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Adozione maggiorenne. Primo recepimento sentenza italiana per nato in Bielorussia
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Articolo di Isabella Cusanno *
5 settembre 2011 10:48
 
Il primo recepimento di una sentenza italiana di adozione di maggiorenne avvenuta in Bielorussia ha completato il suo iter. In questi giorni al maggiorenne bielorusso Ruslan Dzibrou è stato consegnato il nuovo atto di nascita emesso in forza dell’azione intrapresa a riconoscimento della sentenza italiana (la n.52 del 2010 emessa dal Tribunale di Bari).
Ora Ruslan Dzibrou si chiama Ruslan Giampetruzzi, senza altra aggiunta o interposizione al cognome.
Ed i genitori di Ruslan, per lo Stato bielorusso e quindi per lo Stato italiano, e così come certificato nell’atto di nascita, sono ora i sig.ri Vito Nicola e Anna Giampetruzzi.
Ruslan conserva la sua nazionalità bielorussa, ma acquista genitori e cognome italiano.
E’ stato possibile conseguire questo risultato bilanciando i contenuti normativi delle due legislazioni, quella italiana e quella bielorussa, attraverso il recepimento, ossia attraverso l’attività giuridica che ha uniformato realtà giuridiche diverse, cogliendo da ciascuna l’elemento necessario a sviluppare nella concretezza l’inserimento della sentenza italiana in un contesto differente.
Il giovane Ruslan ha ora un solo cognome, quello italiano, ed una sola famiglia, quella italiana. Conserva la sua nazionalità bielorussa e sarà tale finchè vorrà: nessuna considerazione di opportunità gli toglierà la sua identità originaria.
Con il recepimento si è ottenuto più di quanto poteva garantire la legge italiana, perché uniformando la sentenza del Tribunale italiano alla legislazione bielorussa, e chiedendo in cambio rispetto umano e giuridico per la nostra previsione normativa, la risposta bielorussa non poteva che essere favorevole alle necessità di Ruslan e della sua nuova famiglia.
E quindi ogni elemento che nella previsione normativa italiana superava lo stretto confine del diritto privato per coinvolgere ambiti di diritto pubblico doveva e poteva essere rapportato e determinato alla luce della normativa bielorussa.
Il cognome doveva quindi essere considerato ai sensi della legislazione della nazionalità del giovane e con questo i rapporti parentali e l’estensione di essi. A questo punto la cittadinanza bielorussa (o una qualsiasi altra nazionalità che operi in stretta e proficua collaborazione con una diversa fonte di diritto) diventa elemento di forza e di tutela e non fattore di debolezza.
Questo è il compito del diritto internazionale.
Non si tratta di premiare le diversità o di sancirne le debolezze, si agisce affinchè l’integrazione non qualifichi le differenze come fattori di attrito, ma di contemperazione di diversi e qualificati elementi che sono esigenze umane.
La collaborazione fra legislazioni, che si attua ogni volta che si opera per il recepimento di una sentenza, diventa fautore di un diritto più pieno e comprensivo, più consapevole delle necessità umane a cui è chiamato a dare risposta. Sempre che si operi nell’ottica della buona volontà, senza forzature o preclusioni, ma solo guidati dalla necessità di rendere più umano questo mondo.

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* Avvocato, legale Aduc
 
 
 
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