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Patente di guida per cittadino comunitario
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Lettera 
25 ottobre 2005 0:00
 
Cari Signori so un cittadino comunitario con domicilio in Italia, lavoratore e studente che vuole ottenere la patente di guida B. In seguito a innumerevoli problemi e titubanze da parte della motorizzazione di Palermo, mi sono messo in contatto col ministero dei trasporti per appurare se fossi o meno soggetto avente diritto di sostenere l'esame di guida per la patente B, e quali fossero i requisiti. Molto gentilmente, mi hanno fato pervenire la circolare N. A32/99/MOT, dove il richiedente deve dichiarare di avere "residenza normale" in Italia ovvero di trovarsi da almeno 6 mesi in Italia. Cosi ho fatto. La motorizzazione di Palermo ha contestato la mia pratica perche' non risulto residente a Palermo presso gli uffici comunali. Io non ho attivato la procedura per ottenere la residenza ufficiale semplicemente perche' la motorizzazione, sapendo che io ho il domicilio normale (non la residenza ufficiale) sosteneva che questa circolare risolveva il problema. Dunque, le mie domande sono: a che cosa serve questa dichiarazione se poi alla fine si chiede la residenza ufficiale? Sono tenuto a ottenere la residenza ufficiale e, nella fattispecie, a cosa serve quindi la circolare n. A/32/99/MOT? In sostanza: puo' la motorizzazione contestare a norma di legge questa mia pratica? Se io dovessi ottenere la residenza ufficiale in Italia, sarei come un qualunque cittadino non comunitario, tenuto dunque ad adempire le stesse normative, dovrei rinunciare alla mia residenza spagnola (poiche' due residenze non si possono avere) nonostante vivere e soggiornare in Italia piu' di sei mesi all'anno. Insomma, se io avessi la residenza ufficiale, che senso avrebbe parlare di "residenza normale"? Sono alquanto confuso, non capisco come mai cio' che serve il 29 settembre, smette di essere valido il 14 di ottobre, data in cui la motorizzazione di Palermo doveva consegnarmi il foglio rosa. Vi saro' grato per qualunque orientamento in merito al mio problema. Porgo Distinti saluti.

Risposta:
Risposta di ADUC Immigrazione

Lei ha perfettamente ragione. Il requisito della "residenza normale" ai fini del rilascio della patente di guida italiana a cittadini comunitari è richiesto non solo dalla circolare da lei citata, ma anche dal decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40T che, all'art. 7, subordina il rilascio di patente di guida italiana al possesso dei requisiti di residenza normale in Italia o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida. Cosa sia la residenza formale ce lo spiega il d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, che la definisce come il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. In conclusione lei ha il diritto di sostenere gli esami di guida senza prendere residenza anagrafica in Italia. Per far valere questo suo diritto le vie sono due:
- chiedere alla motorizzazione civile competente di riesaminare la sua pratica.
- proporre ricorso amministrativo contro il provvedimento che esclude la possibilità di sostenere gli esami di guida per violazione di legge e di circolare.
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