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 ITALIA - ITALIA - Immigrazione clandestina, Cassazione shock: le frontiere più importanti dei diritti dei minori
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Notizia 
11 marzo 2010 16:13
 
I clandestini che hanno figli in eta' scolare devono essere allontanati dal nostro territorio in quanto la scolarizzazione rientra in una situazione "ordinaria" tale da non legittimare la permanenza degli irregolari. La Cassazione, operando un dietrofront rispetto ad una precedente pronuncia nella quale aveva acconsentito alla permanenza dei clandestini nel nostro territorio con figli in eta' scolare pena "la crescita armonica" degli stessi, sottolinea che la scuola non puo' piu' essere un motivo "straordinario" per usare tolleranza nei confronti degli immigrati irregolari. Diversamente, scrive la I Sezione civile nella sentenza 5856, si "finirebbe col legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia". In questo modo la Suprema Corte ha bocciato il ricorso di un extracomunitario albanese padre di due figli in eta' scolare e con una moglie a Milano titolare di permesso di soggiorno e in attesa della cittadinanza italiana essendo stata adottata da un signore di Busto Arsizio che chiedeva di rimanere nel nostro Paese per stare accanto ai figli che con un suo allontanamento avrebbero subito "un vero e proprio depauperamento sentimentale che andrebbe ad incidere sul loro futuro".
Piazza Cavour ha respinto il ricorso e, allinenadosi alla Corte d'Appello di Milano il 5 febbraio 2009, ha evidenziato che il reclamo del clandestino e' stato bocciato "in ragione dell'accertata insussistenza di una qualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore privo di permesso di soggiorno alla permanenza in territorio italiano". Quindi, la Suprema Corte, articolo 31 del testo unico finalizzato all'unita' famigliare, ha osservato che l'articolo in questione "non puo' essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore, essendo invece esso correlato esclusivamente alla sussistenza in situazioni particolari le quali non possono assumere carattere di normalita' e stabilita' collegate al ciclo scolastico". Poco importa, aggiunge la Cassazione, il fatto che i figli dei clandestini "si siano inseriti con profitto nella scuola e che qui abbiano intrecciato stabili amicizie". La scuola, infatti, rimarca piazza Cavour, "non e' circostanza eccezionale ne' transeunte poiche' la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell'istruzione obbligatoria rappresenta un'esigenza ordinaria collegata al loro normale processo educativo-formativo". Non di poco conto ai fini di negare la permanenza dei clandestini in Italia per la Cassazione il fatto che la scolarizzazione e' "destinata a durare non gia' per un tempo determinato ma almeno fino alla maggiore eta' dei figli".
La Cassazione (relatore Maria Rosaria Cultrera), nell'intimare ai clandestini con figli in eta' scolare di andarsene, specifica che sull'esigenza scolastica deve prevallere la "tutela delle frontiere'. La'"voluntas legis' - scrivono i supremi giudici - subordina la necessita' di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico, si realizzi con l'assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano al piu' generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto di espuslione". Quanto alla precedente pronuncia che aveva dato l'ok agli irregolari a rimanere nel nostro Paese per stare con i figli in eta' scolare, la Cassazione prende le distanze e scrive che "la decisione ha offerto una lettura apparentemente estensiva ma in realta' riduttiva, in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l'inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo alla cui voluntas non riosulta attribuita alcuna rilevanza ermeneutica benche' l'intenzione del legislatore funga da criterio comprimario nella ricostruzione della mens legis".
 
 
 
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