testata ADUC
Diniego visto di ingresso per madre di cittadino italiano
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
3 luglio 2006 0:00
 
Siamo una famiglia di Piacenza, Maurice e Monica, Maurice e' nato in Nigeria, ma ad oggi e' cittadino Italiano. Sottolineiamo il fatto di essere italiani per far valere i nostri diritti di cittadini di uno stato Civile. Abbiamo invitato la mamma di Maurice (di 82 anni) a trascorrere due mesi in Italia per trascorrere tempo con il nipotino di tre anni, Emmanuel , per conoscere la nostra citta', la nostra nazione , insomma, per capire dove vive il proprio figlio con la sua famiglia italiana. Lavoriamo entrambi, abbiamo una casa dove ospitare la nonna, abbiamo prodotto al Consolato di Lagos tutta la documentazione necessaria per il visto, seguendo la lenta burocrazia di un ufficio "statale inefficiente", dal mese di gennaio 2006. Con grande sorpresa in data 23-6-06 il Consolato ha comunicato il diniego della richiesta, senza motivarlo, facendo solo riferimento alla legge "ai sensi dell'art. 4, comma 2 del T.U. 286/98 come modificato dalla Legge n. 189 del 30 luglio 2002 e dall'art. 6-bis del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334" Il testo dell'art. 4 e' il seguente: Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo testo in vigore dal: 10-9-2002 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE... OMISSIS... Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato):
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita' diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita' penali, l'inammissibilita'' della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera"; b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite". OMISSIS... Con il Consolato di Lagos ci siamo gia' scontrati nello scorso anno, attraverso un'associazione di volontariato, nella inutile richiesta di far venire in Italia un bambino nigeriano cardiopatico , per il quale avevamo trovato la disponibilita' del Prof. Murzi, dell'Ospedale Pasquinucci di Massa Carrara di effettuare gratuitamente l'operazione chirurgica , con il conseguente ricovero del bambino e dell'accompagnatore. Il consolato non ha mai concesso il visto, ha verbalmente definito falsa la documentazione dell'Ospedale, ma non ha mai telefonato in Ospedale per chiedere conferme, ne' il prof. Murzi e' mai riuscito a mettersi in contatto con il Consolato. Telefonare in Consolato e' difficilissimo, la linea suona a vuoto, o e' occupata o quando risponde qualcuno sicuramente nell'attesa di poter parlare con qualche funzionario ricade. Questo e' l'indirizzo del consolato, provare per credere. Consulate General of Italy - Lagos 12, Walter Carrington Cres., Victoria Island, Lagos, Nigeria; tel. +234-1- 2621046/7/8; fax +39-06-23328551; e-mail [email protected]; web site www.lagos.cd Abbiamo bisogno di un aiuto per cambiare la situazione. NON E' POSSIBILE CHE NON SI POSSA LEGALMENTE AVERE UN VISTO. Questo diniego da adito a temere che se la strada intrapresa non fosse stata quella della completa correttezza avremmo ottenuto di piu'? ABBIAMO BISOGNO DI CAMBIARE QUESTA SITUAZIONE. ABBIAMO BISOGNO DI QUALCUNO CHE POSSA FARE QUALCOSA ABBIAMO BISOGNO DI VIVERE DAVVERO IN UNA NAZIONE , DOVE CHI SEGUE LA LEGGE NE RICEVE BENEFICI NON SCHIAFFI IN FACCIA.
Monica, da Piacenza

Risposta:
La sua vicenda ha del desolante. Le consigliamo di impugnare il visto richiesto al giudice ordinario (trattandosi di ricongiungimento familiare), come previsto dall'art. 30 del t.u. chiedendo in quella sede l'annullamento del diniego e il rilascio coattivo del visto di ingresso. Ci tenga informati.
Aduc Immigrazione
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS