La legge italiana tutela gli apolidi, riconoscendo loro gli stessi diritti attribuiti ai rifugiati politici (documenti di identita', permesso di soggiorno, lavoro, assistenza sanitaria, previdenza sociale, possibilita' di chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni, ecc.) ma e' decisamente lacunosa nell'individuare le procedure per ottenere il riconoscimento dello status di apolide. Sintetizzando, e rimandando per approfondimento
ad altro articolo che specificamente se ne occupa, il riconoscimento dello status di apolide puo' esser richiesto al Ministero dell'Interno (che in verita' molto raramente accoglie queste istanze) o al giudice civile, ma
si tratta di procedimenti lunghi che durano – ben che vada – almeno un anno.
E cosa accade “nel frattempo”? L'apolide di fatto – che diventera' apolide di diritto solo dopo il provvedimento che tale lo dichiara – come vive in Italia?
Ha diritto ad un titolo di soggiorno?
Le norme in materia di immigrazione disciplinano solo parzialmente la questione, consentendo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa apolidia alla persona che sia gia' titolare di pds per altri motivi e che chieda il riconoscimento dello status di apolide (art. 11, comma 1, lett. C del d.p.r. 364/99), mentre
nulla prevedono per gli apolidi di fatto clandestini, che non hanno alcun permesso di soggiorno, e che sono la maggior parte.
Nella nostra esperienza lo straniero clandestino che chiede il riconoscimento dell'apolidia viene guardato spesso con sospetto dai giudici, con il pregiudizio che il procedimento per il riconoscimento di apolidia sia solo un escamotage per “uscire dalla clandestinita'”, che la richiesta di un titolo di soggiorno provvisorio sia pretestuosa e che concedendo il permesso si “apra la strada” ad un numero considerevole di cause iniziate da persone non realmente apolidi che “ci provano”.
Eppure da qualche parte il ricorrente dovra' pur vivere e qualcosa dovra' mangiare, ma senza permesso di soggiorno non e' possibile lavorare, se non a nero.
In molti dei giudizi civili instaurati in queste vicende, la richiesta di un provvedimento cautelare in corso di causa avanzata dall'attore e' stata rigettata dal giudice con le motivazioni piu' varie, a volte senza nemmeno prenderla in considerazione, altre sostenendo che la persona poteva essere mantenuta, nelle more del giudizio, dal fidanzato e che quindi non aveva esigenza di un permesso di soggiorno (?).
Il Tribunale di Roma, con un recente provvedimento cautelare nella causa instaurata da una ex cittadina cubana per essere dichiarata apolide (
Tribunale di Roma, Sez. I civile, ordinanza del 6 luglio 2012), ha virtuosamente invertito questa tendenza, ordinando alla Questura di rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio nelle more del giudizio, indispensabile per potersi sostentare legalmente e legittimamente, consentendo alla richiedente di svolgere attivita' lavorativa. Il Tribunale ha ben colto anche l'ulteriore profilo di pericolo relativo all'assenza di permesso di soggiorno e alla condizione di inespellibilita' di fatto della persona.
Infatti, a differenza di un “qualsiasi” cittadino straniero extracomunitario clandestino, mentre quest'ultimo sceglie la propria condizione di clandestinita' e puo' porvi rimedio rientrando nel proprio Paese,
un apolide di fatto non puo' stare in Italia legittimamente, ma non puo' nemmeno espatriare, ne' puo' tornare nel proprio Paese di provenienza, che non conosce.
Si trova, in pratica, sequestrato in Italia.
La legge italiana prevede che chi non e' titolare di alcun permesso di soggiorno valido sia espulso. Ma l'apolide di fatto non potrebbe mai essere espulso, poiche' il suo Paese di origine non lo riconosce come proprio cittadino. A seguito di un eventuale controllo di polizia dunque, nel corso del quale emergerebbe inevitabilmente il mancato possesso di passaporto e di valido titolo di soggiorno, gli agenti di polizia non potrebbero che agire in uno dei seguenti modi: rilasciare la persona o condurla in un centro di permanenza temporanea, centri il cui scopo e' quello di evitare al soggetto di sottrarsi all'espulsione fintanto che ne viene accertata la nazionalita', e dunque si sa in quale paese rimpatriarlo. Nei casi di apolidia di fatto pero' lo Stato di provenienza non autorizzerebbe il rimpatrio (sempre perche' il soggetto non e' piu' cittadino di quel Paese) e le forze dell'ordine sarebbero costrette a rilasciarlo.
Questa scena potrebbe riprodursi all'infinito.
Il Tribunale coglie queste esigenze, ben sintetizzate nel provvedimento che segue che, a quanto ci risulta, non ha precedenti:
“Il Giudice
a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed esaminati i documenti, vista la richiesta cautelare formulata in corso di causa ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio sino al termine del giudizio;
ritenuta la sussistenza di entrambi i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;
considerato, quanto al fumus boni iuris che la documentazione prodotta da parte attrice e proveniente dall'Ambasciata cubana in Italia evidenzia come all'attrice lo Stato cubano (di cui risulta cittadina in base alla copia allegata del passaporto) abbia negato il diritto di residenza a Cuba a causa del perdurare della sua permanenza all'estero oltre il periodo massimo consentito (undici mesi);
che l'attrice, secondo il tenore della allegata documentazione ha acquisito lo “status di emigrante”, secondo la legislazione cubana;
considerato che siffatta situazione possa configurare il fumus dell'esistenza dello status di apolide in capo all'attrice, essendosi – sostanzialmente – verificata, nella specie, una revoca tacita della cittadinanza cubana e avendo conseguentemente la medesima perso la protezione tipicamente spettante al cittadino da parte del proprio Paese di origine;
considerata altresi' la sussistenza del presupposto del periculum in mora, atteso che i tempi occorrenti per la definizione del giudizio in via ordinaria potrebbero lasciare a lungo l'attrice priva di un valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale con probabili, reiterati trattenimenti presso centri di permanenza temporanea ed impossibilita' di rimpatrio stante la non volonta' dello stato cubano di accoglierla;
ritenute superflue le istanze istruttorie e la causa matura per la decisione, ORDINA alla Questura competente il rilascio in favore di XXX di permesso di soggiorno provvisorio sino alla definizione del giudizio”.