testata ADUC
Immigrazione. La curatela internazionale. Il caso Bielorussia-2
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Isabella Cusanno
21 marzo 2012 10:23
 
La tutela o la curatela di un minore per essere correttamente instaurata in Italia deve essere presa in esame da un organo giurisdizionale, deve essere valutata da un giudice, deve rispondere ai requisiti di legge.
E’ un istituto di diritto pubblico, attraverso il quale il tutore si assume responsabilità civili e penali gravose.
Al di fuori di queste previsione non è possibile istituire un rapporto di curatela e tutela in Italia. Esiste la curatela speciale, ma è un atto di diritto privato e non di diritto pubblico, ossia è una decisione che un privato è ammesso a prendere quando si tratta di aver cura di una specifica gestione patrimoniale in condizioni specifiche ed a garanzia del bene.
Due istituti volti a raggiungere il medesimo scopo (l’istituzione della tutela appunto) in ordinamenti diversi ed in nazioni diverse per essere comparabili devono scaturire da procedure ugualmente garantiste.
Devono rispettare in uguale maniera le modalità che garantiscono il minore e non solo il fine stesso che perseguono.
Per intenderci, le procedure per ottenere uno scopo qualificano lo scopo medesimo e lo configurano nella pienezza dei suoi elementi.
Per intenderci: due molecole di idrogeno ed una di ossigeno fanno una molecola di acqua, se pure decidiamo di dare il nome di acqua ad una diversa combinazione chimica, sappiamo tutti che non avrà la qualità dell’acqua e non sarà acqua.
E’ la stessa cosa per gli istituti giuridici, le procedure per ottenere il risultato qualificano e garantiscono il risultato.
Quando bisogna rapportare a livello internazionale due istituti finalizzati al raggiungimento del medesimo fine è necessario rapportarne la procedure per essere sicuri dell’assimilabilità, ossia del recepimento in un diverso ordinamento.
In Italia una curatela o una tutela ottenuta presso un notaio manca delle qualità e delle garanzie della tutela di diritto pubblico, ed infatti è un atto possibile solo all’interno di una attività del tutto privata come una donazione, è riferibile, quale curatela speciale, esclusivamente alla gestione di un bene patrimoniale oggetto della donazione, atto che è soggetto alla legge del donante.
Un atto notarile manca delle qualità necessarie a sostituire una tutela di diritto pubblico, perché mancano gli elementi indispensabile per assicurare la protezione del soggetto debole (il minore), che tra l’altro è soggetta al diritto del luogo di residenza dello stesso.
Un atto notarile non comporta la possibilità di valutazioni circa l’idoneità del tutore allo svolgimento delle sue funzioni, perché un atto notarile per sua natura esplica soltanto il ruolo di raccogliere e preservare la volontà di un privato cittadino che viene considerata di interesse giuridico da parte del suo ordinamento nazionale.
Per questo, e come la donazione, la curatela speciale è un atto di diritto privato.
In una Nazione diversa, vedi la Bielorussia, di cui ci stiamo occupando in questi giorni, la procedura messa in atto per la istituzione della tutela o della curatela passa attraverso la valutazione di organismi e tramite procedure che non hanno un riscontro diretto in Italia, anzi possono apparire opposti a quella Italiana di diritto pubblico e non assimilabile a quella Italiana di diritto privato
Soccorrono in questo caso, invece, i due elementi cardini del rapporto tra ordinamenti giuridici di due Stati sovrani, ossia i trattati intercorsi tra i due Paesi e le norme italiane relative alla gestione dei rapporti di diritto internazionale e della normativa di rinvio.
In Bielorussia la tutela demandata ad un privato che può benissimo essere un cittadino straniero, ed anzi in questo specifico caso, mette in atto una serie di meccanismi di valutazione che non si rapportano allo specifico istituto italiano di tutela e curatela, avulso da considerazioni che possono proporre analogie con l’istituto dell’adozione internazionale o dell’adozione.
Ma queste differenze, che approfondiremo in seguito, sono comunque superate dalla presenza di normative di diritto internazionale e da trattati che risolvono alla radice ogni contrasto.
Tanto che la Corte di Appello di Genova chiamata a deliberare un recepimento ha concluso per l’assoluta ed immediata applicabilità delle procedure Bielorusse di curatela e tutela internazionale e dei provvedimenti dei Comitati esecutivi che li emanano, ritenendo non necessaria una specifica procedura di delibazione.
Quando soccorrono i trattati internazionali, o quando intervengono le normative di rinvio, qualsiasi valutazione inerenti l’assimilabilità di due istituti identici nel nome, ma provenienti da ordinamenti nazionali diversi, può considerarsi positivamente superata.
Il numero concreto di casi in cui gli istituti della curatela e della tutela italiana e bielorussa sono rapportabili fra di loro e trovano reciproco spazio all’interno dei reciproci territori ed ordinamenti è da considerarsi in un ordine percentuale molto alto.
2 Continua

Qui il primo articolo
Qui il terzo articolo
Qui il quarto articolo
Qui il quinto articolo

 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS