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 ITALIA - ITALIA - Immigrazione, Cassazione: non necessario visto d'ingresso per chi proviene da area Schengen
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Notizia 
12 ottobre 2010 18:39
 
La Cassazione dice 'no' all' espulsione degli immigrati che sono entrati in Italia, provenendo da uno dei paesi dell'area Schengen, senza sottoporsi ai controlli di frontiera e, dunque, senza visto di ingresso. Il possesso del visto uniforme Schengen - in poche parole, secondo i supremi giudici - esenta l'immigrato dal sottoporsi ai controlli di frontiera e gli consente di entrare nel nostro Paese e di chiedere, successivamente, il permesso di soggiorno.
Cosí la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'espulsione di un immigrato africano fermato in Puglia perchè trovato senza visto di ingresso in Italia. Senza successo l'uomo aveva fatto presente, al giudice di pace di Lecce per contestare l'espulsione decretata dal prefetto, di essere in possesso del visto Schengen perchè entrato in Europa dalla Spagna.Il giudice di pace, infatti, aveva respinto l'opposizione al decreto di espulsione presentato da Ndiaye Raki Sourè sottolineando che "anche ammettendo la sua provenienza dalla Spagna che è nazione aderente al Trattato Schengen, non per questo dovrebbe ritenersi esentato dagli adempimenti previsti (dall'art.4, comma due del decreto legislativo 286 del 1998)" per il visto di ingresso. Pertanto l'immigrato aveva ricevuto la convalida del foglio di via ai sensi dell'art. 13, comma due, lettera 'a' della legge sull' immigrazione per "essere entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera". In sostanza, secondo il giudice di pace, mancando il visto italiano era "irrilevante il possesso del visto di ingresso in uno dei Paesi dell'area Schengen".
Questa tesi non è stata condivisa dalla Cassazione. "Per il detentore del visto uniforme Schengen - spiegano i supremi giudici con la sentenza 21060 - non è esigibile altro onere all'atto dell'ingresso che non sia quello della disponibilità del predetto visto di ingresso, potendosi poi fondare su prove documentali ed orali la valutazione della data di ingresso nello Stato ai fini del tempo decorso per la richiesta del titolo di soggiorno". In proposito la Suprema Corte ricorda che la norma che impone al personale di frontiera l'obbligo di "apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data, si riferisce al passaggio delle sole frontiere esterne dell'Ue, non al passaggio di quelle interne. Infatti, mentre le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi - prosegue la Cassazione - quelle interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone".
Adesso questo caso dovrà essere riesaminato alla luce dei principi di diritto fissati dai giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour (presieduta da Giuseppe Salme', e gia' intervenuta altre volte a garanzia dei diritti degli immigrati).
 
 
 
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