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Conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari
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Articolo di Elisa Fontanelli
10 novembre 2009 17:00
 
Il 15 settembre 2009 il Ministero dell'Interno ha diffuso una circolare che interviene su una questione che piu' volte abbiamo affrontata, la natura del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato agli extracomunitari conviventi con cittadini italiani, ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 349/99 in attuazione di quanto dispone l'art.19 comma 2 lett. C) del testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/98) e le facolta' ad esso connesse.
La legge 94/09 ha ristretto la cerchia dei soggetti inespellibili, limitando il rilascio del titolo di soggiorno agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana" (*).
A seguito della modifica legislativa si e' posto il problema di definire lo status di coloro che, essendo parenti entro il 3zo e 4to grado e avendo gia' avviato il procedimento per ottenere il permesso prima dell'entrata in vigore della legge (8 agosto 2009), non avranno piu' titolo al rinnovo nelle stesse forme, essendo venuta meno tale possibilita' dal momento in cui gli stessi non sono piu' considerati soggetti inespellibili.
Consideriamo utile ricordare quali sono i soggetti legittimati a richiedere il permesso ex art. 19 comma 2 lett. C del Testo Unico sull'Immigrazione: il coniuge, i figli, i nipoti (figli dei figli), i genitori, i nonni, i fratelli e sorelle del cittadino italiano con esso conviventi (*).
Il Ministero dell'Interno, per risolvere la questione, con la circolare n. 5715 del 15 settembre 2009 ha optato per quella che sembra essere la soluzione piu' agevole, vale a dire consentire la conversione del permesso per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett C) in altre altre tipologie di permesso, in particolare per motivi di lavoro autonomo, subordinato, per attesa occupazione o per residenza elettiva, fornendo al contempo una interpretazione chiarificatrice da tempo auspicata (*).
Con un unico intervento chiarificatore, oltre ad assicurare la possibilita' di soggiornare in Italia ai soggetti coinvolti dalla novita' legislativa, il Ministero scioglie un nodo di notevole rilevanza pratica che in passato e' stato oggetto di numerose decisioni giurisprudenziali restrittive e prassi applicative differenziate. Fino a questo momento, infatti, molti Tribunali, Questure negavano la possibilita' di convertire questa tipologia di permesso (e tale impostazione veniva confermata dai Centri per l'impiego) stante le peculiarita' che lo caratterizzano, vale a dire la condizione di irregolarita' dello straniero richiedente, rispetto ai familiari indicati dall'art. 30 d.lgs. 286/98 destinatari del permesso per motivi di famiglia.
La circolare del settembre 2009, invece, fa un vero e proprio passo in avanti specificando che la differenza tra le due tipologie di permesso concerne soltanto i presupposti originari, senza intaccare i diritti e le facolta' che entrambi i permessi riconoscono ai loro titolari (es. svolgere un lavoro autonomo o subordinato, accedere ai servizi assistenziali, iscriversi a corsi di studio o formazione professionale, iscriversi alle liste di collocamento).
La diversita' di trattamento e le limitazioni opposte ai titolari del permesso per inespellibili a fronte della richiesta di conversione appare, di conseguenza, ingiustificata e cio' viene evidenziato dalla circolare sopra citata.
Questa puntualizzazione, oltre a sciogliere un nodo importante, consente di ampliare le situazioni legittimanti il soggiorno: per gli stranieri interessati dall'art. 19 comma 2 lett C) del d.lgs. 286/98, infatti, la convivenza con il cittadino italiano non sara' piu' un requisito imprescindibile dato che, fermo restando le condizioni richieste dalla legge, sara' possibile chiedere la conversione in altra tipologia di permesso.
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