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Le iscrizioni anagrafiche e le dichiarazioni di soggiorno dei cittadini comunitari. La Circolare Ministeriale
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Articolo di Claudia Moretti
28 agosto 2007 0:00
 
Il nuovo decreto legislativo n. 30/2007 in materia di soggiorno dei cittadini comunitari, ha abrogato per questi ultimi la Carta di soggiorno, il titolo che spettava loro secondo le precedenti normative. Al suo posto e' stata introdotta la cosiddetta dichiarazione di soggiorno per i cittadini europei che intendano stabilirsi per oltre tre mesi sul nostro territorio, nonche' il diritto al soggiorno permanente, per coloro che invece hanno vissuto regolarmente in Italia da oltre cinque anni. Detta dichiarazione e' subordinata all'iscrizione alle liste anagrafiche e alla prova di motivi di soggiorno, in particolare per chi intende stabilirsi per motivi di lavoro.
Il ministero dell'Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) ha di recente emanato una circolare, la n. 45 del 23 Agosto rivolta ai Prefetti e alle amministrazioni comunali (Prot n. 200708014-15100/14865) volta a chiarire alcuni aspetti della nuova legge. Eccone in sintesi i contenuti.

1. L'iscrizione anagrafica
Nel ribadire l'obbligo dell'iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari che intendono stabilirsi nel nostro Paese, la circolare chiarisce che l'attestazione di soggiorno prevista dall'art. 9 della legge n.30/07 non costituisce titolo o documento che autorizza il soggiorno, ma mera prova dell'istanza di iscrizione alle liste anagrafiche e che serve unicamente a dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo stesso.
La circolare contiene in merito due allegati che servono da modelli per la pratica in questione (1): il primo contenente la richiesta di iscrizione alle liste dell'anagrafe, il secondo da utilizzare quando, una volta iscritti o se gia' iscritti, si proceda alla dichiarazione di soggiorno vera e propria (quella contenente i motivi di soggiorno e la documentazione che li comprova).
Il terzo allegato invece riguarda coloro che intendono ottenere l'attestato della maturazione del diritto al soggiorno permanente, secondo quanto prevede la nuova normativa citata.

2. Documentazione per il diritto al soggiorno per motivi lavorativi
La circolare chiarisce in primo luogo che l'iscrizione anagrafica prescinde dalla durata del contratto di lavoro, al contrario di quanto accade con il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, che e' esemplificato anche dall'espressione "contratto di soggiorno". Cio' premesso, vi si indicano i documenti da esibile al momento della presentazione della dichiarazione di presenza per il diritto al soggiorno, per dimostrare i motivi lavorativi:

lavoratori subordinati:
ultima busta paga;
o la ricevuta di versamento di contributi all'Inps;
o il contratto di lavoro (con identificativi Inps e Inail);
o la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego;
o la ricevuta di denuncia all'Inps del rapporto di lavoro;
o la preventiva comunicazione all'Inail dello stesso.
Per i neo comunitari per i quali e' previsto, in regime di moratoria, l'obbligo del nulla osta al lavoro (tutti tranne i lavoratori nel settore agricolo e turistico, alberghiero, domestico e assistenziale, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, stagionale), devono esibirlo al momento della dichiarazione in questione.

lavoratori autonomi:
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
(per i liberi professionisti), l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale;
Anche il lavoratore comunitario distaccato dovra' procedere all'iscrizione anagrafica producendo la dichiarazione della filiale italiana della casa madre.

3. Questioni transitorie e raccordo con la circolare n. 38/06
Coloro che avevano beneficiato della precedente circolare ministeriale con la quale il Ministero, nella precedente normativa, disponeva che fossero inscrivibili nelle liste anagrafiche i cittadini Ue anche senza la Carta di soggiorno, oggi:
se, a suo tempo, la chiesero e ancora ne sono privi, dovranno presentarsi all'Anagrafe con la ricevuta dell'istanza e autodichiarare il possesso dei requisiti secondo la nuova normativa.
se, invece, non avessero mai chiesto il titolo in questione, potranno procedere all'autodichiarazione delle condizioni di soggiorno tout court con l'all. 2.
Stessa sorte per chi ha provveduto, in quanto neo comunitario, ad inoltrare le pratiche di iscrizione anagrafica prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e in particolare prima dell'11 aprile scorso.

(1) Qui il link al testo della circolare e agli allegati:
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Precedente articolo sulla nuova disciplina sul cittadini comunitari:
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