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Lo straniero extracomunitario sposato con cittadino italiano, in attesa del primo rilascio di un titolo di soggiorno
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Articolo di Elisa Fontanelli e Antonella Porfido
4 maggio 2009 0:00
 
E' preliminare sottolineare che i maggiori dubbi si riscontrano nel caso di chi, prima del matrimonio, versasse in condizione di clandestinita'. Con questa accezione intendiamo far riferimento sia alle ipotesi di ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano, sia quelle in cui lo straniero entri regolarmente (ad esempio con visto o con un permesso di durata limitata), ma alla scadenza del titolo di ingresso non provveda ad alcun tipo di rinnovo pur rimanendo sul territorio nazionale.
Molti dubbi nascono dal fatto che il codice civile italiano, all'art. 116 che regola il matrimonio dello straniero in Italia, non richiede come requisito indispensabile la regolarita' della presenza sul territorio per potersi sposare. E' possibile, infatti, convogliare a nozze pur non possedendo alcun titolo di soggiorno, ma avendo il solo passaporto e il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla competente autorita' del proprio Paese di origine. Se questo e' valido sino ad oggi, si precisa pero' che proprio in questi giorni e' in discussione alla Camera un disegno di legge (n. A.C. 2180) gia' approvato al Senato, che intende introdurre come obbligatorio il possesso di un permesso di soggiorno per potersi sposare.
Posto, dunque, che anche il clandestino puo' sposarsi con un cittadino italiano, in questa sede vogliamo analizzare quali sono le facolta' che la legge gli attribuisce in attesa di regolarizzare la propria condizione e cosa debba fare a seguito del matrimonio.
Il primo passo, e' recarsi in Questura per chiedere il rilascio del titolo di soggiorno.
A questo proposito, abbiamo in passato gia' segnalato l'errata prassi di molte Questure italiane che, a dispetto della normativa che sancisce il diritto del coniuge extracomunitario ad ottenere la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE dopo 3 mesi dall'ingresso in Italia (art. 10 d.lgs. 30/07), continuano a rilasciare permessi di soggiorno per motivi familiari della durata di 5 anni che non trovano riferimento in alcun articolo di legge (1).
Indipendentemente da questo, al momento della richiesta del titolo viene rilasciata una ricevuta e molti dubbi riguardano cosa sia possibile fare con quest'ultima. Non si tratta della stessa "ricevuta" delle Poste (cosiddetto "cedolino" che viene rilasciato a seguito della richiesta di ricongiungimento familiare effettuata tramite kit postale, o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentato allo Sportello Unico), e pertanto non attribuisce gli stessi diritti (2).
Al momento in cui lo straniero richiede il primo rilascio di queste due ultime tipologie di permessi, la valutazione sul possesso dei requisiti per l'ingresso ed il soggiorno e' gia' stata effettuata, ed ha avuto esito positivo (altrimenti lo Sportello Unico per l'immigrazione non avrebbe rilasciato il nulla osta al ricongiungimento o all'assunzione dello straniero, e l'autorita' consolare italiana non avrebbe rilasciato alcun visto).
Il rilascio del primo permesso di soggiorno a seguito di matrimonio, invece, non e' preceduto da alcuna valutazione circa il possesso dei requisiti per l'ottenimento; e' la legge, infatti, che ne impone il rilascio da parte della Questura (art. 19, comma 2 lettera C d.lgs. 286/98 e art. 28 d.p.r. 394/99).
Vediamo dunque se con la ricevuta rilasciata in quest'ultimo caso sia possibile:
a) iscriversi all'anagrafe;
b) lavorare;
c) iscriversi al servizio sanitario nazionale;
d) viaggiare.
In ordine alla lettera a) le Circolari del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007 e n. 43 del 2 agosto 2007 hanno chiarito che in considerazione della necessita' di garantire allo straniero gli stessi diritti derivanti dalla regolarita' del soggiorno, chi si trovi in attesa del primo rilascio del pds per motivi di lavoro subordinato e del pds per ricongiungimento familiare possa iscriversi all'anagrafe e lavorare, tenuto conto del preventivo parere di idoneita' sopra menzionato. Nulla viene detto, pero', in relazione al primo rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE o pds per motivi familiari in caso di matrimonio (3).
Questa omissione, se si considera la diversa procedura che sottende al rilascio del permesso di soggiorno a seguito di matrimonio, ci porta a concludere che con la ricevuta rilasciata dalla Questura non sia possibile ancora iscriversi all'anagrafe. Molti Comuni, tuttavia, consentono di richiedere (non ottenere) l'iscrizione anche in attesa del rilascio di tale titolo, riservando l'iscrizione vera e propria, con effetti retroattivi, al rilascio di quest'ultimo.
Per quanto riguarda la lettera b), se per chi attende il pds per motivi di lavoro subordinato e' possibile comunque lavorare anche se in possesso del solo cedolino delle poste, sempre in virtu' del principio secondo il quale il vaglio del possesso dei requisiti ha gia' avuto luogo, lo stesso non puo' dirsi per lo straniero coniugato con cittadino italiano che sia in attesa del primo rilascio del titolo di soggiorno. Riteniamo dunque che le due posizioni, anche in questo caso, non siano equiparabili.
Circa il punto c) , il coniuge di cittadino italiano ha diritto ad ottenere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (4).
Per quanto riguarda la possibilita' di uscire e rientrare nel territorio italiano (punto d), anche in questo caso vi e' una sostanziale differenza tra lo straniero che si trovi in possesso della ricevuta di atteso rilascio del pds per motivi di lavoro o del pds per motivi familiari (per ricongiungimento familiare), e quello che sia in attesa della carta di soggiorno per familiare UE o pds per motivi familiari (per matrimonio con cittadino italiano).
Il primo, infatti, puo' recarsi in altri Paesi Schengen con visto turistico per un periodo non superiore a tre mesi. Puo' inoltre recarsi nel proprio Paese d'origine (se extra UE) e rientrare in Italia se cio' avviene attraverso il medesimo valico di frontiera, senza transitare in altri Paesi Schengen (5). Lo straniero coniugato, invece, e' impossibilitato ad abbandonare il territorio dello Stato italiano.
Il quadro delineato porta a concludere che la sola ricevuta della Questura che attesta la richiesta di primo rilascio di titolo di soggiorno giustificato con matrimonio con cittadino italiano, non garantisce allo straniero gli stessi diritti di chi sia, invece, in attesa del rilascio di un titolo motivato dal lavoro o dal ricongiungimento familiare.
Infatti, l'esercizio di basilari diritti e' subordinato all'effettivo possesso del titolo, e cio' comporta nei fatti che questi soggetti rimangano per mesi cittadini fantasma, tenuto conto del mancato rispetto dei termini legali da parte degli uffici italiani competenti nell'evasione delle procedure, come piu' volte denunciato (56.
 
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