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Genitore straniero di cittadino italiano
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Lettera 
17 giugno 2006 0:00
 
Vorrei fare un'importante precisazione riguardo al quesito del 15 giugno di Francesco che avete messo sotto il titolo di "Coesione del genitore straniero con il figlio minorenne cittadino italiano": Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato (DPR 394/1999 e successive modifiche Art. 28, comma 1, lettera b) "al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato dalla potesta' genitoriale secondo la legge italiana." (D. lgs. 25 luglio 1998, n, 286 e successive modifiche Art. 30, comma 1, lettera b). In questi casi addirittura la carenza di coabitazione o convivenza non e' ostativa al rilascio del permesso e il diritto all'unita' familiare prevale anche su quello sotteso alle norme di ordine pubblico relative all'immigrazione degli stranieri, che vietano il rinnovo del permesso di soggiorno a persone socialmente pericolose (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 2358 del 4.02.05). Gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado, infatti, o con il coniuge, di nazionalita' italiana, rientrano comunque fra le categorie di stranieri per i quali non e' consentita l'espulsione (D.lgs. 25 luglio 1998, n, 286 e successive modifiche Art. 19 comma 2, lettera c). Il T.U. (art. 9 comma 2) prevede direttamente il rilascio della carta di soggiorno ("La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia."). Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea (D.lgs. 25 luglio 1998, n, 286 e successive modifiche Art. 28, comma 2), inoltre "continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle piu' favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione": "hanno diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea gia' stabiliti o che desiderano stabilirsi sul medesimo per esercitarvi un'attivita' non subordinata.Analogo diritto, quale che sia la loro cittadinanza, e' riconosciuto
a) al coniug.
b) agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico" (Art. 1). La mamma del figlio di Francesco non dovra' quindi far riferimento all'Art. 29 del Testo Unico e potra' (dimostrando semplicemente dove e' domiciliata) richiedere sicuramente il permesso di soggiorno per motivi familiari e mantenerlo senza dover dimostrare altro in futuro. Non ho esperienza diretta di rilascio della carta di soggiorno in queste situazioni, anche se mi sembra che la normativa "parli chiaro". Cordiali saluti e grazie per il prezioso servizio che svolgete.
Anna, da Firenze

Risposta:
La ringraziamo delle sue precisazioni, che pubblichiamo. Per dovere completezza specifico che ai familiari di cittadini di uno Stato membro dell'UE si applicano le norme del D.p.r. 54 del 2002, che ha abrogato la legge del 1965 da lei citata.
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