Cara Paola, nell'osservare il testo della Direttiva
inerente la 2004/38/CE io vedo tutto l'opposto. Ai
sensi dell'articolo 27 della detta Direttiva:
"Articolo 27 Principi generali 1. Fatte salve
le disposizioni del presente capo, gli Stati membri
possono limitare la libertà di circolazione di un
cittadino dell'Unione o di un suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
Tali motivi non possono essere invocati per fini
economici. 29.6.2004 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 229/45 2. I provvedimenti
adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e
sono adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale della persona nei riguardi
della quale essi sono applicati. La sola esistenza di
condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento
personale deve rappresentare una minaccia reale,
attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un
interesse fondamentale della società. Giustificazioni
estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di
prevenzione generale non sono prese in
considerazione." posso essere dell'opinione che se
le Forze dell'Ordine si basano sulla discrezionalità su
cosa si intende per cittadino pubblicamente pericoloso si
rischia d'infrangere la suddetta normativa UE.
2 novembre 2007 0:00 - Paola
Caso Reggiani: si torna a ridiscutere prepotentemente di
comunitari ed espulsioni.
Gli argomenti a cui si
riferiscono i politici e che vengono riportati sui
quotidiani hanno avuto l'effetto di mettere in crisi
anche alcune mie labili certezze, mi chiedo dunque voi come
interpretiate simili affermazioni:
"Alla
vigilia di giornata delicate non è mancata neppure la
polemica con la commissione Ue che giudica
"tardivo" il decreto italiano, ma Amato risponde
rinviando alle norme entrate in vigore il 6 febbraio che
già prevedevano il potere di allontanamento "per
mancanza di mezzi di sussistenza". (La
Repubblica)
"L'Italia si muove, ma una
critica forte arriva dall'Unione europea perché «da
mesi era stato chiesto di recepire la direttiva del gennaio
2006 che estende la libera circolazione a tutti i cittadini
della Ue, però prevede la possibilità per ogni Stato
membro di espellere i comunitari se esistono problemi legati
alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine
pubblico» e dunque il decreto viene ritenuto «efficace ma
tardivo». La polemica è aperta. Con una nota il
ministero dell'Interno afferma che «l'attuazione di
quella direttiva era già pienamente avvenuta con il decreto
legislativo numero 30 del 6 febbraio 2007, tanto è vero che
il potere di allontanamento per mancanza di mezzi di
sussistenza, sul quale ha molto insistito il commissario
Franco Frattini nei mesi scorsi, è stato ripetutamente
utilizzato». Ma è lo stesso Frattini a ribattere: «Tra i
grandi Paesi, l'Italia è l'unica a non essersi
adeguata, infatti adesso c'è stato bisogno del decreto.
La direttiva parla esplicitamente di allontanamento
per chi non ha i mezzi di sostentamento: è questo il valore
aggiunto che doveva essere subito recepito. Francia,
Germania, Gran Bretagna l'hanno fatto. Noi ci siamo
adeguati soltanto adesso" (Corriere della
Sera)
Dunque esiste una normativa EU che
autorizza l'espulsione di cittadini EU in mancanza di
mezzi di sussistenza? Una normativa che noi non abbiamo
recepito? Che abbiamo recepito tardi? Quindi incapacità di
dimostrare reddito = pericolo per l'ordine pubblico per
i cittadini UE?
16 ottobre 2007 0:00 - Franco
Sottolineo il fatto che le parole "e non puo' mai
prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale." dovrebbero rendere il decreto
d'espulsione inerente ad un semplice suggerimento,
poiché non è prevista alcuna procedura d'esecuzione
forzata d'espulsione e tale provvedimento può essere
annullato se si ritorna in Italia qualche giorno dopo. Ho
inteso bene?
27 ottobre 2007 0:00 - Franco
A riguardo la Direttiva UE 2004/38/CE all'articolo 27
comma 2 secondo capoverso cita: "Il comportamento
personale deve rappresentare una minaccia reale,
attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un
interesse fondamentale della società. Giustificazioni
estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di
prevenzione generale non sono prese in
considerazione." In altre parole solo per GRAVI
motivi di pubblica sicurezza, sanità pubblica od ordine
pubblico si può essre realmente espulsi e non con la
contestazione di un reato minore.