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Prefettura Conversione permesso di soggiorno da STUDIO/TIROCINIO a LAVORO
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Lettera 
29 gennaio 2015 0:00
 
Gent. Signori,
Questo è magari qualcosa che potrebbe essere di vostra competenza? Mi è stato notificato il preavviso di rigetto alla mia domanda “Modello Z2” per conversione del PdS da STUDIO a LAVORO per i laureati extracomunitari presso un’Università italiana. Per riassumere, la normativa prevede la conversione dei permessi di soggiorno (PdS) da STUDIO a LAVORO, senza applicare le quote dei flussi, per i laureati extracomunitari in Italia. Il problema nel mio caso sta che, dopo laurea ho instaurato un rapporto di tirocinio (come infatti 99% dei neolaureati) con un’azienda ed avendo scaduto il mio PdS per i motivi di STUDIO esso è stato in seguito convertito in permesso per motivi di TIROCINIO, sulla base della convenzione stipulata tra l’Universita' e l’azienda. Ora l’azienda ha deciso di “assumermi” sotto il contratto a progetto però per quanto riguarda l’ottenimento del PdS per i motivi di LAVORO (AUTONOMO) sembra che il trattamento legale per il mio attuale PdS in mano per i motivi di TIROCINIO non sia lo stesso come per il PdS per motivi di STUDIO - nonostante il fatto che questo permesso ha logicamente seguito 2 permessi precedenti fatti per i motivi di STUDIO e piu di 3 anni di permanenza in Italia!
Questo rappresenta un potenziale “buco nero” nei regolamenti, e non so se ci sia qualche provvedimento a cui ricorrere? Credo infatti ci sono pochi che subito dopo il giorno di laurea hanno un’offerta di lavoro (invece che tirocinio) in mano e possano convertire il PdS direttamente da STUDIO a LAVORO senza passare per TIROCINIO.
Se io avessi paradossalmente convertito l’ex permesso di STUDIO in uno per l’ATTESA OCCUPAZIONE avrei evitato questo intoppo, idem come se fosse convertito direttamente STUDIO-LAVORO.
In Prefettura non sapevano cosa consigliarmi, sapete magari voi?
Grazie!!
Igor, da Milano (MI)

Risposta:
la norma prevede la conversione fuori quota del permesso per studio entro 12 mesi dal conseguimento della laurea. Se nel suo caso questo termine e' decorso il rigetto e' legittimo. Potrebbe sostenere, in questa sede di difesa pre-rigetto (nonostante la formulazione ambigua delle norme) che le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi anche al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013). Non siamo pero' a conoscenza di giurisprudenza specifica sul suo caso.
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