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Immigrati. Consiglio di Stato e regolarizzazione clandestini condannati
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Articolo di Claudia Moretti
9 marzo 2011 13:16
 
Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato, in due procedimenti cautelari (quindi scarsamente motivati e non definitivi) sulla possibilità di regolarizzarsi per lo straniero condannato per reati ostativi alla sanatoria 2009. In entrambi il Coniglio di Stato ha accolto le richieste degli stranieri extracomunitari che in passato avevano riportato condanna per essersi trattenuti illegalmente in Italia dopo l'espulsione.
Si tratta, sebbene non siano definitive, di due importanti ordinanze perché giungono in un momento di profondo caos normativo e interpretativo, in merito alla rilevanza della condanna ostativa su menzionata per concludere il procedimento di sanatoria.

La prima ordinanza è la n. 912/2011 del 25 febbraio scorso dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che affronta questo tema specifico sotto vari profili. Si legge, infatti che,
- si è in presenza di un contrasto giurisprudenziale che ha portato le diverse sezioni del Consiglio e i vari Tar di Italia a pronunciarsi in modo difforme e incompatibile; per questo si è reso necessario l'intervento dell'adunanza;
- è dubbia la riconducibilità del reato di cui all'art. 14 comma 5 quinquies del t.u. Immigrazione, alla categoria dei delitti di cui agli art. 380 e 381 c.p.p. (le norme processuali che individuano le soglie edittali per poter procedere all'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato); da ciò ne deriverebbe la non ostatività del reato in questione all'ottenimento del pds per sanatoria;
- occorre tenere in considerazione il grave problema normativo che è alla base dell'intero impianto delle espulsioni, ossia il mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Problema che ha condotto gli operatori del diritto (procure della repubblica e giudici in primis) ad applicare il diritto sovranazionale in via diretta, garantendone così piena attuazione.
Il Consiglio di Stato non chiude la questione e rinvia al merito di primo grado, per la definizione e trattazione della stessa, stante l'inadeguatezza della fase cautelare. Tuttavia è significativo che nelle more del giudizio abbia sospeso il rifiuto della regolarizzazione aderendo così alle tesi e necessità dello straniero.

La seconda ordinanza è la n. 1042/2011 del 4 marzo scorso, della Terza Sezione del Consiglio di Stato. Tratta un argomento molto interessante e di grossa rilevanza pratica per gli stranieri che hanno fatto domanda di sanatoria nel 2009 pur avendo riportato in passato condanne ostative alla regolarizzazione.
Il caso affrontato è quello di uno straniero che aveva riportato condanna per trattenimento illegale di cui sopra, e che, non solo ha impugnato il rifiuto dell'Amministrazione, ma ha chiesto e ottenuto subito dopo l'impugnazione, la riabilitazione penale, togliendo dal proprio casellario la condanna pregressa.
Non avendo ottenuto un provvedimento cautelare, richiesto in primo grado, ha appellato l'ordinanza di rigetto al Consiglio di Stato, il quale, ha, molto succintamente e in via non definitiva, accolto le sue ragioni, per essere intervenuta, nelle more del giudizio, riabilitazione del ricorrente.
Ciò apre numerose possibilità per coloro che ancora non hanno definito la propria posizione, sia davanti all'Amministrazione che davanti all'organo giudiziario adito: sussistendone i presupposti, anche a seguito di rifiuto di sanatoria per condanne ostative, si può ricorrere nelle sedi penali opportune e tentare, successivamente alla “ripulitura” del casellario, di definire positivamente il procedimento.
In presenza dei rispettivi requisiti, per cui si rinvia al consulto di un legale esperto, si può adire il Tribunale di Sorveglianza per la riabilitazione e il Giudice dell'esecuzione penale per la declaratoria di estinzione del reato.
 
 
 
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