli dona fiducia.
Comunque, nel processo di inserimento della logica e dell’istituto della tutela piena, il terzo passo è ormai individuato: un bambino bielorusso può avere come suo solo tutore un cittadino italiano, quello presso il quale si sono consolidati nuovi interessi e legami affettivi, più saldi di quelli che ha con il suo tutore bielorusso, perché il tutore di un bambino povero è il direttore di un internato, quasi mai un suo parente.
Se il direttore di un internato ha moltissimi bambini a cui pensare e non può avere rapporti esclusivi con nessuno, il vero tutore del bambino è colui che ne attira ogni interesse, configura la figura del padre e della madre, e assume tutti i doveri del suo ruolo, con ogni conseguenza, al di là della stessa responsabilità genitoriale, perché ad un tutore si chiede una diligenza maggiore di quanto non si chiede al genitore stesso.
Un minore bielorusso, di una nazione, cioè, che non ha firmato la convenzione dell’Aja del 1961 sulla protezione minori, può ottenere un tutore straniero perché la legislazione del suo Paese prevede espressamente la curatela internazionale.
Quarto passo: occorre a questo punto che le autorità italiane collaborino con questo processo di crescita, bisogna, cioè, che eseguano un provvedimento di curatela internazionale emesso dalla competente autorità bielorussa.
3 Continua

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