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Disoccupazione e permesso di soggiorno
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Lettera 
12 aprile 2006 0:00
 
Cara redazione, sono una cittadina extracomunitaria, in possesso di PdS per lavoro subordinato per un anno, scadente al mezzo di ottobre del anno in corso e ottenuto in base a un contratto di lavoro domestico, III-a cat, a tempo indeterminato. A causa dei tempi delle pratiche di rilascio della Questura (Bologna), il PdS mi e'stato effetivamente consegnato a 1 mese e mezzo dalla presentazione della domanda fatta in Questura e di conseguenza, anche la data del inizio del rapporto lavorativo e' stata tardiva rispetto a quella del'inizio della validita'del PdS (2 mesi). A febbraio di quest'anno sono stata licenziata, dopo sole 47 giorni di lavoro e pero' ho fatto la dichiarazione di disponibilita' immediata presso il Centro per Impiego di Bologna. Momentaneamente sono ancora disoccupata. Vorrei sapere se: - una volta fatta questa dichiarazione sono stata automaticamente registrata tramite/da C.I.P. nell'Anagrafe dei Lavoratori o me ne dovevo andrla a fare personalmente?
- una volta fatta la dichiarazione al C.I.P era necessario anche presentare subito alla Questura la domanda per ottenere un Permesso di soggiorno per attesa occupazione (al momento non sapevo si potesse/dovesse fare questo)?
- lo potrei ancora richiedere, visto che da allora mi trovo ancora in stato di disoccupazione?
- alla domanda di rinnovo del PdS deve avere allegata anche la dichiarazione dei redditi del lavoratore, allora quale e' la somma minima che debba essere realizzata e dunque contenuta nella medesima dichiarazione? E' obbligatorio presentare la dichiarazione anche nel caso dei collaboratori domestici e badanti?
- nella situazione in quale, per non aver trovato lavoro, si conserva lungamente lo stato di disoccupazione e questo non ci consente di accumulare il reddito minimo da esibire, cosa avviene? Esiste qualche esonero per le persone in questa situazione? Possa essere qualche modo conferito dal ottenimento del Permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero in caso di un determinato periodo di disoccupazione?
Ringrazio e porgo a Voi i miei distinti saluti!

Risposta:
Al momento in cui si perde il lavoro, sia che ci si iscriva alle liste del Centro per l'impiego, sia che non ci si iscriva, cominciano a decorrere i sei mesi di tempo durante i quali si può cercare lavoro senza cadere nell'irregolarità. Se durante i sei mesi dalla cessazione del rapporto il suo PdS scade, potrà rinnovarlo per il restante tempo (dei sei mesi suddetti) per motivo di "attesa occupazione". Se non è in scadenza (ad esempio se scadrà dopo i sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), alla scadenza dovrà portare un nuovo contratto di lavoro per il rinnovo. In tal caso, pur non avendo reddito per i sei mesi in quanto disoccupata, potrà giustificare l'assenza dello stesso proprio per la disoccupazione stessa, senza che ciò possa esser di impedimento al rinnovo. Se non avrà trovato detto lavoro oltre i sei mesi potrà vedersi rifiutare il rinnovo, non già per il reddito, ma per il superamento del periodo di disoccupazione massimo. Le consigliamo di trovare dunque entro luglio un lavoro e di recarsi in questura al rinnovo con detto nuovo lavoro
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