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Viaggiare con il cedolino
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Lettera 
9 marzo 2007 0:00
 
Salve chiedo gentilmente una risposta al vostro servizio. Mi rivolgo a voi per definire in modo chiaro questa situazione riguardante il problema che uno straniero incorre viaggiando con il cedolino di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ministero dell'Interno N. PROT.11050/M (8) emana la seguente direttiva nel punto n°2." Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorche' scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facolta' di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni piu' volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale. " Se un cittadino di Paesi Terzi, residente in Italia domanda il rinnovo del permesso di soggiorno considerando che il rinnovo perverra' entro i termini indicati dalla legge N. Prot.11050/M (8) che dice: "VISTO l'art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonche' un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dell'Autorita' competente; " E da quanto succede i termini vengono sistematicamente superati e di parecchio. Da quanto ho letto nel Regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), all'articolo 2 Definizioni dice al punto 15 "permesso di soggiorno": a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 [18], che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi; b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo; Il punto b) di questo articolo parla di un qualsiasi altro documento rilasciato da uno stato membro a cittadini di paesi terzi. Vorrei sapere da chi si riesce ad ottenere questo documento. Se si incorrono problemi dopo aver ottenuto un determinato documento, visto da quanto ho capito la polizia di frontiera nei paesi Schengen ha la facolta' di accettare o meno l'esattezza della documentazione.
Lorenzo

Risposta:
La doverosa premessa e' che la ricevuta dell'assicurata che attesta l'avvenuta richiesta del rinnovo del pds non e' "qualsiasi altro documento", anzi non e' in alcun modo un documento, e dunque non e' idoneo a consentire il transito nei Paesi Schengen. Il punto b) da lei indicato si riferisce a speciali autorizzazioni rilasciate in casi particolari e valutati volta per volta dall'autorita'. Quanto al termine di 20 giorni, come specificato sulla normativa, e' ordinatorio, che in "legalese" vuol dire derogabile.
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