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Carta di soggiorno per figlia extra UE di coniugata con cittadino italiano
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Lettera 
29 novembre 2018 0:00
 
Spettabile Servizio Immigrazione ADUC,
desidero con la presente ricevere conferma circa alcuni tra i diritti di cui, in parte, sono giá edotto, in quanto coniugato con cittadina (colombiana) convivente.
A breve la figlia neomaggiorenne di mia moglie verrá a farci visita per le festivitá natalizie. Tanto il suo come il nostro desiderio é quello che si fermi con noi radicandosi.
Bene. In via preliminare ho provato a richiedere informazioni informali circa l'iter necessario affinché la ragazza ottenga il titolo di soggiorno necessario (Carta di Soggiorno D.Lgs. 30/2007). NE HO SENTITE DI TUTTI I COLORI! C'é chi mi ha risposto che l'unica prassi possibile sarebbe stata quella del Ricongiungimento familiare (oramai impossibile per il compimento della maggiore etá), ma peggio ha fatto la Prefettura, sostenendo in modo alquanto arrogante (tra le altre cose) che la ragazza dovrebbe ottenere il Nullaosta al Ricongiungimento previa richiesta "all'autoritá Colombiana"... (non si sa quale). Insomma stendiamo un velo pietoso.
Vorrei, in ultima analisi, far presente che con l'attuale moglie, invece, non ci sono stati particolari problemi nell'ottenimento del titolo di soggiorno. La Questura di Venezia ha emesso subito un permesso provvisorio cartaceo e, poco prima di fine anno lo rinnoverá per la terza volta in pochi mesi (ci siamo sposati a Luglio di quest'anno). Il tutto, prima o poi, dovrebbe concludersi con l'emissione della Carta "plastificata" quinquennale.
In conclusione, vorrei sapere se anche per sua figlia vige la stessa prassi, ovvero il D.Lgs. 30/2007, e qualora la risposta fosse affermativa, come procedere. Trascorsi, cioé, i 90 gg. dall'ingresso in Italia ci si dovrá recare in Questura a richiedere lo stesso titolo di soggiorno della moglie? E qualora si inventassero delle astrusitá roboanti di cui sopra, potrei avvalermi della Vostra assistenza?
Cordiali saluti
Francesco, dalla provincia di VE

Risposta:
l'art. 2 del d. lgs. 30/2007 indica quali sono i familiari che possono godere dei diritti di ingresso e soggiorno previsti dalla normativa. Come vedrà, i figli del coniuge di cittadino italiano (il vostro caso) possono goderne se non hanno superato i 21 anni. Quindi se la figlia di sua moglie ha età inferiore ai 21 anni potrete procedere come già avete fatto per sua moglie, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge.
Se invece la ragazza ha più di 21 anni non ha diritto di soggiorno di lungo periodo ai sensi della normativa di cui sopra e potrà/dovrà ottenere un permesso seguendo le ordinarie vie per i cittadini extracomunitari (decreto flussi, permesso per studio, ecc.). Aduc non fornisce l'assistenza che chiede, pur essendo sempre disponibile alla consulenza, anche perchè in caso di ingiusto diniego dovreste rivolgervi ad un legale di vostra fiducia per impugnare l'eventuale diniego illegittimo.
ADUC Immigrazione - https://immigrazione.aduc.it/
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Ha risposto Emmanuela Bertucci: https://sosonline.aduc.it/info/bertucci.php
 
 
 
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