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Immigrati clandestini ed esibizione documenti. Abrogato reato mancata esibizione. Cassazione
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Articolo di Claudia Moretti
25 maggio 2011 8:33
 
Con la pronuncia a sezioni Unite dello scorso 24 febbraio 2011 (motivazioni depositate lo scorso 27 aprile) si è finalmente conclusa -speriamo in via definitiva– la lunga e travagliata storia del reato previsto dall'art. 6 comma 3 del testo unico sull'immigrazione, che puniva gli stranieri che non esibissero i documenti identificativi o di soggiorno a richiesta delle autorità.
Originariamente (norma in vigore fino alla riforma del Pacchetto Sicurezza nel 2009) la norma prevedeva che si configurasse il reato laddove lo straniero non esibisse alternativamente o i documenti di identificazione (passaporto o altro documento equipollente), ovvero il titolo di soggiorno (permesso di soggiorno o carta di soggiorno). Ovviamente, gli stranieri irregolari, avevano un'ottima ragione (e infatti vi è stato un vero “intasamento” nelle aule penali dovuto al proliferare delle imputazioni per tale violazione) per incorrere nel reato: da un lato, se erano irregolari, non avevano certo il permesso di soggiorno, dall'altro, preferivano incorrere nel reato in questione pur di impedire una compiuta identificazione, prodromica poi alla ben più grave e inevitabile conseguenza dell'espulsione. A nulla erano valsi i tentativi della giurisprudenza di merito, a nostro avviso più illuminata, che riteneva sussistere, nel caso dei clandestini, un “giustificato motivo” per non ottemperare all'ordine di esibizione, connaturato alla loro condizione di irregolarità sul territorio. La Cassazione aveva ribadito costantemente la punibilità della condotta di chi, a richiesta, non esibiva il proprio documento di identità, a nulla rilevando se si trattasse di soggetto passibile o meno di espulsione.
Con il Pacchetto Sicurezza (l. n. 94/2009), il legislatore ha modificato il testo dell'art. 6 citato, sostituendo al criterio dell'alternatività (congiunzione “o”) della condotta di omessa esibizione o del documento identificativo ovvero del pds/carta di soggiorno, quello della compresenza (inserendo la copula “e”), inasprendo poi le pene per il reato in questione.
Si è posto, pertanto, il dilemma se si possa o meno continuare a punire coloro che, a richiesta, non esibiscano entrambi i documenti (di identità e di soggiorno) e se, il fatto che il clandestino non possa per ovvi motivi esibireil titolo di soggiorno essendone privo, non crei una categoria di stranieri non più assoggettabili al reato in questione.
La Corte di cassazione ha sciolto i nodi in questione contravvenendo ad un proprio orientamento precedente (nella sentenza Calmus n. 44157 del 23/09/2009), affermando che non possono ritenersi ormai punibili i soggetti clandestini per il reato di cui all'art. 6 comma 3 D.lvo 286/98 riformato e chiarendo come ciò sia frutto di una precisa e consapevole volontà da parte del legislatore (cosa non immediatamente intuibile a prima lettura)
Questi, in sintesi, i passaggi chiave:
1. l'abrogatio criminis in questione si inserisce in un quadro di riforma legislativa che inasprisce le sanzioni già esistenti e crea nuove sanzioni penali a carico degli irregolari (ad esempio creando il reato di immigrazione clandestina di cui all'art. 10 bis T.U. Immigrazione, oppure l'art. 5, comma 8 – bis stesso t.u. che punisce assai severamente chi si avvale di permessi di soggiorno contraffatti).
2. Per questo, l'art. 6 comma 3 ha il residuo scopo, non già di punire i clandestini (che già hanno altri percorsi sanzionatori autonomi e tendenti alla rapida espulsione), bensì quello di costringere i “regolari”, a svelare le proprie carte subito, se le hanno, e a mettere invece così a nudo, sin dal primo approccio, chi regolare non è;
3. In altre parole, la norma vuol proteggere l'interesse dello Stato all'immediato accertamento della condizione di regolarità dello straniero, e non già, come nella vecchia formulazione, limitarsi ad assumere informazioni sulla sua identità, punendo chiunque si sottragga.
4. Per questo, l'agente della pubblica autorità che procede, potrà, sin da subito, chiedere l'esibizione di entrambi i documenti (che i regolari saranno costretti a portarsi sempre appresso), col risultato che solo chi li ha ma non li esibisce violerà l'art. 6 comma 3.
5. Chi invece risulterà clandestino andrà esente dall'imputazione in questione ma avrà speciali sanzioni penali ad hoc, previste nel medesimo T.U.
6. La sentenza chiarisce, poi, che il mutato quadro normativo, corrisponde anche al mutato interesse del legislatore, che intende in primo luogo attivare quelle procedure penal- amministrative che portano all'immediata espulsione e non già al processo penale volto alla repressione, magari con dibattimento pieno ecc.. (con costi e tempi incompatibili con una celere espulsione dello straniero irregolare).
7. A suggello di tale mutato interesse dell'ordinamento, la sentenza cita numerosi sbocchi alternativi/deflattivi che sostituiscano celermente l'espulsione (tanto in fase di cognizione che di esecuzione della pena) con qualsiasi altro procedimento finalizzato alla mera punizione.
 
 
 
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