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Carta di soggiorno
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Lettera 
21 gennaio 2011 0:00
 
Buongiorno, relativamente alla domanda che vi avevo fatto tempo fa riguardo al fatto che alla mia compagna, madre di cittadina italiana minorenne, avessero rilasciato il permesso per 2 anni per motivi familiari e non la carta di soggiorno, ho chiesto chiarimenti e vi allego la risposta qui sotto.
Sembra che solo se si è coniuge di cittadino italiano si possa avere la carta di soggiorno.
Questo è quanto, quindi diverso da quello che pensavo e che mi avevate confermato anche voi.
Per vostra informazione.
Saluti
In esito alla Sua richiesta di chiarimenti riguardanti la normativa che disciplina il rilascio del titolo di soggiorno in oggetto indicato, Le comunico che essa è conteplata dagli artt. 2 e 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
In particolare per ciò che attiene alla definizione dei familiari aventi diritto alla carta di soggiorno, l'art. 2 indica, tra gli altri, gli ascendenti diretti a carico. Lo stato di vivenza a carico si configura quando il cittadino U.E. è in grado di documentare la titolarità e disponibilità di un reddito o altre risorse economiche sufficienti per il mantenimento dell'ascendente (vedasi per ulteriori dettagli anche l'art. 7 del citato decreto legislativo).
Premesso ciò, la madre del minore italiano che non sia anche coniuge di cittadino italiano, in base alla vigente normativa ha diritto ad un soggiorno della validità di due anni, il cui rilascio è disciplinato dagli artt. 19 o 30 del decreto legislativo 287/98 e successive modifiche.
Il Sost. Comm della Polizia di Stato.
Massimo, da Pavone Canavese (TO)

Risposta:
si tratta di una interpretazione illegittima e discriminatoria a nostro avviso. Valuti seriamente se procedere con una azione legale al tribunale civile competente.
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