testata ADUC
Matrimonio con straniero irregolare: la Corte Costituzionale ristabilisce l'ordine, dando l'ennesimo colpo al Pacchetto Sicurezza
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Claudia Moretti
27 luglio 2011 10:15
 
Lo avevamo già scritto e da molti era stato pronosticato all'indomani dell'emanazione del pacchetto sicurezza: non può il legislatore metter mano ai diritti fondamentali della persona con legge ordinaria e ignorare il precetto costituzionale.
Si tratta dell'ennesimo colpo che si abbatte sul -sempre più assottigliato- pacchetto sicurezza (l. 94/2009) che non ha retto, neanche sotto questo profilo, alle fonti del diritto che gerarchicamente lo sovrastano. Così come qualche settimana fa aveva fatto la Corte di Giustizia in merito al reato di clandestinità, oggi a pronunciarsi è la nostra Corte Costituzionale sulla norma che nega la possibilità di sposarsi in Italia ai soggetti che non siano in regola con le norme sul soggiorno.
Le norme "superiori" violate dalla legge incostituzionale sono gli artt. 2, 29 della Costituzione, l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Ad avviso della Corte, infatti, se è pur vero che gli stranieri ed i cittadini italiani possono subire un diverso trattamento nel godere dei propri diritti, dovuto all'esigenza di tutelare, come nel caso di specie, la regolare gestione del flusso immigratorio, alcuni diritti, quali appunto il matrimonio, sono diritti dell'uomo in quanto uomo. Spettano a tutti. Non solo. La Corte avverte che anche il cittadino italiano è pregiudicato dalla norma in questione, nella misura in cui gli preclude il matrimonio con il partner straniero non regolare. Dunque, si conclude, che nel bilanciamento di interessi fra diritti umani e prerogative dello Stato "la generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.
In particolare, la Corte cita l'art. 30, comma 1-bis del testo unico, che prevede l'immediata revoca del permesso di soggiorno laddove si venga a conoscenza di un matrimonio cui non è seguita l'effettiva convivenza.
Infine, la pronuncia chiarisce come la norma incostituzionale violi anche l'art. 117 comma primo della Costituzione, ossia gli obblighi internazionali, con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo già citata. Si legge, infatti, come la Corte Europea, in un caso relativo alla normativa del Regno Unito, abbia chiarito che non è possibile introdurre una limitazione automatica ed indiscriminata ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (nella specie l'art. 12 citato). In particolare, si esclude la legittimità di vietare il matrimonio senza alcuna indagine in concreto della genuinità del matrimonio stesso.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS