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Trascrizione di atti di stato civile all'estero
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Lettera 
28 ottobre 2006 0:00
 
Signori di A.D.U.C. immigrazione: Ho letto in un foro, una consultazione che ha fatto, un signore e la risposta che voi hanno dato a quella consultazione. Volesse commentarlo che il mio caso e' uguale a quell'esposto in quella consultazione e che ho inviato gia' al comune di nascita ed ultima residenza di mio bisnonno, la domanda di istruzioni, per farloro arrivare la documentazione a trascrivere. Questa documentazione e' di validita' in Italia secondo le norme di legge. Dettaglio di seguito le risposte ed un ultimo fax che non mi risposero mai, con la speranza che voi possano orientarmi nella forma di procedere.
Egr. Sig. innanzitutto le comunico di non aver risposto alla sua precedente, in quanto non mi risulta di averla ricevuta. Per quanto riguarda la trascrizione degli atti di stato civile, in quanto discendente di cittadino italiano, preciso che devono essere a noi trasmessi tramite Consolato, come previsto dagli artt- 15 e 17 del Nuovo ordinamento dello Stato Civile (DPR 396 del 03-11-2000),per cui non possono essere inviati direttamente dall'interessato. A disposizione per ulteriori chiarimenti, distintamente si saluta. A continuazione di questa negativa, ho inviato il seguente fax In continuazione Richiesta di Trascrizioni d'Atti di Stato Civile, informata al Comune, non Soddisfatta per Il Consolato d'Italia a Buenos Aires, Argentina per le seguenti ragioni (non ho ottenuto risposta dopo piu 45 giorni) per compire nel senso stretto della legge.
Essendo che, "Qui exipt, provare debet quod excipitur" oltrepassati i tempi di Legge per presentare allegato in contrario, "Tempus regit Factum" ne' il Ministero dell'Interno, ne' alcun'altra autorita' Italiana hanno autorizzato, indicato, segnalato o fatto notare in maniera, oggettiva e concreta, quale "Leges", diano nel puntuale, nel dettaglio e/o in generico, un'indicazione, riferimento, ordine e/o mandato aggiudicando un trattamento e/o "Status" per essere considerati, in maniera parziale e/o totale, individuale e/o collettiva, circostanziale e/u obbligatoriamente, nel preciso e/o nel comune, a Tutti e/o ad ognuno, degli atti di cambiamento nella Vita Civile accaduti a cittadini Italiani in uno Stato Estero come "Atti di Riconoscimento di Cittadinanza Italiana a cittadini Stranieri di Ceppo Italiano" senno che per il contrario "Quo no est in actis, non est in hoc mundo" tutti gli atti di cambiamento nella vita civile, per LEGGE, nel "statu quo", mantengono il suo "Stricto Sensu Substratum Status Stipulatio" vuol dire nello Stato attuale delle cose, nel senso preciso della sua essenza mantengono la sua posizione Stipulata per la legge, la quale le qualifica e vincola all'attuale legislazione e Ordinamento giuridico Italiano, solo e tanto solo come atti informativi e attestanti di cambiamento nella vita civile, non vincolanti in assoluto con la concessione o riconoscimento di cittadinanza italiana di cittadini Stranieri di ceppo Italiano, si' col pieno esercizio dello Status Civitatis Italiano di cittadini Italiani di ceppo Italiano, Italiani per nascita. Esistendo prova documentale di quanto s'indica in: Lettera raccomandata 0 inviata il 9 maggio 2003, per AINEE alle autorita' Italiane per finire con l'illegale applicazione della circolare K28 8 aprile 1991, utile, tal volta, in un momento giuridico di "Vacatio Legis" nel tema cittadinanza a Cittadini Stranieri di Ceppo Italiano, ma non applicabile oggi, per essere stata abrogata totalmente la legge che ha dato origine, n 555/1912, e contemplato questo punto nella nuova legge di cittadinanza, n 91/92, per tanto nulla di nullita' assoluta, gia che "Secundum et Praeter Legem Sed non Verus Legem" "Leges Posteriores Priores contraria Abrogant" e denuncia legale delle multipli delitti che si stanno commettendo applicandola in "Legis actio condictionem di metus miedo causa". Riassunto: Per "Quaestio Facti e Juris" Basandomi nella non correzione, interposizione, indicazione, e/o effettuato opposizione di nessuna specie o qualita', ne' in maniera generica e/o specifica, ne' in maniera puntuale e/o generale, a quanto e' segnalato nei paragrafi precedenti, e nello precisato, puntualizzato e spiegato "Intra Legem" della Lettera inviata per AINEEI in data 17 maggio 2005, al Prefetto Capo Ufficio Dipartimento Per Gi Affari Interni e territoriali, trovandosi il Prefetto Dr. Bruno d'Alfonso della Provincia di Cuneo legalmente notificato con lettera inviata in data 28 maggio 2005, nessuno delle pre citati ha interposto impedimento, osservazione u obiezione alcuna dandosi per valida la totalita' del testo in riferimento inapplicabilita' circolare K.28 8 Aprile 1991, nell'operatoria di Trascrizioni d'atti di Stato Civile accaduti a cittadini Italiani in Uno Stato Estero. (consultazione in riferimento pagina web www.aineei.com). Richiesta: Passo a chiedere "et sequentia" nei paragrafi successivi in qualita' d'intimazione Perentoria quanto Segue col avvertimento, in maniera di preavviso, che, qualsiasi tentativo del comune di dare una risposta negativa alla mia domanda basandosi nella validita' dell'applicazione della pre menzionata circolare, per non portare a termine le trascrizioni, intendasi rifiuto non basandosi a diritto a meno che il Comune risponda con fondamento LEGALE, citando leggi, decreti, articoli del codice Penale e civile Italiani o Costituzione Italiana, sara' considerato il tale azionare incorso "In Fraudem Legis" Per "Iuris et de Iure". Intimazione: Per il presente Intimo "Ipso Jure per Iure Conditio" al Comune di San Benedetto Belbo, Mi sia informato "Jus Respondendi" nel piazzo perentorio di trenta giorni, per questa stessa via al numero di FAX 54-11-5237-7700 o al numero di fax come devo procedere per far arrivare la documentazione di atti di Stato Civile accaduti in Uruguay a Lorenzo nato a San Benedetto Belbo il giorno figlio di Carlo e di Teresa e si proceda per "Ius Civile" e "Ius Sanguinis" a Trascrivere nei registri Pubblichi di Stato Civile del Comune gli atti accaduti al capostipite dante causa e tutto il suo gruppo famigliare, nell'Archivio di Stato Civile del Comune, per attualizzare sua scheda famigliare e' Stato di famiglia mantenendo aggiornato il Schedario AIRE del Comune, come e' indicato tutto a norma e dentro lo contemplato nella COSTITUZIONE; Codice Civile; Codice Penale; Legge 91/92; D.P.R 396/2000; D.P.R 572/93; DPR 445/2000; Legge 470/1988; D.P.R. 323/1989;D.P.R. 223/1989; LEGGE n 241/90; D.M. 28 novembre 2000; D.M 57/2004; con istruzioni precisi in tantissime circolare d'adempimento amministrativo come Circolare Miacel n2 2001; Circolare n 1827 16/3/2001; CIRCOLARE MIACEL n 12 26 Giugno 1990; CIRCOLARE n 7 19/5/95; CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GRAZIA E LA Giustizia 56-6/420 del 5 gennaio 1952 , Circolare n 2198 del 12 luglio 2001, e altri. Facendo presente che "Iustia est constans est perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi" Sporgo Distinti Saluti.
La risposta del comune a questo fax e' stata la seguente: - In data 29-11-2004, a questo Comune, perveniva via e-mail la richiesta di informazione circa il riconoscimento della cittadinanza italiana.
- In data 07.12.2004 gli uffici di questo Comune rispondevano alla Vs. richiesta sinificando che la trascrizione degli atti di Stato Civile, per quanto riguarda i discendenti di cittadini italiani , devono essere trasmessi al Comune tramite il Consolato italiano competente per territorio della localita' straniera di abituale dimora del soggetto richiedente, ai sensi degli artt. 15 e 17 del Nuovo ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 396 del 03-11-2000).
- In data a 15-09-2005, perveniva ai nostri Uffici intimazione a trascrivere nei registri dello Stato Civile del nostro Comune gli atti relativi alla S.V. I nostri uffici nell'espletamento del loro lavoro, non possono che attenersi alle procedure previste in materia dalle normative vigenti che nella fattispecie prevedono che: 1) "Qualora la persona interessata non risulti iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere scolta, su apposita istanza, dall'Autorita' Diplomatica Italiana competente in relazione alla localita' straniera di dimora abituale del soggetto rivendicante la titolarita' dello Status Civitatis Italiana" (Circolare Prefettura di Cuneo -Ufficio Territoriale del Governo del 14-08-2002 Prot. 12484/1.13/Citt.za/Sett.II.
2) "le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati e deceduti all'estero sono rese all'Autorita' Consolare Italiana" art. 15 comma del D.P.R. 03-11-2000 N.396. Ai sensi di quanto sopra citato la S.V. per ottenere quanto richiesto deve rivolgersi all' Autorita' Consolare italiana di competenza del suo luogo di dimora. Nella speranza di essere stati utili alla soluzione del suo problema , si inviano Distinti Saluti.
Egli ultimo fax che ho inviato al comune e non mi risposero mai e' quello che dettaglio di seguito, con la speranza che voi sappiano dirmi la maniera di proseguire. Chiarire concetti non concordanti con l'attuale legge e legislazione italiana in materia di trascrizioni di atti seconda la sua Gentilissima Indicazione Prot 1202. Mi permetto traslitterare la sua Notifica per chiarire i concetti uno per uno.
Signor Sindaco la richiesta COME LEI HA BEN CAPITO e' chiara TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE NEI REGISTRI PUBBLICI DI ESSE COMUNE. Ha mancato dire Trascrizioni di atti di Stato Civile accaduti, in uno stato estero al dante causa Lorenzo di San Benedetto Belbo, provincia de Cuneo, regione Piemonte. Paese ITALIA, figlio di Carlo nato a San Benedetto Belbo e di Teresa nata a Cravanzana Italia.
- In data 29-11-2004, a questo Comune, perveniva via e-mail la richiesta di informazione circa il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Signor Sindaco MI CONSENTA, dove e' scritto nella mia richiesta che chiedo riconoscimento di cittadinanza? Credo che la richiesta e' chiara - In data 07.12.2004 gli uffici di questo Comune rispondevano alla Vs. richiesta sinificando che la trascrizione degli atti di Stato Civile, per quanto riguarda i discendenti di cittadini italiani , devono essere trasmessi al Comune tramite il Consolato italiano competente per territorio della localita' straniera di abituale dimora del soggetto richiedente, ai sensi degli artt. 15 e 17 del Nuovo ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 396 del 03-11-2000). Signor Sindaco MI CONSENTA, il dante causa Lorenzo nato a San Benedetto Belbo, provincia de Cuneo, regione Piemonte. Paese ITALIA, figlio di Carlo nato a San Benedetto Belbo e di Teresa nata a Cravanzana Italia, e nato nel comune sotto la sua competenza, la scheda anagrafica si trova nello schedario AIRE del SUO COMUNE, se non sbaglio, se sbaglio mi corregga. In riferimento alla sua risposta ai discendenti di cittadini italiani, MI CONSENTA dirgli che anche questi sono ITALIANI A TUTTI GLI EFFETTI LEGALI, non hanno nessun obbligo di trasmettere al comune gli atti propri, o di chiunque abbiano interesse via consolato, se cosi' lo desiderano possono farlo, come e' indicato nell'Articolo 12 comma 11 Uguale DPR, 11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o (LA PREGO Legga bene) dalla pubblica autorita'. (Per caso l'autorita' consolare non e' UN'ALTERNATIVA idonea, dentro le quattro alternative idonei per trasmetterla o in questo articolo non centra nulla? In riferimento a una possibile negazione di idoneita' prego citare legge e articolo vietando questo) se lei si riferisce alla parte dell'articolo 15 1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero (LA PREGO legga bene, utilizzando la prerogativa idonea delle quattro prerogative idonei dell'articolo 12 comma 11 dice tassativamente) sono (non dice, ne' anche facoltativamente devono essere esclusivamente) rese all'autorita' consolare.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita' locali competenti, se cio' e' imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto LA PREGO LEGGA BENE e' inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorita' diplomatica o consolare.
Nel particolar, nel mio desiderio di compire senza indugio con la legge, come ho indicato IL CONSOLATO NON e' IN GRADO DI PORTARE AVANTI QUESTE TRASCRIZIONI, per tanto devo lasciare questa quarta PREROGATIVA valida, secondo l'articolo 12 comma 11 uguale DPR, e come non sono in grado di viaggiare per portare gli atti personalmente e non voglio utilizzare intermediari, devo incluso lasciare anche queste due prerogative validi per attenermi strettamente alla PREROGATIVA VALIDA PER POSTA. Se il consolato non e' in grado di portare avanti queste trascrizioni, e gli atti devono essere inviati senza indugio, qual e' la causa, motivo, o non so come chiamarlo, che impedisce applicare la prerogativa VALIDA E IDONEA, PER ME SCELTA SECONDO l'articolo 12 comma 11 sopra citato, o chiedere direttamente nel comune le trascrizioni di atti di cittadini italiani PER MEZZO POSTA? Devo ricordargli che nessun atto del dante causa puo' essere inquadrato dentro delle norme da lei tanto cortesemente indicati. Come dentro di questi atti si trovano, anche, atti di nascita, di cittadini Italiani, nati italiani secondo la legge 91/92 articolo 1 che non possono esercitare lo suo Status Civitatis, fin che, gli atti siano trascritti nei registri pubblici italiani, per esempio il voto, e impedire l'esercizio di questo diritto e severamente penato per la legge la prego di pensare un attimino su la questione per non trasgredire la legge. L'articolo 17, per lei citato e' una perdita di tempo fare riferimento perche' e' una procedura indicata al Consolato che non mi riguarda in assoluto.
- In data a 15-09-2005, perveniva ai nostri Uffici intimazione a trascrivere nei registri dello Stato Civile del nostro Comune gli atti relativi alla S.V.. I nostri uffici nell'espletamento del loro lavoro, non possono che attenersi alle procedure previste in materia dalle normative vigenti che nella fattispecie prevedono che:
- Signor Sindaco MI CONSENTA, precisamente LEI DEVE ATTENERSI ALLE PROCEDURE PREVISTE IN MATERIA di TRASCRIZIONI, non di altre procedure cha non hanno nulla che vedere col tema indicato.
1) "Qualora la persona interessata non risulti iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere scolta, su apposita istanza, dall'Autorita' Diplomatica Italiana competente in relazione alla localita' straniera di dimora abituale del soggetto rivendicante la titolarita' dello Status Civitatis Italiana" (Circolare Prefettura di Cuneo -Ufficio Territoriale del Governo del 14-08-2002 Prot. 12484/1.13/Citt.za/Sett.II. Signor Sindaco MI ACCONSENTA cosa centra questa risposta, O LA CIRCOLARE DELLA prefettura di CUNEO, con la mia richiesta se Ha mancato dire Trascrizioni di atti di Stato Civile accaduti, in uno stato estero al dante causa Lorenzo nato a San Benedetto Belbo, provincia de Cuneo, regione Piemonte. Paese ITALIA, figlio di Carlo, nato a San Benedetto Belbo e di Teresa nata a Cravanzana Italia, io chiedo trascrizioni di atti a partire del dante causa ITALIANO quale cittadinanza deve chiedere LORENZO.
2) "le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati e deceduti all'estero sono rese all'Autorita' Consolare Italiana" art. 15 comma del D.P.R. 03-11-2000 N.396. Ripeto e completo il paragrafo 1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero (LA PREGO legga bene) sono (non dice devono essere esclusivamente) rese all'autorita' consolare. E tenga presente quest'altro paragrafo In riferimento alla sua risposta ai discendenti di cittadini italiani, MI CONSENTA dirgli che anche questi sono ITALIANI A TUTTI GLI EFFETTI LEGALI, non hanno nessun obbligo DESCRITTO O INDICATO IN NESSUNA LEGGE PROIBENDO di trasmettere al comune gli atti propri, o di chiunque abbiano interesse via consolato, se cosi' lo desiderano possono farlo, come e' indicato nell'Articolo 12 comma 11 Uguale DPR CHE SI ABILITA A FARLO DELLA SEGUENTE MANIERA, 11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o (LA PREGO Legga bene) dalla pubblica autorita'. (per caso l'autorita' consolare non e' UN'ALTERNATIVA idonea per trasmetterla ENTRO QUATTRO ALTERNATIVE IDONEI?) Ai sensi di quanto sopra citato la S.V. per ottenere quanto richiesto deve rivolgersi all' Autorita' Consolare italiana di competenza del suo luogo di dimora. Nella speranza di essere stati utili alla soluzione del suo problema , si inviano Distinti Saluti. Signor Sindaco MI CONSENTA, NON e' QUESTIONE D'ESSERE O NON ESSERE UTILI PER LA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA CHE IO NON HO CREATO, semplicemente, credo, sia il Suo Obbligo Rispondere chiaramente alla mia richiesta e INDICARMI come devo procedere per inviare a esse comune gli atti di stato Civile del Dante Causa Lorenzo nato il 19/05/1867 in San Benedetto Belbo, provincia de Cuneo, regione Piemonte. Paese ITALIA, figlio di Carlo nato a San Benedetto Belbo e di Teresa nata a Cravanzana Italia, e tutto IL SUO NUCLEO FAMIGLIARE DEL QUALE e' CAPOSTIPITE, io chiedo trascrizioni di atti a partire del dante causa ITALIANO dal quale non devo chiedere nessuna cittadinanza, E DI ATTI DI STATO CIVILE DI CITTADINI NATI ITALIANI, Italiani Nati italiani PER NASCITA COME L'INDICA L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 91/92 Nella Speranza che sia stato chiarito al completo la mia domanda di trascrizioni spero, suoi precise indicazioni per inviargli, VIA POSTA RACCOMANDATA, gli atti a norma di legge per essere trascritti nello Schedario Aire del Comune come la Normativa attuale indica e regola. Sporgo distinti Saluti.

Risposta:
Innanzi tutto la preghiamo per il futuro di porci i quesiti in maniera molto piu' sintetica. Un quesito di sette pagine rischia di non esser nemmeno letto con la dovuta attenzione. Venendo al suo problema, riteniamo che il sindaco abbia ragione. In tema di trascrizioni la legge e' molto chiara:
- se chi chiede la trascrizione (a qualsiasi fine, non e' questo il punto) vive all'estero, dovra' rivolgersi al Consolato;
- se chi chiede la trascrizione vive in Italia (e vi ha residenza) dovra' rivolgersi al Comune competente.
Se il Consolato dovesse rifiutarsi di ricevere gli atti per la trascrizione, va intimato con messa in mora.
Aduc Immigrazione
 
 
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