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Ritardo permesso di soggiorno
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Lettera 
13 gennaio 2018 0:00
 
Cittadino Italiano, sposato in italia con cittadina Algerina, presentata
domanda primo permesso di soggiorno per mia moglie a fine Luglio 2017, quasi 6 mesi ancora nessuna risposta
Manuel, da Montano Antilia (SA)

Risposta:
Molti ci segnalano una prassi relativa al coniuge extracomunitario di cittadino italiano, una volta (faticosamente) giunto in Italia.
In particolare ci risulta che molte questure, a fronte della richiesta di un titolo di soggiorno fatta da questi soggetti -che la legge privilegia rispetto ai coniugi di stranieri regolarmente residenti- anziche' rilasciare la carta, come per legge, valida in via definitiva (salvo rinnovo fisico ogni 5 anni del documento) ai sensi dell'art. 9 secondo comma dell'attuale Testo Unico sull'Immigrazione, rilasciano il solo permesso per motivi di famiglia, valido per due anni e di volta in volta da rinnovare. Chi ha provato cosa significhino le file di fronte alla questura sa bene che non si tratta di un problema da poco.
C'e' chi, invece, pur edotto dei propri diritti e spettanze, ottiene un primo permesso e solo dopo qualche mese ottiene la possibilita' o l'appuntamento per la presentazione della domanda di carta. C'e' infine chi, in deroga a qualunque logica propria del testo unico, ottiene persino un permesso di soggiorno quinquennale! Insomma, a fronte della chiarezza e inequivocabilita' della normativa, esiste una vera e propria giungla applicativa. Perche'?
Proviamo a sintetizzare in breve i motivi che possono spingere le amministrazioni a filtrare i rilasci di carta dovuti per legge, per arrivare comunque a concludere che trattasi ancora una volta di prassi contra legem, cioe' illegali.
1. Il motivo apparentemente piu' ragionevole e' quello che vede la questura alle prese con "nuovi" matrimoni da verificare. Spetta infatti all'amministrazione la verifica della convivenza, requisito necessario al rilascio del documento di soggiorno. Dunque, potrebbe sembrare ragionevole procedere per gradi: prima il permesso, poi la carta. In realta' l'argomento non regge per due motivi. Primo, anche il permesso rilasciato per motivi di famiglia necessita della verifica suddetta (art. 19 e 28 t.u. immigrazione) e non puo' esser rilasciato in assenza o prima della stessa. Semmai fosse rilasciato, dovrebbe esser revocato. Secondo, la carta di soggiorno -generalmente irrevocabile (revocabile solo per gravi motivi di ordine pubblico o per certe condanne penali), e dunque da rilasciare con maggior parsimonia e approfondimento, nel caso in cui manchi l'effettiva convivenza- e' revocabilissima, esattamente come il permesso per motivi familiari (art. 9 t.u. immigrazione).
Nel suo caso 6 mesi sono più che sufficienti a verificare il matrimonio e la effettiva convivenza tra i coniugi. Quindi può mettere in diffida il funzionario responsabile del procedimento con racc.ta a/r per il silenzio rifiuto dell'atto richiesto avendo egli l'obbligo di risposta nel termine determinato ai sensi della legge 241/1990.
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