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Immigrazione. Curatela internazionale. L'Italia, il proprio diritto e quello internazionale. Il caso Bielorussia
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Articolo di Isabella Cusanno
18 marzo 2012 20:06
 
Curatela internazionale: ossia l’istituto che regolamenta i rapporti tra un privato cittadino che viene incaricato dallo Stato di adempiere all’ufficio pubblico di occuparsi e di garantire un minore (ossia un individuo che non ha ancora raggiunto la maggiore età, perché sono invece diverse le condizioni di intervento e la conseguente risposta giuridica nel caso in cui il soggetto da tutelare sia inabile, incapace o interdetto) quando uno dei due ha una diversa cittadinanza rispetto a quella di residenza.
Facciamo un passo indietro. Le norme di riferimento in Italia sono essenzialmente contenute nell’art. 42 della riforma di diritto privato internazionale che recepisce con estrema chiarezza e semplicità quelle che sono le direttive comunitarie in materia e quelle che sono le previsioni dettate dalle convenzioni internazionali (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla Protezione Minori, Convenzione Europea sul rimpatrio dei minori, Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo).
Ai minori si applica sempre la legge dello Stato di residenza degli stessi, anche quando questo Stato è terzo rispetto alle Convenzioni di cui sopra, ossia anche quando questo Stato non abbia aderito alle Convenzioni Internazionali indicate.
L’art.42 della legge 31 maggio 1995 n.218 sulla riforma del diritto internazionale privato specifica:
"1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonchè alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.”
Dunque la normativa che si applica in caso di curatela o di tutela di un minore straniero ai sensi della citata legge è quella del suo Paese di residenza, ossia di quello Stato nel quale il minore risiede abitualmente e sono preponderanti i suoi legami affettivi, familiari e di interesse.
La valutazione della cittadinanza del minore è sussidiaria a questa. Quindi la curatela e la tutela di un minore vengono decise e definite in forza della legislazione dello Stato di appartenenza, fin quando questo Stato rappresenta per il minore un legame forte.
La tutela e la curatela decisi in quello Stato, alla luce delle normative di quello Stato, in forza dei provvedimenti dei suoi organi competenti sono assolutamente validi e recepibili da parte dello competenti autorità dello Stato Italiano.
Le domande che sorgono spontanee per il caso di una curatela in cui un bambino di nazionalità straniera abbia come tutore un Italiano sono quelle di fattibilità e di adeguazione delle rispettive procedure previste in non simili legislazioni.
Si badi: la normativa internazionale che si applica in Italia è assolutamente chiara. Si applica la legge dello Stato di residenza del minore straniero, quindi ad un certo punto della sua vita nel nostro Paese, sarà la legge Italiana a soccorrerlo nelle sue varie e più immediate vicende.
Ma quello che ci interessa ora è la costituzione di una curatela internazionale ed il suo incardinamento nella legislazione di un'altra Nazione.
Innanzitutto: in Italia è possibile la costituzione di una tutela a carico di un cittadino italiano in favore di un minore straniero se il minore straniero risiede abitualmente o stabilmente in Italia, così come è possibile la costituzione di una tutela a carico di un cittadino straniero in favore di un minore cittadino italiano, se il candidato tutore risponde ai requisiti di legge italiana.
Quindi: in Italia è possibile il recepimento di un provvedimento straniero di costituzione di tutela e di curatela se questo provvedimento è rispondente alle normative dello Stato straniero in cui risiede abitualmente il minore, anche se questo comporta il trasferimento della sua residenza in Italia.
Inoltre, poiché il minore straniero affidato ad un cittadino italiano con un provvedimento di tutela o di curatela da parte della competente autorità straniera, rimane cittadino straniero, nulla osta che ogni incombenza richiesta dalla normativa del Paese di origine sia tranquillamente adempiuta tramite ed in collaborazione con il Consolato di riferimento del bambino.
Veniamo al caso Bielorussia. La Bielorussia non è firmataria della Convenzione dell’Aja sulla Protezione minori. Ma ai fini delle normative di diritto internazionale privato italiano la questione non incide, poiché comunque bisogna riportarsi alla normativa dello Stato di residenza del minore straniero.
La Bielorussia ha una specifica normativa in merito alla curatela internazionale espressamente prevista in ogni sua forma dall’art. 235 del codice della famiglia e del matrimonio.
Niente impedisce che questa normativa abbia corretta applicazione in Italia, quando un provvedimento dell’autorità bielorussa venga emessa a tutela di un minore bielorusso residente in Bielorussia. Come nulla impedisce al minore bielorusso di recarsi a vivere in Italia con il suo tutore, pur rispettando sia la norma italiana che le previsioni a carico del Consolato bielorusso, come previsto dalla normativa straniera.
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