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Immigrati. Iscrizione anagrafica e potere normativo Sindaci: sentenza Tar Lombardia
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Articolo di Claudia Moretti
1 giugno 2011 10:49
 
Grazie ad una segnalazione pervenutaci dalla Redazione del “Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi” di Grosseto, abbiamo approfondito la recente sentenza del Tar Lombardia, la n. 1239 del 13 maggio scorso, in materia di iscrizioni anagrafiche dei cittadini extracomunitari e comunitari.
La sentenza è particolarmente interessante perché, oltre a ristabilire la corretta interpretazione delle norme in materia di immigrazione e in materia di diritto di stabilimento dei cittadini comunitari, affronta in modo diretto la questione dei poteri ordinatori del Sindaco, delineandone limiti e presupposti.
Il caso è quello del Comune di Seregno, il cui Sindaco, con l'intento di restringere il fenomeno delle aumentate iscrizioni anagrafiche di stranieri (Ue e extra Ue), ha emesso un'ordinanza, in data 12 ottobre 2010, riformulata poi il successivo 12 dicembre, con la quale ha posto severi e nuovi limiti alla possibilità di registrarsi allo Stato civile del proprio paesino. Come? Arrogandosi poteri normativi-innovativi abnormi in materia igenico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché invocando la piena attuazione, a suo dire, del pacchetto sicurezza (l. 94/2009) sull'idoneità alloggiativa. Questi i contenuti dell'ordinanza sindacale (ormai rimossa):
1. Al cittadino straniero extracomunitario che avesse in corso una procedura di rilascio o rinnovo del pds o della carta è inibito di iscriversi all'anagrafe del proprio comune, senza una dimostrazione relativa ai redditi e altri oneri probatori.
2. Al cittadino comuntario è inibito iscriversi nei registri anagrafici se non prova di possedere redditi superiori ad una certa soglia individuata.
3. Al familiare extracomunitario di cittadino comunitario, è inibita l'iscrizione fintanto che non abbia ottenuto dalla  Questura la Carta di soggiorno ex art. 10 della legge 30/2007 in materia di diritto di stabilimento dei comunitari.
Il Tar lombardo ha annullato l'ordinanza ritenendola viziata per numerosi motivi, ed affermando i seguenti principi di diritto e di giustizia sostanziale.
In primo luogo, il Tribunale chiarisce come il Sindaco non abbia alcun potere normativo/innovativo in merito all'iscrizione anagrafica degli stranieri e comuntari, trattandosi di materia di esclusiva competenza statale, secondo il dettato dell'art. 117 della Costituzione. Spetta al Sindaco solo il potere di “gestire” e “applicare la legge” nazionale ed europea.
In secondo luogo, appare chiaro all'estensore della sentenza, come non si verta, nel caso di specie, in situazioni di pericolo per l'igene, l'incolumità o la sicurezza pubblica o urbana locale che potrebbe legittimare un intervento ordinatorio eccezionale del Sindaco. Infatti, quale situazione di pericolo mai può derivare dall'iscrizione anagrafica negli appositi registri? E soprattutto, perché mai il problema del Comune di Seregno avrebbe un carattere “locale” specifico, diverso dal resto d'Italia, tale da giustificare l'intervento in questione?
In terzo luogo, e nel merito, il tribunale esclude che possano essere imposti aggravi nelle procedure amministrative di iscrizione per gli stranieri, ovvero trattamenti discriminatori quali la mancata accettazione da parte dello straniero, dell'autocertificazione prevista, ad esempio, per certificare i redditi.
Nel dettaglio e sui singoli punti sopra individuati, il Tar afferma che lo straniero extracomunitario, se “regolarmente soggiornante” è equiparato in tutto e per tutto al cittadino italiano nelle pratiche di iscrizione anagrafica. Lo straniero comunitario, non dovrà, invece, ad avviso del tribunale, certificare redditi superiori ad una soglia prefissata per legge o per altro atto normativo, dal momento che la direttiva UE (di cui la legge 30/2007 è mera attuazione), esclude ogni automatismo e rinvia la decisione sull'iscrizione anagrafica a valutazioni in concreto relative al soggetto richiedente. I suoi familiari extracomunitari, infine, non devono attendere la carta di soggiorno (che spesso viene rilasciata in ritardo dalle Questure), ma possono ottenere l'iscrizione anagrafica presentando la richiesta di iscrizione del familiare comunitario, il documento di identità e il documento che attesta la parentela.
 
 
 
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