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Info art.19 TU Immigrazione
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Lettera 
10 dicembre 2014 0:00
 
Salve,
lavoro in un ufficio che si occupa di dare assistenza agli immigrati e ieri mi è arrivata una richiesta da parte di due cittadini ucraini.
Lei è anche cittadina italiana e vorrebbe che il nipote, che è entrato in Italia con visto turistico, potesse rimanere con lei a causa della guerra nel loro paese d'origine. Ex art. 19 c2 l.b)del TU Immigrazione il nipote rientra nella casistica del parente di cittadino italiano di 2o grado che non può essere espulso se convivente con lo stesso. Mi chiedevo perciò se fosse plausibile pensare a una simile soluzione, vista chiusura già da alcuni anni del Decreto Flussi per lavoratori non stagionali che ha interrotto i nuovi ingressi. Inoltre, dato che ricorrendo a questa soluzione sarebbe necessario produrre l'apposita documentazione che attesta il grado di parentela debitamente tradotta e legalizzata, mi chiedevo quale fosse il momento più adatto per iniziare a inoltrare la richiesta di pds ex art. 19. Potreste chiarirmi meglio le idee in materia?
Poiché il ragazzo dovrebbe rientrare in Ucraina la prossima settimana sarebbe d'aiuto riuscire ad avere una risposta il prima possibile.
Vi ringrazio dell'attenzione e la disponibilità.
Claudia, da Esterzili (CA)

Risposta:
riteniamo che la signora cittadina italiana possa esperire quando meglio crede la domanda ex art. 19, che presuppone la convivenza.
 
 
 
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