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 ITALIA - ITALIA - Iscrizione anagrafica stranieri. Tar Lombardia boccia limiti
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Notizia 
23 maggio 2011 10:56
 
Il 13 Maggio Il Tar Lombardia - Milano con 4 sentenze (+ 1), ha bocciato le “ordinanze sindacali” di alcuni Comuni della Brianza che ponevano, sotto diversi profili, limiti alla “iscrizione anagrafica” dei cittadini
EXTRAUE – UE e familiari EXTRAUE di familiari UE dichiarandole illegittime. Ne da' notizia l'associazione “Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi” che, per l'occasione, ricorda la propria campagna di sensibilizzazione e analizza le sentenze cosi' come a seguire:

PRIMA ANALISI DELLA SENTENZA N. 1238 DEL 13/05/2011 – TAR LOMBARDIA
Partendo dalla SENTENZA N. 1238 DEL 13/05/2011 – TAR LOMBARDIA possiamo, in sede di prima analisi, focalizzare la nostra attenzione sul  “capo” (fatto)  e sulla.. “coda” (diritto)  tanto per capire in che contesto ci muoviamo 
COSA TENTAVANO DI... FARE
…omissis
FATTO
Con le ordinanze di cui in epigrafe i Sindaci dei comuni sopra menzionati, richiamata la vigente normativa in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari e comunitari, preso atto che a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari si è verificato un fenomeno di esponenziale incremento delle richieste di iscrizione che, se non adeguatamente regolamentato, potrebbe assurgere a vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia della igiene e sanità pubblica, posto che, assai spesso, gli alloggi destinati ad ospitare i nuovi residenti versano in condizioni di degrado incompatibili con il requisito della abitabilità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità previsti dalla legislazione vigente;considerato che tale situazione mette altresì a repentaglio l’incolumità, l’ordine e la sicurezza pubblica intesa nella sua più ampia accezione, hanno ritenuto di adottare adeguate misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell’ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione
anagrafica in applicazione del D.P.R. 223 del 1989 e della normativa nazionale di recepimento della Direttiva CE 38/04.
E COSA GLI HAN DETTO DI NON ... FARE
…omissis
IN DIRITTO
In conclusione le ordinanze impugnate devono essere annullate nelle parti:
a) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari alla esibizione della carta di soggiorno del passaporto e del visto di ingresso, alla dimostrazione della idoneità della situazione alloggiativa, alla dimostrazione del possesso di un reddito annuo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria qualora siano in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari già iscritti nei registri anagrafici di altri comuni italiani che intendano trasferire la propria residenza nei comuni resistenti a dare prova del possesso dei requisiti richiesti dalla direttiva 38/04 e dal D.Lgs 30 del 2007 ai fini del soggiorno ultratrimestrale sul territorio italiano;
c) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani di dare dimostrazione del possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione alla compartecipazione sanitaria, senza tener conto della situazione personale del richiedente;
d) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani all’accertamento da parte degli uffici della veridicità di quanto dichiarato (salvo la successiva cancellazione in caso di falsità) e della liceità delle fonti di ricchezza dichiarate.
 
 
 
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