Pubblichiamo un ricorso effettuato da parte di un cittadino giapponese che ha subito un grave inadempimento da parte della Pubblica Amministrazione, in merito al rinnovo del proprio permesso di soggiorno. Si tratta di uno dei tanti casi in cui lo straniero e' lasciato per mesi (quasi due anni in questo caso) senza titolo di soggiorno, ma solo con la cosiddetta “cedola”.
Al di la' del singolo caso si tratta di un ricorso che puo' servire per i casi contro i ritardi e contro il silenzio/inadempimento della pubblica amministrazione, che ripercorre le tappe della normativa in materia di procedimento amministrativo, di responsabilita' dell'amministrazione per il danno ingiustamente subito e sull'importanza che la Questura sia condannata al rimborso delle spese legali.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della TOSCANA
Ricorso ex art. 21 bis legge 1034/71 e art. 2 comma 8 Legge n. 241/1990
in materia di silenzio inadempimento
Il sottoscritto xxx, nato a .... residente a ..., ........... rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall' Avv. Claudia Moretti e dall'Avv. Emmanuela Bertucci del foro di Firenze, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Borgo Pinti 75/r e al cui numero di fax, lo 055 2345709, intende ricevere le comunicazioni
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, Via Arazzieri, 4
e contro
la Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, domiciliata ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, Via Arazzieri, 4
avverso
l’illegittimo
silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno come da istanza depositata il 09.02.2009, e successiva diffida del 27.10.2009
e per l'accertamento
della fondatezza dell'istanza ex art. 21 bis II comma, l. 1034/71 e dunque del diritto a vedersi rilasciare il permesso di soggiorno richiesto nonche' per la
condanna
della Questura della Provincia di Firenze al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge.
***
Fatto
Il Sig. xxx e' cittadino giapponese (doc. 1) entrato regolarmente nel nostro territorio nell'anno 2007 per effettuare un corso di lingua italiana presso il Centro zzz (doc. 2).
Nel settembre dello stesso anno iniziava un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti delle 20 ore consentite dal proprio permesso di soggiorno, con il sig. yyy (doc. 3).
Dopo aver studiato regolarmente il primo anno, al pari dei suoi colleghi di corso, nel settembre del 2008 ha chiesto regolarmente il rinnovo del permesso (doc. 4).
Ancora in attesa del rinnovo richiesto, inoltrava regolare richiesta per l'ottenimento di una quota in conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro, e per effetto dell'accoglimento della propria istanza stipulava con il sig. yyy il contratto di soggiorno col quale proseguiva ed ampliava stabilmente il rapporto di lavoro tutt'ora in essere (doc. 5).
Chiedeva, pertanto, il rilascio del relativo permesso di soggiorno per motivi di lavoro in data 9 febbraio 2009 (doc. 6).
Nel frattempo, la Questura lo convocava in riferimento alla precedente istanza dell'anno prima relativa al rinnovo del permesso di soggiorno per studio, prima in data 8.12.2008, e successivamente in data 28 luglio 2009 (doc. 7). In detta sessione, l'operatore della Questura chiedeva al Sig. xxx di depositare integrazione documentale come si evince dallo scarno appunto scritto di pugno dall'operatore stesso, cosa che lui prontamente effettuava, depositando agli atti il documento relativo alla prosecuzione del corso di studi presso il Centro zzz (doc. 8).
In data 15 ottobre 2009 il Sig. xxx era ulteriormente convocato dalla Questura e gli veniva comunicato l'avviso ex art. 10-bis legge 241/90 della presenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del permesso effettuata in data 9 febbraio 2009 in quanto risultava scaduto il permesso di soggiorno per studio dalla data del 27.08.2008 (doc. 9)
A detta istanza seguiva in data 28.10.2009, a mezzo dei legali scriventi, la raccomandata con la quale si chiariva l'avvenuta richiesta in tempi utili del rinnovo del primo permesso per studio, nonche' il diritto del Sig. xxx ad ottenere il rilascio dell'aggiornato richiesto permesso per motivi di lavoro, stante l'ottenimento della quota di conversione predetta. Ivi, dunque, si intimava l'immediato rilascio del permesso di soggiorno e si allegavano, ad adiuvandum, ulteriormente tutte le istanze fatte dal xxx alle varie amministrazioni, Sportello Unico, Poste Italiane nel corso delle pratiche di rinnovo del permesso, nonche' la documentazione relativa al corso di studi intrapreso dal medesimo (doc. 10)
Non avendo il ricorrente avuto alcun provvedimento nei 40 giorni successivi all'emissione dell'avviso di cui sopra (doc. 9) come ivi previsto, i legali del Sig. xxx si recavano personalmente all'Ufficio immigrazione per accedere al fascicolo e verificare i motivi che impedivano il rilascio del provvedimento richiesto. In detta sede, l'operatore chiedeva ulteriormente una integrazione documentale, e in particolare, un atto dello Sportello Unico dell'Immigrazione: la documentazione comprovante il rilascio della quota in conversione.
Sebbene tale richiesta fosse illegittima, come vedremo sotto piu' profili, i legali provvedevano, loro malgrado, e in attesa di una definizione bonaria della questione, contattando la Prefettura di Firenze – Sportello Unico/Ufficio Immigrazione chiedendo il rilascio del documento richiesto (doc. 11). In detta richiesta vi era piu' che altro l'invito a voler mettere in contatto le parti dell'amministrazione coinvolta, senza aggravare il carico e gli oneri del ricorrente in merito all'istruttoria in corso.
La prefettura rispondeva, prima a voce e poi a mezzo fax che il loro unico documento in merito alla quota consisteva nella richiesta del Sig. xxx da un lato (doc. 12) e dall'altro, l'inequivocabile provvedimento contenuto nella sottoscrizione presso l'ufficio del contratto di Soggiorno, controfirmato e contenuto nell'atto dello Ufficio Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze (doc. 4).
Dunque, in data 26 novembre i legali provvedevano ad inviare quanto a disposizione della Prefettura – Sportello Unico, in merito alla quota in conversione concessa al Sig. xxx, con la preghiera di procedere al piu' presto alla definizione del procedimento (doc. 12).
Invano.
In data 10 dicembre 2009 si procedeva ad ulteriore sollecito e richiesta dei motivi per cui si procedeva ad ulteriore ritardo (doc. 13).
Ancora invano.
In data 20 gennaio 2010, in concomitanza con altre istanze di accesso agli atti e altri procedimenti dello Studio Legale, si procedeva a nuova richiesta di appuntamento urgente per interloquire con il responsabile del Procedimento sulla definizione della pratica per cui e' causa, lamentando l'impossibilita' di colloquio tramite fax, poiche' le richieste scritte non avevano avuto alcuna risposta (doc. 14)
Ovviamente nessuna risposta.
In occasione di uno scambio email con il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione relativo ad altra istanza di altro cliente dello Studio Legale, si ribadiva, in data 6 marzo la piu' volte citata urgenza di definizione delle posizioni tra la quali anche quella dell'odierno ricorrente. Ma anche questa volta, la richiesta non veniva evasa.
In data 26 marzo 2010, il Sig. Sato, accompagnato dai legali si recava un'ultima volta in Questura, e chiedeva al relativo sportello (con il contrassegno di attesa lettera C – notifiche provvedimenti) se non vi fosse un provvedimento di rifiuto a proprio carico oppure il permesso di soggiorno, sino ad allora non comunicato ne' notificato all'istante. L'operatore non riscontrava alcun atto o provvedimento da comunicare all'odierno ricorrente.
Diritto
Violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90, di cui all'art. 5 comma 9 Dlgs 286/98, art. 13 D.pr 31 agosto 1999 n. 394.
Il procedimento amministrativo relativo al rinnovo/conversione del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente presenta gravi vizi di violazione di legge e giustifica la richiesta di annullamento del silenzio inadempimento con obbligo a provvedere.
1.
Violazione dei termini previsti per l'emissione del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno.
L'art. 5 comma 9 del Dlgs 286/98 prevede che il provvedimento finale di rilascio o rinnovo o conversione del permesso di soggiorno avvenga nei 20 giorni successivi all'istanza. Anche ammesso e non concesso che detta norma possa essere impunemente violata in ragione di ritardi endemici e strutturali della pubblica amministrazione che opera in materia di immigrazione, occorre far presente che il ricorrente ha depositato due istanze alla Questura di Firenze. La prima in data 25 settembre 2008 (doc.3) la seconda in data 9 febbraio 2009 (doc. 5). Orbene, entrambe le istanze sono ad oggi senza alcuna risposta. Ora, poiche' la prima e' stata successivamente superata dalla seconda ed ulteriore richiesta di rinnovo conversione, cio' non di meno la violazione e' stata commessa anche in ordine alla prima istanza.
Non solo, ma v'e' di piu'. Nonostante la violazione dei termini di conclusione del procedimento relativo al primo rinnovo per studio richiesto dal Sig. Sato, la Questura, nel suo avviso di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del pds convertito, lamenta la scadenza del permesso per studio precedente al 28 luglio 2008. Ossia, non riconoscendo la propria inerzia quale causa unica della confusione e sovrapposizione di procedimenti amministrativi pendenti (invero mai conclusi esplicitamente per iscritto), pretenderebbe oggi addossare al ricorrente la colpa di non aver ottenuto quel rinnovo che pur aveva a suo tempo (quasi due anni or sono) richiesto.
2. Violazione delle norme generalmente applicabili relative al procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990.
Alla violazione delle norme sui termini specificamente previsti e tipizzati per il procedimento amministrativo in esame, si somma la violazione delle norme generalmente previste dal legislatore in materia di corretto e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' ai principi che regolano il legale svolgimento del procedimento amministrativo tout court. Si legga quanto prescritto dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990:
Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa:
“1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario...[...]
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.”
La narrativa su esposta consente di ritenere ampiamente violato il comma 1 e soprattutto il comma 2 dell’articolo citato, laddove e' stato imposto al ricorrente di concorrere nell'attivita' istruttoria di esclusiva competenza dell'amministrazione, ossia l'integrazione documentale in ordine all'ottenimento della quota rilasciata dallo Sportello Unico, imponendogli di fare da tramite fra uffici dell'amministrazione che per legge si vogliono comunicanti (lo Sportello unico e' nato proprio per creare il raccordo fra diverse amministrazioni operanti nelle procedure relative all'immigrazione!).
Non solo ma cio' e' avvenuto anche in violazione delle prescrizioni di cui
all’art. 18 - Autocertificazione:
“2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.”
Disattesa anche la norma prescritta all'
Art. 3-bis - Uso della telematica
“1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.”
A tal proposito, sebbene l'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze si sia dotata della necessaria posta elettronica certificata (
[email protected]) e, avesse dialogato gia' con gli scriventi legali a mezzo di posta elettronica in relazione ad altro procedimento amministrativo (doc. 15), nessun dialogo con l'amministrazione e' stato possibile tramite la corrispondenza telematica attiva. Infatti, il ricorrente non ha ottenuto neppure attraverso una semplice email alcuna informazione relativa allo stato della propria pratica.
***
La Questura convenuta ha infine violato tutti i termini per l'emanazione del provvedimento richiesto, come prescritto
all'art. 2 legge cit. - Conclusione del procedimento
“1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso....[...]
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.”
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
Sul danno ingiusto e sulla responsabilita' dell'amministrazione
Non v'e' chi non veda la gravita' e la colposita' del ritardo nell'emanazione del provvedimento richiesto, non certo giustificabile ne' con questioni di ordine generale attinente al carico degli uffici ne' con particolari esigenze di natura istruttoria. Il Sig. xxx ha collaborato come ha potuto nel tentare di sollecitare l'amministrazione all'emanazione del provvedimento richiesto, e ve ne e' ampia prova in atti. Diversamente, e in modo intollerabile, l'amministrazione ha ignorato il sig. Sato, inadempiendo in modo pressoche' totale, e tutt'oggi perdurante. E ha costretto il ricorrente all'odierno ricorso suo malgrado.
Tutto cio', oltre che fonte di grave illegalita' dell'operato della pubblica amministrazione sotto un profilo di interesse legittimo tout court ha cagionato e cagiona un danno ingiusto al ricorrente, il quale, dal momento in cui non possiede fisicamente il documento cartaceo o elettronico del proprio permesso, ma solamente le cedole dell'avvenuto invio tramite kit postale delle istanze di rinnovo, del primo permesso prima, e del permesso in conversione poi, si trova ad affrontare il proprio regolare soggiorno in Italia con i disagi e le restrizioni che affievoliscono la sua posizione di straniero regolarmente soggiornante.
In primo luogo, la sola ansia di non avere ad oggi una risposta delle autorita' sul suo soggiorno in Italia rende incerto e ballerino il suo futuro. Nelle more dei “comodi” dell'amministrazione il Sig. xxx vive e progetta una vita in Italia che non sa fino a quando potra' durare, ed e' soggetto e suddito alla merce' di una pubblica amministrazione che lo ignora. Tutto cio' e' fonte di inimmaginabile stress e preoccupazione per chi pianifica e intesse relazioni affettive e lavorative in un paese straniero.
In secondo luogo, il mero possesso della cedola attestante l'invio dell'istanza di rinnovo/conversione, sebbene sia successiva alla stipula del contratto di soggiorno che tutt'oggi perdura, rende ricattatori a e incerta anche la futura propria posizione lavorativa. Infatti, fintanto che il rapporto di lavoro adesso in corso perdura, nulla quaestio. Ma laddove si dovesse interrompere per qualsiasi motivo, non e' affatto certo che un nuovo datore di lavoro intenda assumere il ricorrente con la sola prova dell'invio della richiesta. Anzi! Tanto piu' la data di invio e' lontana nel tempo, tante piu' le ragioni del nuovo datore per dubitare del buon fine e della regolarita' del rapporto che va a costituire. Tutto cio', a prescindere dalle ragioni che muovono i privati nelle loro scelte contrattuali e comportamentali e' fatto notorio, ed e' causato esclusivamente dai ritardi dell'amministrazione, che ne deve rispondere anche in punto di danno ingiusto.
In terzo luogo, lo straniero in possesso della sola cedola come il Sig. Sato, non puo' tranquillamente fare rientro nel proprio paese d'origine o allontanarsi dall'Italia per qualsiasi altra ragione, perche' e' certo che al rientro in frontiera non gli consentiranno l'ingresso, in assenza del documento cartaceo o elettronico rinnovato o convertito, comunque in vigore. Cio' costituisce una grave forma di discriminazione, e di violazione dei diritti fondamentali relativi alla liberta' di circolazione.
Di fatto il Sig. xxx, nell'attesa da mesi di un provvedimento finale, e in particolare del permesso di soggiorno, e' sequestrato in Italia.
Cio' e' intollerabile nel nostro ordinamento, tanto piu' per chi ha effettuato tutti i dovuti adempimenti di legge per mantenere la propria regolarita' sul territorio nazionale.
Infine, si considerino le spese che il Sig. xxx ha dovuto gia' sostenere per l'intermediazione dei legali nei rapporti con la Questura e per la redazione del ricorso, stante la mole di comunicazioni e di tentativi stragiudiziali effettuati per evitare il presente giudizio, ormai improrogabile (doc. 16).
La volonta' del legislatore recentemente si e' orientata nel sanzionare, con tutte le conseguenze in termini di danno erariale, l'amministrazione che colposamente o dolosamente non ottempera ai propri obblighi istituzionali. Cio' corrisponde ad un principio cardine e indefettibile nel nostro ordinamento, come in ogni democrazia moderna: che chi ha sbagliato, tanto piu' in modo ripetuto e reiterato nel caso del ricorrente, ne debba necessariamente rispondere, in punto di danno ingiusto e di piena affermazione della propria responsabilita'. Se cio' venisse meno, e alle violazioni seguisse impunemente un mero ravvedimento in limine litis da parte delle amministrazioni,
cio' significherebbe di fatto sanzionare il ricorrente, il quale non solo ha subito un danno ingiusto dal comportamento illegittimo dell'amministrazione, ma sarebbe costretto ad accollarsi i costi e gli incombenti per ristabilire la legalita': il giudizio.
La regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, cosi' come quella secondo cui l'amministrazione che sbaglia o peggio ancora ignora un privato debba risarcire il danno ingiustamente cosi' cagionato, non possono venire meno, se non a grave scapito dell'intero equilibrio in cui si muovono tutti i rapporti di natura pubblica e privata, con discriminazioni intollerabili per i cittadini nei confronti delle amministrazioni. Con avallo implicito di molte irregolatrita' e illegalita' che sarebbero cosi' condonate, alimentandone la serena e impunita ripetizione.
Per questo l'art. 2 comma 9 della legge 241/1990 impone la valutazione delle illegalita' delle amministrazioni nei procedimenti amministrativi:
“9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.”
E per questo
all'art..2 - bis Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento, si legge:
“1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.”
Tale danno ingiusto, dovuto indubbiamente a negligenza e colpa dell'amministrazione che ha operato illegittimamente nel procedimento del Sig. xxx, si quantifica in
euro 5.000,00 ovvero nella somma minore o maggiore che sara' ritenuta di giustizia. Oltre alle spese di giudizio, almeno nella misura di cui alle fatture depositate.
In ogni caso il ricorrente ha dovuto, oltre alle fatture agli avvocati che si deposita anticipare le
250,00 euro dovute a titolo di contributo unificato e, al di la' del danno che si chiede, senza dubbio tali spese
dovranno necessariamente esser rifuse al ricorrente, stante la soccombenza in merito alla declaratoria dell'illegittimita' del silenzio della Questura convenuta, ai sensi della legge 4 agosto 2006 n. 248 in conversione del d.l. 2 luglio 2006 n. 223, che in materia di contributo unificato recita:
“...[...]...L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”
Sulla fondatezza della domanda di rinnovo conversione del permesso di soggiorno
Il Sig. xxx ha effettuato una domanda di rinnovo conversione del permesso di soggiorno in piena regola. Ha adito prima lo Sportello unico chiedendo la quota in conversione studio lavoro, ottenuta e dando seguito con il relativo contratto di soggiorno sottoscritto nell'ufficio stesso e dall'operatore dello Sportello Unico. Ha pertanto proceduto al tempestivo invio della richiesta di rilascio del permesso per motivi di lavoro subordinato. L'istanza presentata ormai piu' di un anno fa e' stata effettuata in costanza del precedente permesso di soggiorno per studio in attesa del rinnovo. E' evidente che l'assenza del precedente rinnovo, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto all'inerzia l'amministrazione, non puo' esser certo dedotta (come si vorrebbe nell'avviso comunicato in data 15 ottobre 2010) a motivo invalidante il successivo percorso effettuato dal ricorrente e volto al mantenimento e alla evoluzione della propria regolarita' sul nostro territorio. Non v'e' chi non veda, che, anche laddove, e cosi' non e', il ricorrente non avesse avuto diritto al precedente rinnovo del pds per motivi di studio, cio' non di meno, la sopravvenienza di motivi e ragioni valide al rilascio del successivo permesso ritualmente richiesto integra comunque la prescrizione di cui
all'art. 5 del Dlgs 286/1998 comma 5, nell'inciso che garantisce il rinnovo per sopravvenuti nuovi elementi:
“..., sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili”.
A ben vedere, il rilascio della quota in conversione studio lavoro da parte dello Sportello Unico, costituirebbe
comunque quell'elemento nuovo e sopravvenuto tale da imporre il rilascio del provvedimento richiesto. E cio', ribadiamo,
a prescindere dalle ragioni che ostavano nel 2008 al rinnovo del permesso per studio del ricorrente.
Cio' si legge chiaramente in una sentenza del Tar per l'Emilia Romagna dello scorso 29 maggio 2009 (doc. 17), in un caso di rinnovo conversione da motivi di studio in motivi di lavoro che differisce dall'odierno caso, per alcuni aspetti che semmai impongono una lettura a fortiori per il caso del Sig. Sato.
In sintesi i Giudici, a prescindere dalla fondatezza del diniego del rinnovo del permesso per studio, dichiarano l'illegittimita' della revoca della quota in conversione dettando un principio di rango superiore e generale: la volonta' e la concreta attivazione dello straniero nel rimanere regolare sul nostro territorio deve prevalere sugli aspetti formali, tanto piu' se di fronte a provvedimenti delle autorita' non piu' attuali ed emanati oltre i termini di legge.
Si legge nella motivazione
“[...] il Collegio non può non rilevare l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione nell'emanare il provvedimento di revoca della quota e la mancata conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.
Ed invero, a prescindere dalle date formali dei provvedimenti di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio (la cui scadenza - ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti (esami di profitto) va ragionevolmente commisurata alla durata dell'anno accademico 2006-2007), non può non considerarsi che l'iter procedimentale previsto per l'ottenimento di una quota di ingresso ai fini della conversione del permesso di soggiorno è del tutto indipendente dalla volontà del ricorrente. Conseguentemente, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello stato per svolgere una regolare attività lavorativa non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio. Tanto basta a ritenere l'illegittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.
Al ricorrente, quindi, se non sussistono altri specifici elementi ostativi, deve essere riconosciuta la validità della quota richiesta e concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato...[....]”
Il Sig. xxx, a differenza del cittadino straniero di cui alla sentenza ora citata, non ha mai avuto alcun diniego del proprio permesso per studio, ed ha pienamente ottemperato a tutti i requisiti per ottenerlo. Salvo poi concorrere all'ottenimento di una quota in conversione che ha reso inattuale l'esigenza di definire il procedimento di rinnovo per studio in corso e lo ha determinato nella richiesta di rilascio del titolo per cui e' causa. Dunque, a fortiori, non puo' oggi lamentarsi alcunche' in relazione alla avvenuta scadenza e/o rinnovabilita' nel 2008 del permesso per motivi di studio!
Per questo, pur consapevoli dei motivi che spingono parte della giurisprudenza a non decidere in merito alla fondatezza dell'istanza come previsto dal combinato degli
artt. 21 bis 2° comma legge 1034/71 e art. 2 comma 8 Legge n. 241/1990, in quanto attinenti a procedimenti amministrativi di rinnovo e rilascio dei permessi di soggiorno, ove sussisterebbe una cosiddetta “riserva dell'amministrazione”, tuttavia crediamo che nel caso di specie,
almeno in relazione ai motivi di rilascio del permesso or ora dedotti (quelli attinenti alla irrilevanza del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per studio), il Tribunale adito ben possa statuire in linea di principio e ordinare il rilascio del permesso di soggiorno laddove non ostino altre e diverse valutazioni (quelle si' ad esclusiva pertinenza dell'amministrazione).
P.Q.M
Chiede che l'Ill.mo tribunale adito voglia
In Tesi:
1.dichiarare l'illegittimita' del silenzio inadempimento della Questura di Firenze in merito al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'istanza del 9 febbraio 2009 e successiva intimazione e diffida del 27.10.2009;
2.accertare nel merito la fondatezza dell'istanza ex art. 21 bis II comma, l. 1034/71 e dunque del diritto a vedersi rilasciare il permesso di soggiorno richiesto, e per l’effetto ordinare alla Questura di Firenze il rilascio al ricorrente di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
3.Accertare che il comportamento descritto e documentato in narrativa e' colposo e/o doloso e fonte di responsabilita' dell'amministrazione ai sensi della normativa su richiamata e per l'effetto condannare la Questura di Firenze al pagamento in favore del ricorrente di euro 5000,00 ovvero la somma maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ingiusto subito;
4.Condannare
in ogni caso l’amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato anticipato dal ricorrente, anche laddove la Questura, nelle more del presente ricorso dovesse intervenire con l'emanazione del provvedimento richiesto e far dichiarare cessata la materia del contendere.
In ipotesi:
1.dichiarare l'illegittimita' del silenzio inadempimento della Questura di Firenze in merito al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'istanza del 9 febbraio 2009 e successiva intimazione e diffida del 27.10.2009, e per l’effetto ordinare alla Questura di Firenze di provvedere alla conclusione del procedimento nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, disponendo altresì, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta che provveda all’esecuzione nell’ulteriore termine di trenta giorni;
2. accertare e dichiarare l'irrilevanza del precedente procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio del Sig. xxx nella successiva procedura di rilascio/conversione del pds per motivi di lavoro, come statuizione vincolante cui la Questura dovra' attenersi nell'emanazione del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
2.Accertare che il comportamento descritto e documentato in narrativa e' colposo e/o doloso e fonte di responsabilita' dell'amministrazione ai sensi della normativa su richiamata e per l'effetto condannare la Questura di Firenze al pagamento in favore del ricorrente di euro 5000,00 ovvero la somma maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ingiusto subito;
3.Condannare
in ogni caso l’amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato anticipato dal ricorrente, anche laddove la Questura, nelle more del presente ricorso dovesse intervenire con l'emanazione del provvedimento richiesto e far dichiarare cessata la materia del contendere.
Si allegano i seguenti documenti:
1.Passaporto di xxx
2.permesso di soggiorno per studio
3.Rapporto di lavoro con il sig. yyy
4.Istanza di rinnovo del pds per studio
5.Contratto di soggiorno con il Sig. yyya seguito di ottenimento quota in conversione studio-lavoro
6.Richiesta rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
7.Lettera di convocazione per il fotosegnalamento della Questura di Firenze
8.Lettera della Centro zzz
9.Avviso ex art. 10-bis legge 241/90 della presenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
10.Racc. a.r. dei legali del Sig. xxx
11.Fax dell'Ufficio Immigrazione presso la Prefettura di Firenze - Sportello Unico
12.Fax alla Questura di Firenze, del 26 novembre 2009
13.Fax di sollecito del 10 dicembre 2010
14.Ulteriore richiesta di sollecito via fax del 20 gennaio 2010
15.Scambio e mail con il Dirigente Ufficio Immigrazione del 5 marzo
16.Fatture degli avvocati Moretti e Bertucci
17.Sentenza Tar Emilia Romagna del 29 maggio 2009
Si attesta che la controversia verte in materia di immigrazione e pertanto e' assoggettata al contributo di euro 250,00 di contributo unificato
Firenze, 31 marzo 2010
Avv. Claudia Moretti
Avv. Emmanuela Bertucci