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Sanatoria colf e badanti. Istanza per riaprire i procedimenti chiusi con condanna per inottemperanza all'ordine di allontanamento
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Articolo di Emmanuela Bertucci
15 luglio 2011 18:18
 
 I procedimenti di sanatoria per colf e badanti chiusi con un rigetto per la commissione del reato ostativo di cui all'art. 14, comma 5 ter del T.U. Immigrazione, cioe' l'inottemperanza all’ordine di allontanamento, possono essere riaperti (e conclusi positivamente se ci sono gli altri requisiti) con una istanza. Dunque gli stranieri (o meglio come vedremo i datori di lavoro che hanno presentato domanda) possono chiedere in autotutela che il procedimento venga riaperto. E' questa, in sintesi, la previsione contenuta in due circolari del Ministero dell'interno, la n. 17102/124 del 23 giugno 2011 e la circolare 5188 del 29 giugno 2011.

E' questa l'ultima puntata (ma potrebbero essercene di successive!) del sequel italiano sulla sanatoria colf e badanti, che finora ha visto colpi di scena degni delle migliori telenovelas sudamericane:
- l’art. 1 ter del d.l. n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009) consentiva di regolarizzare colf e badanti stranieri privi del permesso di soggiorno, escludendo fra i regolarizzabili quegli stranieri clandestini che avessero subito condanne per i reati di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p.;
- una circolare del Ministero dell'Interno (del 17 marzo 2010, nota come Circolare Manganelli) (link) “decide” che fra questi reati rientra quello di cui all'art. 14, comma 5 ter del T.U. Immigrazione;
- gli Sportelli unici per l'immigrazione in applicazione della circolare iniziano a rigettare le domande nel caso di condanna per tale delitto;
- a cascata, vengono presentati i primi ricorsi al Tar e i primi appelli al Consiglio di Stato. Nella maggior parte dei casi le domande vengono accolte;
- nel frattempo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara il reato in questione incompatibile con la Direttiva Rimpatri (sentenza del 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU).
- il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria (con la sentenza n. 7 del 10 maggio 2011) dà ragione ai richiedenti: il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento non e' ostativo, e peraltro e' stato abolito con la sentenza della Corte di Giustizia;
- il Ministero dell'Interno prende atto della sentenza del Consiglio di Stato, ed emette una circolare (24 maggio 2011) in cui da' istruzione agli Sportelli unici per l'immigrazione per gestire (e riaprire) le pratiche archiviate con un rigetto e quelle ancora pendenti;
- MA DOPO DUE GIORNI (!!!!) ci ripensa (Circolare del Ministero dell'Interno del 26 maggio 2011) e sospende tutto per “pensarci un po'” (???);
- il frutto del ripensamento sono le due circolari che ora analizzeremo piu' in dettaglio.

Il contenuto delle circolari
La prima (23 giugno 2011) prevede tre casi. Se il procedimento di regolarizzazione non e' ancora concluso gli Sportelli Unici dovranno accogliere le domande anche in caso di condanna per il reato di cui sopra (ovviamente previa verifica della sussistenza degli altri requisiti).
Nel caso in cui il procedimento sia chiuso ma:
- il provvedimento di rigetto non e' stato ancora notificato;
- pende un ricorso contro il provvedimento di rigetto;
- non sono ancora passati 120 giorni dalla notifica del rigetto
allora gli uffici dovranno, in autotutela riesaminare la domanda. Se invece il procedimento e' chiuso e non c'e' stata impugnazione, allora il riesame sara' possibile solo in caso di espressa istanza del datore di lavoro.
La seconda circolare (29 giugno 2011) aggiunge che nel caso in cui lo Sportello unico per l'immigrazione abbia accolto la domanda, ma la Questura non ha rilasciato il permesso di soggiorno per via del reato di cui sopra, allora sara' lo straniero a poter fare istanza di rilascio, riaprendo cosi' il procedimento.

Sembrerebbe un lieto finale, ma non lo e'. E' chiaro che dopo un anno e mezzo di attesa e un diniego, il datore di lavoro si sia organizzato diversamente e abbia trovato un altro lavoratore, e che dunque puo' non avere alcun interesse a riaprire la procedura.

Ma lo straniero che colpa ne ha? Deve a nostro avviso essere riconosciuto anche il suo diritto a chiedere la riapertura del procedimento e, se il datore di lavoro ha gia' trovato altrove la propria manodopera, ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

Il Ministero non impara dall'esperienza, e gioca sporco. E' di tutta evidenza che le circolari non mirano a riparare il danno fatto a datori di lavoro e stranieri, ma solo ad evitare che l'amministrazione sia condannata dai Tar e dal Consiglio di Stato al pagamento delle spese legali (come di fatto sta avvenendo).

E il Ministero sa benissimo che i Tribunali hanno ampiamente riconosciuto il diritto del soggetto beneficiato (lo straniero) a interagire con l'amministrazione nella procedura per la propria regolarizzazione e anche a proporre singolarmente ricorso in caso di rigetto.

E' dunque l'ennesimo tentativo di farla franca, di contare sull'ignoranza delle leggi italiane (e della giurisprudenza) di chi e' nel nostro Paese da poco, sulla disinformazione (la notizia non ha avuto alcun risalto mediatico se non nei siti di settore), per osteggiare le regolarizzazioni “regolari”.

Il Ministero dell'Interno fa il bello e il cattivo tempo, si ostina in interpretazioni restrittive delle norme che vengono puntualmente cassate dai giudici amministrativi, intasa gli uffici giudiziari costringendo gli stranieri a ricorrere al Tar, e causa cosi' ingenti danni all'erario dello Stato.
Governo e Parlamento dal canto loro restano immobili: la sensazione e' che abbiano ormai perso completamente il timone delle politiche migratorie.

Il nostro consiglio a tutti gli stranieri nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rigetto per una condanna ex art. 14, comma 5 ter del T.U. Immigrazione, e' ovviamente di presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione una istanza di riapertura del fascicolo in autotutela, e davanti allo scontato diniego, rivolgersi al giudice.
 
 
 
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