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convertire il permesso di soggiorno da studio a motivi familiari
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Lettera 
20 settembre 2012 0:00
 
Salve, sono un ragazzo extracomunitario (egiziano), sto in Italia da quasi un anno, siccome mi ero scritto all'università ho il permesso di soggiorno per motivi di studio, ma a fine settembre mi sposo con una cittadina italiana, quindi vorrei sapere qualche informazione su come convertire il mio permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi familiari.
Vorrei sapere la procedura per la conversione ed i documenti necessari ecc.
C'é da dire anche che il permesso di soggiorno che ho ora (per motivi di studio) l'ho avuto dalla questura di Roma dove si trova la mia università, ma per ora mi trovo in Lombardia (ovvero mi sposo e dove sono residente) quindi per la procedura del nuovo permesso di soggiorno devo andare alla questura di Roma dove ho fatto il pds precedente oppure devo andare alla questura a cui appartiene il comune dove mi sto sposando qua in Lombardia??
Grazie per la Vostra attenzione!
Cammello, da Calcinato (BR)

Risposta:
dovra' rivolgersi alla Questura competente per il luogo di nuova residenza e chiedere la carta di soggiorno per coniuge di cittadino UE. Le riportiamo di seguito i due articoli del d.lgs 30 del 2007 che riportano indicazioni su cosa fare:
Articolo 10 Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione , redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;
b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
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