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Richiesta cittadinanza rifiutata
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Lettera 
2 luglio 2016 0:00
 
Buongiorno. Circa 18 mesi fa mia moglie, cittadina extra UE in possesso di carta di soggiorno rilasciata in agosto 2007, ha presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana essendo moglie di cittadino italiano e mamma di 4 figli italiani.
La prefettura un mese fa ci ha inviato una raccomandata come preavviso di rigetto dell'istanza in quanto mia moglie non risulta in possesso del titolo di soggiorno! Abbiamo risposto allegando fotocopia della carta di soggiorno e oggi con nostra incredulità ci arriva la seguente risposta della prefettura:
"si conferma il parere negativo della locale Questura in quanto pur essendo in possesso dei requisiti per il possesso del titolo di soggiorno, la sig.a, alla scadenza della carta di soggiorno, anno 2012, non ne ha richiesto il rinnovo"!
La carta, pur riportando in fondo una data di scadenza, è chiaramente intitolata "Carta di soggiorno a tempo indeterminato" e sul retro è stato apposto un timbro con la seguente affermazione:
" La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie"
Una frase in evidente contraddizione con quanto afferma la questura! Perché se non ho capito male la carta non scade mai come titolo di soggiorno anche se andrebbe vidimata,su eventuale richiesta dell'interessato, a 10 anni dal rilascio che in ogni caso non sono ancora trascorsi! Almeno così ci sembra...
Vorremmo cortesemente avere un parere di un esperto in materia e qualora la carta fosse veramente scaduta vorremmo sapere se questo toglie il diritto a mia moglie di ottenere la cittadinanza italiana.
Grazie mille.
Hamid, da Tortona (AL)

Risposta:
riteniamo lei abbia ragione. Dovrà contattare un legale di sua fiducia, per impugnare il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
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