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Rilascio della carta di soggiorno con passaporto scaduto
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Lettera 
28 giugno 2006 0:00
 
Sono un cittadino Italiano, sono sposato regolarmente con una cittadina Ucraina che vive regolarmente con me, e con noi, dal luglio 2002, vive anche il figlio naturale di mia moglie, regolarmente iscritto nello stato di famiglia dello scrivente. Questo ragazzo, fra l'altro, e' orfano del padre e nel suo paese di origine non ha nessun familiare in linea retta e sin dal 2002, il ragazzo ha avuto un regolare permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Ho richiesto la carta di soggiorno per mia moglie e per il ragazzo, ma dalla Questura di competenza, ho ricevuto un netto diniego, in quanto il passaporto del ragazzo e' scaduto e la carta d'identita' Italiana, a parere della Questura, non e' valida per ottenere la carta di soggiorno. Sin dal gennaio del 2005, ho richiesto il rinnovo di tale passaporto presso l'Ambasciata d'Ucraina a Roma, ma alla data odierna, nonostante i mie molteplici solletici, non sono riuscito ad ottenere tale rinnovo. Pertanto ritengo che "FORSE", per ottenere il rinnovo, bisognerebbe andare personalmente in Ucraina, paese natale del ragazzo, ma questa soluzione, oltre a non garantire il rinnovo stesso, presenta ostacoli insormontabili tipo: il ragazzo deve iscriversi nuovamente nell'anagrafe del suo paese natale, vi deve soggiornare per almeno sei mesi o addirittura anni, deve interrompere gli studi qui in Italia, ma oltretutto in Ucraina, non ha nessun alloggio dove soggiornare, e non ha nessun familiare con cui convivere; per tali motivi, ritengo che tale strada sia impercorribile. Ho preso visione di diverse leggi italiane, di diverse direttive europee e di diverse sentenze inerenti l'immigrazione e la tutela della famiglia che teste' cito: 1) Testo Unico sull'immigrazione Art. 30 comma 4 " documenti richiesti per l'ottenimento della carta di soggiorno: ... copia del passaporto o di un DOCUMENTO D'IDENTITA' RILASCIATO IN ITALIA; 2) D. L. 2 Agosto 1999 n. 358 Art. 5 quinquies 1-a (carta di soggiorno) - richiesta documenti: .. passaporto, CARTA DI IDENTITA' o altro documento di identificazione equipollente; 3) D. P. R. 31 Agosto 1999 n. 394 Art. 16 comma 3-a (Richiesta carta di soggiorno) . copia passaporto o di documento equipollente o del DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITA' ITALIANA 4) L'art. 28, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione (Diritto all'unita' familiare) recita: " Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, continuano ad applicarsi le disposizioni del D. P. R. del 30 Dicembre 1965 n 1656, fatte salve quelle piu' favorevoli del presente testo o del regolamento di attuazione". Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (D. P. R. 18 Gennaio 2002 n.54) prevede che ai familiari stranieri di cittadini italiani si applichino le norme sulla circolazione delle persone previste nella Comunita' Europea, ossia sono equiparati ai cittadini comunitari e pertanto godono della piena liberta' di circolazione e di stabilimento (art.39 ss. Del trattato istitutivo della Comunita' Europea). Per gli stessi motivi, tali soggetti sono in espellibili e quindi hanno diritto (art. 19 del Testo sull'immigrazione, anche in deroga a tutte le norme in materia di ingresso per soggiorno, ad un pds per motivi di famiglia valido anche per lavoro.
5) Il D. L. n.191 del 4/4/2006 pubblicato sulla Gazzetta Uff. n.119 del 24/5/2006, ha dato piena attuazione alla Direttiva Europea, 2004/38/ce inerente i diritti dei cittadini comunitari e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, riducendo le formalita' con la sola condizione del possesso di una Carta di Identita' o passaporto. Inoltre tale direttiva attribuisce ai familiari dei cittadini dell'unione, qualunque sia la loro cittadinanza, il DIRITTO DI SOGGIORNARE E CIRCOLARE. Il diritto attribuito a tali soggetti, si ritiene che sia la formulazione assoluta e categorica che si esercita nei confronti degli stessi e che non pone in essere alcuna norma suscettibile di applicazione. Qualsiasi altra interpretazione del termine " DIRITTO ", sarebbe discriminante.
6) VEDERE: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE DEL 27 MARZO 2004 7) VEDERE: SENTENZA DELLA CORTE DI GIUST. DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 25 LUGLIO 2002. Dall'analisi dettagliata di quanto sopra, emerge in modo inequivocabile, che il ragazzo figlio di mia moglie, ha il diritto di vivere nel suo nucleo familiare, ha il diritto di avere la carta di soggiorno anche con la sola esibizione della carta di identita', ha il diritto di studiare come tutti i ragazzi di questo mondo e che il passaporto scaduto, non puo' costituire motivo di diniego della carta di soggiorno. Vi sarei grato se potreste darmi delle riposte in proposito, per trovare una logica soluzione. Distinti saluti.
Franco

Risposta:
Concordiamo con lei, anche se nella legislazione vigente ci sono alcune norme equivoche. Al di la' di alcuni piccoli errori nella sua ricostruzione, gli equivoci sorgono da queste due norme: l'art. 5 del d.lgs. 54 del 2002 disciplina la richiesta di carta di soggiorno da parte dei cittadini comunitari, per la quale occorre presentare "passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale". L'art. 16 del d.p.r. 394 del 1999, che si applica ai cittadini extracomunitari, richiede solo "copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente". Pare dunque che la disciplina per i comunitari sia piu' stringente di quella per gli extracomunitari! Forse e' questo il punto sul quale insistere per ottenere la carta di soggiorno. Se e' ancora in tempo puo' tentare un ricorso al TAR, o ripresentare l'istanza di rilascio della carta allegando una memoria in cui spiega la situazione. Quanto alle modalita' di rilascio dei documenti ucraini, non possiamo aiutarla, perche' non conosciamo la legislazione nazionale.
Aduc Immigrazione
 
 
 
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