Buongiorno, sono una cittadina italiana residente in Italia. Il 9
aprile mi sono recata in Ecuador dal mio fidanzato (cittadino
ecuadoregno residente in Ecuador) e il 20 aprile ci siamo sposati
nella città di Cuenca con rito civile. Abbiamo provveduto a
legalizzare, apostillare e tradurre l'atto di matrimonio in lingua
italiana presso un traduttore certificato dall'Ambasciata.
Io sono rientrata in Italia il giorno 28 aprile.
Mio marito si dovrà recare previo appuntamento all'Ambasciata per
legalizzare l'atto e poi presentare i documenti per l'ottenimento
del visto di ingresso in quanto a settembre ci sposeremo con rito
religioso. Una volta in Italia chiederà la carta di soggiorno.
La mia domanda è: è possibile che l'Ambasciata possa negare a lui
il visto di ingresso? Preciso che a seguito di un diniego di visto
turistico richiesto nel 2017 abbiamo presentato un ricorso
cautelare che non è andato a buon fine quindi c'è una causa
pendente.
L'Ambasciata, in questo caso italiana, ha discrezionalità nel
rilasciare il visto d'ingresso al coniuge regolarmente sposato con
una cittadina italiana residente in Italia?
Vi ringrazio e porgo a Voi cordiali saluti
Francesca, da Cagliari (CA)
Risposta: dipende dal tipo di visto che chiedete. Se il matrimonio è stato già trascritto nei registri di stato civile italiani potete richiedere un visto di ingresso per familiare di cittadino UE che deve essere rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto agli altri. Se ancora il matrimonio non è stato trascritto la rappresentanza diplomatica potrebbe creare problemi al rilascio di questo visto. perche' da una parte la legge (nello specifico l'art. 130 del codice civile) subordina tutti gli effetti del matrimonio alla registrazione dell'atto negli registri dello stato civile, mentre per contro esiste una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana che afferma esattamente il contrario. Per la Cassazione infatti la trascrizione dell'atto di matrimonio non ha natura costitutiva, ma soltanto dichiarativa. In pratica, il matrimonio sarebbe immediatamente valido, e dunque rilevante anche in Italia, nel momento in cui viene celebrato (Nota: Cass. Civile, sentenza n. 1298/1971; Cass. Civile, sentenza n. 569/1975; Cass. Civile, sentenza n. 9578/93; Cass. Civile, sentenza n. 3599/1990; Cass. Civile, sentenza n. 103511998) e di conseguenza non sarebbe necessario attendere che lo Stato italiano ne abbia conoscenza "ufficiale" per chiedere il visto di ingresso in qualita' di coniuge di cittadino italiano.
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