testata ADUC
Immigrazione. Curatela internazionale. Il caso Bielorussia - 5
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Isabella Cusanno
28 marzo 2012 11:08
 
Ricapitoliamo, quindi: la curatela internazionale è un istituto giuridico che può diventare, se opportunamente usato, lo strumento adeguato per la protezione dei minori all’estero, inoltre consente al minore straniero di intrecciare e consolidare rapporti affettivi adeguati alle sue necessità al di fuori degli stretti confini della sua Nazione di provenienza, garantendo tutto e tutti.
La fattibilità in Italia è assicurata dalla firma delle convenzioni internazionali e dal testo della riforma del diritto internazionale privato italiano come vigente. Queste condizioni giuridiche sono in grado di risolvere ogni difficoltà interpretativa degli istituti vigenti all’estero e di rendere efficace ed efficiente, ossia anche in grado di colloquiare con le autorità italiane, i titolari di curatele provenienti da ordinamenti esteri.
Anche la questione del visto per ricongiungimento familiare emesso da parte dell’Ambasciata italiana in favore della persona residente in Italia che sia titolare di un provvedimento di tutela di un minore straniero residente fino ad allora nel suo Paese di origine, è risolta nell’ambito della legislazione vigente fino ad ora esaminata.
Con specifico riferimento al caso Bielorussia è’ un peccato che chi si è in precedenza trovato nelle condizioni di richiedere la tutela giudiziaria del suo diritto ad ottenere un visto per ricongiungimento familiare, non abbia proceduto nei tempi opportuni a contestare il diniego, ma questo non cambia quanto abbiamo già dibattuto.
Inoltre si precisa che mai fino ad ora è stata ottenuta in Bielorussia una curatela internazionale vera e propria, perché i pochi casi che sono stati oggetto di provvedimenti hanno riguardato tutori cittadini Bielorussi in favore di minori cittadini Bielorussi ed anche legati tra loro da legami di stretta parentela, ed il dato dell’internazionalità era solo riferito alla residenza del tutore.
Ancora si ricorda che i casi di curatela internazionale che stiamo realizzando partono dai seguenti presupposti e si avvalgono dei seguenti elementi di diritto:
1) Gli aspiranti al provvedimento di curatela internazionale sono cittadini italiani che hanno già ottenuto la qualità di curatori del minore bielorusso in Italia;
2) Il minore non ha rapporti di parentela con gli aspiranti;
3) E’ stata costituita in Italia una riserva patrimoniale in favore del minore;
4) La curatela italiana è stata recepita dalla competente autorità Bielorussa;
5) Nulla osta che le autorità consolari italiane recepiscano il provvedimento Bielorusso in qualsiasi caso, ne fa fede la pronuncia della Corte di Appello di Genova e le norme italiane prima enunciate;
6) Nei casi da noi proposti i richiedenti il visto di ricongiungimento familiare non sono solamente tutori istituiti da normative Bielorusse, ma sono tutori che i recepimenti Bielorussi delle attività giudiziarie italiane rendono pieni ed effettivi nelle loro cariche, il cui contenuto è individuato a norma delle leggi italiane ed in forza della normativa Bielorussa.
Il minore Bielorusso sta già ricevendo ogni garanzia in forza dell’operazione congiunta operata dalla normativa italiana e dalla normativa bielorussa e ne riceverà ancora più precise forme, man mano che la procedura si completerà.
Non sarà l’attacco di panico di qualche privato a minare tutto ciò, come la volontà del singolo non muta il fine delle norme.
Nessuno di noi è solo su questa Terra, siamo tutti responsabili e partecipi della vita di tutti, nessuno escluso, nessun angolo di mondo ai margini.
Impedire o negare operatività alla curatela internazionale significa riscrivere le barriere dei cuori e delle volontà.
Sarebbe una scelta contro la storia e contro l’umanità, contro la civiltà e contro la legge primordiale che portiamo incisa nel cuore a lettere di fuoco.
Per il momento concludiamo qui la nostra analisi, ma affronteremo ulteriori approfondimenti alla luce dei nuovi sviluppi.

Qui gli articoli precedenti:
1 - 2 - 3 - 4

 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS